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Il servizio Pedibus

Il primo servizio pedibus legato al mondo della scuola è bergamasco, venne sperimentato infatti, nel 2001, nell’Istituto Comprensivo Camozzi della città lombarda.

Cos’è il pedibus

Il pedibus consiste nell’accompagnamento a scuola e ritorno degli studenti minori, normalmente della scuola elementare, a piedi, in modo organizzato, accompagnati da adulti volontari. Il pedibus è un servizio di mobilità alternativa. Il servizio è effettuato sotto la vigilanza di accompagnatori adulti con fermate predefinite e spesso segnalate da appositi cartelli e particolari controlli.
Gli alunni si raccolgono ad orari e in luoghi previsti, per essere accompagnati a piedi da adulti, seguendo appositi itinerari fissi. Il servizio può essere coordinato dalla polizia locale, o da altri soggetti, che si preoccupano di presidiare gli attraversamenti stradali e di vigilare sulla sicurezza del trasferimento. Solitamente i partecipanti al servizio di pedibus indossano gilet ad alta visibilità per maggiore sicurezza.

L’organizzazione del servizio

Nella quasi totalità dei casi, l’organizzazione del pedibus è curata dall’Ente Locale, dall’ASL, dalle associazioni di volontariato e dei genitori. I soggetti interessati sono spesso in coordinamento tra loro e/o con l’Istituto scolastico.
Nel corso degli anni sono nate numerose associazioni che raggruppano e offrono assistenza alle singole realtà a livello locale.

La copertura assicurativa del pedibus

In concomitanza con la nascita del servizio s’è posta la necessità di provvedere alla tutela assicurativa dell’attività. Anche in questo settore il ruolo di un broker assicurativo è risultato determinante nella creazione della garanzia.
Per meglio comprendere la natura e i limiti della tutela è opportuno comunque fare alcune precisazioni.
Le polizze assicurative tutelano tutte le attività scolastiche. Il primo requisito, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che l’articolato del servizio di pedibus sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto e/o dall’Autorità scolastica competente. Effettuato questo primo passaggio preliminare possiamo, quindi, affermare che gli alunni che aderiscono al servizio, in regola con il pagamento del premio, risultano essere tutelati dall’assicurazione sia per l’infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

La vigilanza durante il servizio

Dal punto di vista assicurativo, il primo obbligo necessario è relativo alla vigilanza.
Come abbiamo visto, il servizio di pedibus è generalmente organizzato dall’Ente Locale o dalle associazioni scolastiche e gestito direttamente dai volontari che ne assicurano l’esercizio.
Il servizio non è obbligatorio. In questo senso il pedibus non differisce da tutti gli altri servizi di trasporto scolastico (es.: scuolabus) organizzati e gestiti dall’Ente Locale o da terzi.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile quando la famiglia affida ad un soggetto terzo il proprio figlio, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione, in tutte le sue espressioni.
Per rendere operativa la tutela assicurativa l’Amministrazione scolastica deve stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa che contenga precisamente i tempi e i modi di erogazione. Questo consentirà, in caso di danno, di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.

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Rischio pandemico

Uno degli aspetti che in questo periodo gli Istituti stanno prendendo in considerazione riguarda la copertura assicurativa per il rischio pandemico. Per rispondere a questa domanda occorre prendere in considerazione più aspetti. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

L’assicurazione del rischio pandemico

A livello globale la pandemia rientra fra i rischi difficilmente assicurabili. La ragione è legata all’indeterminazione e all’imprevedibilità degli eventi pandemici. Di fatto è praticamente impossibile stimare a monte tutti i danni economici potenziali. L’unica certezza è che l’emergenza in atto ha prodotto conseguenze che superano gli aspetti strettamente sanitari.
Sotto il profilo medico sanitario le coperture malattia, di norma, non escludono il rischio di epidemia o di pandemia. Occorre tuttavia aggiungere che l’Art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha equiparato il contagio da Covid19 ad infortunio sul lavoro. Su quest’aspetto le copertura assicurative sono diversificate. Ci sono quelle che escludono la pandemia e quelle che non prevedono esclusioni espresse.
Occorre anche aggiungere che, al momento la procedura per l’accertamento dell’infezione da coronavirus e la sua gestione sanitaria continua ad essere esclusivamente pubblica. I pazienti infetti devono essere ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali pubblici.

Le polizze assicurative Covid19

Circa il rischio pandemico da Covid19, le Compagnie assicuratrici hanno recentemente messo sul mercato o aggiornato le proprie coperture con una serie di tutele e servizi integrativi. Le nuove garanzie prevedono diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione, erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, indennità per la convalescenza, l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, ecc.
Tuttavia, non è da escludersi che, nel breve periodo, gli assicurati possano chiedere di sottoporsi a maggiori accertamenti sanitari per escludere la presenza di patologie indirettamente connesse al coronavirus.

Le polizze Covid19 nella scuola

In ambito strettamente scolastico abbiamo notato, fin dalla stipula delle polizze assicurative dello scorso anno, una richiesta relativamente ridotta di coperture legate al rischio pandemico.
Le ragioni di questo stato di cose sono certamente disparate e legate alle singole sensibilità sull’argomento. Un elemento tuttavia appare incontrovertibile: l’incidenza del rischio Covid19 per gli studenti, anche alla luce dei dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è irrilevante. Un maggiore livello di attenzione va posto nei confronti degli operatori scolastici nella fascia d’età compresa tra i 50 e 70 anni, ma, anche in questo caso, l’incidenza, seppur minore rispetto alle età superiori, non appare particolarmente rilevante quando non connessa con altre patologie.
Inoltre, il piano vaccinale, aperto a tutte le fasce di età a partire dal 6 giugno 2021, dovrebbe scongiurare nuove ondate di infezioni.

La Responsabilità Civile della scuola

In relazione alla scuola, l’aspetto più importante in questo contesto riguarda certamente la Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Datore di Lavoro.
L’INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro, fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità, per le quali l’INAIL ha diritto di agire in rivalsa ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Lazione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro riguarda i casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i sistemi di protezione individuale. Dovrà comunque provare l’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che, prima di valutare una copertura specifica legata al Covid19, andrà attentamente verificata l’esistenza e la portata della sezione RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) nella polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto, a tutela dalle eventuali rivalse INAIL.
Nel caso di coperture per il rischio Covid19 nella scuola, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante per aiutare la scuola nella scelta più appropriata.

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La poliennalità dei contratti assicurativi

Seppur con minore frequenza rispetto al passato, continuano a permanere, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, dei dubbi circa la poliennalità dei contratti assicurativi scolastici.

Liceità e vantaggi nella stipula dei contratti poliennali

A riguardo occorre ricordare, in premessa, come l’Art. 97 della Costituzione italiana individui tra i principi fondamentali della Pubblica amministrazione, il buon andamento. Alla base di questa previsione normativa ci sono: l’economicità, la rapidità, l’efficacia, l’efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi da adottare nei processi.
È proprio sulla base di questi principi che la stipula di contratti assicurativi di durata poliennale non solo è legittimata, ma addirittura consigliabile.
Un contratto assicurativo di durata poliennale offre, alla luce dei criteri sopracitati, una serie di importanti vantaggi.

Economicità, rapidità e contemperamento dei vari interessi:

  • Le procedure selettive, anche quelle ad affidamento diretto, necessitano di tempistiche specifiche e precisi passaggi formali. Limitare il numero di procedure, limita il rischio di errore. Limitare il numero di procedure si traduce, inoltre, in una riduzione del potenziale rischio di contenzioso con gli operatori economici e in un risparmio di tempo per il personale amministrativo;
  • Nella maggioranza dei casi i contratti assicurativi poliennali risultano essere più convenienti sotto il profilo economico di quanto non siano quelli stipulati anno per anno. Le Imprese assicuratrici, a fronte di Contratti assicurativi di durata poliennale, alla luce dell’elevato numero di assicurati e del valore complessivo dell’appalto, tendono ad offrire premi decisamente più contenuti rispetto alla base d’asta proposta (minor premio) ovvero a riconoscere massimali più elevati

Efficacia e efficienza:

  • Contratti assicurativi di durata poliennale stabilizzano per tutto il periodo della polizza assicurativa, le condizioni contrattuali, in un mercato in costante evoluzione com’è, di fatto, quello scolastico. Le società assicuratrici, in relazione all’andamento dei sinistri, tendono a modificare costantemente le condizioni contrattuali e/o i massimali. La durata poliennale di un contratto mette al riparo l’Istituto e gli assicurati da eventuali aggiornamenti peggiorativi delle polizze;
  • Contratti di durata poliennale permettono all’Istituto e alle famiglie di pianificare più agevolmente il contributo da versare, in quanto il premio pro capite resta invariato per tutta la durata del contratto.

Programmazione

Sotto il profilo strettamente normativo l’Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) impone l’obbligo di programmazione anche su base poliennale.
A completamento di quanto sopra, è poi utile ricordare, inoltre, che il Regolamento di contabilità scolastica, Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’Art. 45, comma 1, punto (d) 4, indica come, per la stipula dei contratti di durata poliennale, occorra esclusivamente la delibera del Consiglio di Istituto.

Il Decreto “Bersani”

La questione relativa alla poliennalità dei contratti assicurativi è stata, nel corso degli ultimi anni, al centro di un’importante serie aggiornamenti. 
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Decreto Bersani), prevedeva la possibilità di recedere dal contratto assicurativo, anche senza formale onere di motivazione, al termine di ogni annualità. Il successivo aggiornamento normativo, introdotto dall’Art. 21 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 anche sotto la spinta delle lobby delle Compagnie Assicuratrici, ha nuovamente modificato l’Art. 1899 del Codice Civile, prevedendo, nel caso di polizze poliennali, la possibilità di recesso anticipato, solo trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza.

L’intervento del broker assicurativo

Le Condizioni Contrattuali redatte dal broker assicurativo specializzato tuttavia, in deroga all’Art. 1899 del Codice Civile, possono prevedere la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Ne deriva che, in relazione alla poliennalità dei contratti assicurativi scolastici, nell’eventualità che la polizza o il servizio risultassero inadeguati alle necessità dell’Istituto, quest’ultimo potrà, al termine di ogni annualità, recedere dal contratto ed esperire una nuova procedura selettiva: un innegabile vantaggio che permette alla scuola di poter scegliere con maggiore sicurezza e tranquillità.

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Infortunio all’ingresso della scuola

La nonna di una nostra alunna, accompagnando la nipote a scuola, ha subito un infortunio all’ingresso della scuola. Nell’atrio, inciampava nel bordo di incasso dello zerbino che in quel momento era stato rimosso per essere pulito. La Signora, nella caduta, riportava la frattura dell’anca e conseguentemente doveva sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della stessa.
Qualche settimana dopo, il legale della Signora contatta la scuola chiedendoci il pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residuata. La polizza sottoscritta copre anche quest’evento? Alla luce della gravità dell’evento dobbiamo fare denuncia anche all’INAIL?

L’infortunio, così com’è stato descritto, potrebbe sicuramente rientrare tra quelli ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto.
A questo proposito diventa tuttavia necessario fare alcuni approfondimenti.

La regolamentazione scolastica

L’ingresso della scuola o l’uscita, impongono, obbligatoriamente, la verifica di alcuni imprescindibili elementi organizzativi. L’organizzazione deve rispettare le molteplici norme introdotte dai vari decreti “sicurezza”, non ultimi quelli relativi al distanziamento a seguito della pandemia in corso.
L’Istituto dovrà, quindi, regolamentare precisamente quali soggetti possano accedere agli edifici o alle pertinenze della scuola, ed in che modo.

L’accesso all’Istituto

In considerazione delle peculiarità delle singole strutture o dei diversi livelli di istruzione, non è possibile dare indicazioni generalizzate.
L’accesso degli accompagnatori in una Scuola dell’Infanzia avrà presupposti diversi rispetto ad un Istituto superiore. Un aspetto dev’essere comunque ben chiaro: chiunque acceda all’Istituto dev’essere autorizzato a farlo nei modi e nei tempi regolamentati dall’Istituto stesso.

Il profilo normativo

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, la scuola è non solo è responsabile della caduta provocata dalla rimozione del tappeto ma anche del mancato avvertimento. L’assenza di apposita segnalazione non ha dato la possibilità al danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della pavimentazione.
La giurisprudenza più volte ha rilevato che, per la responsabilità oggettiva è sufficiente il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo. Il danneggiato poteva ragionevolmente attendersi che la pavimentazione avrebbe dovuto essere priva di pericoli, soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 
L’Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 infine, impone che: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

La denuncia all’INAIL

Nei casi di infortunio all’ingresso della scuola di soggetti esterni all’organico, la denuncia all’INAIL non è prevista. Non sussiste infatti un diretto rapporto di lavoro tra la Signora che accompagnava la nipote a scuola e l’Amministrazione scolastica.

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Il Piano Scuola Estate 2021

In previsione dell’attivazione del “Piano Scuola Estate 2021”, la nostra scuola è in procinto di attivare programmi di sport ed attività ricreative da destinare a gruppi di alunni, all’interno degli spazi dell’Istituto Scolastico, per tutto il periodo estivo.
Tanto premesso, sono a richiedervi se la polizza assicurativa sottoscritta copra gli iscritti oltre il termine delle attività didattiche fissate alla data dell’otto giugno e dunque, anche per lo svolgimento di attività extrascolastiche.

Il Piano Scuola Estate 2021 è un progetto, rivolto a tutti gli studenti delle scuole pubbliche, avviato dal Ministero dell’istruzione. Scopo del progetto è recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti, cercando di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia in corso.

Autonomia e discrezionalità esecutiva

Come precisa il MIUR, il Piano Scuola Estate 2021, consente all’Amministrazione scolastica ampi margini di autonomia e discrezionalità esecutiva. Le singole scuole potranno decidere quali attività scegliere e come valorizzarle in relazione alla peculiarità del contesto.

Le tutele assicurative

Nel merito della domanda, occorre premettere che le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Primo requisito quindi, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che il Piano Scuola Estate 2021 sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto. Effettuato questo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale in regola con il pagamento del premio, sono tutelati dall’assicurazione. Le coperture prevedono sia l’infortunio che l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero i danni che dovessero causare colposamente.

Le modalità di erogazione del Piano Scuola Estate 2021

Nel contesto delle coperture assicurative risulterà tuttavia discriminante la modalità di erogazione del servizio. A questo proposito, possiamo fare almeno quattro ipotesi. La scuola organizza le attività con:

  1. Il proprio personale all’interno dell’Istituto Scolastico;
  2. Il proprio personale all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi;
  3. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’interno dell’Istituto Scolastico;
  4. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi.

La centralità della vigilanza

Il primo e fondamentale aspetto da tenere in considerazione, alla luce delle modalità di erogazione del servizio, riguarda la vigilanza.
Ai sensi dell’Art. 2048 Codice Civile quando la famiglia affida alla scuola l’alunno sorge un vincolo negoziale. Ne deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
Nei primi due casi, quindi, la responsabilità dell’Istituto e conseguentemente la copertura assicurativa, è garantita in modo assolutamente analogo a quella erogata durante l’anno scolastico.
Nel secondo caso, tuttavia, qualora l’attività venga svolta in luogo diverso dall’Istituto scolastico, messo a disposizione, ad esempio, dall’Ente Locale o da un soggetto terzo, occorrerà stipulare un formale documento di convenzione che contenga, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura.
In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile per danni ascrivibili alla struttura sarà a totale carico del soggetto locatario.

La vigilanza prestata da soggetti esterni all’organico della scuola

Completamente diverso è il contesto contemplato negli ultimi due casi. Qualora, infatti, l’attività venga organizzata da soggetti esterni all’organico scolastico, in assenza di personale dipendente, la responsabilità della vigilanza ricade sul soggetto che gestisce l’attività.
In questi casi l’Amministrazione scolastica dovrà stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa (o contratto) che contenga precisamente, oltre alle attività svolte, anche i tempi e i modi in cui sarà erogato il servizio. Nel protocollo non dovranno mancare le indicazioni relative alle eventuali restrizioni legate alla pandemia in corso. Questo documento richiesto dall’Assicurazione in caso di danno, consentirà di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.
Infine, qualora l’attività fosse gestita da soggetti esterni in spazi o strutture diverse dall’Istituto scolastico, il protocollo d’intesa dovrà comprendere anche il proprietario della struttura.

La comunicazione alle famiglie

Effettuati anche questi passaggi formali occorrerà informare attraverso un’apposita comunicazione le famiglie degli alunni interessati. L’informazione dovrà prevedere non solo il dettaglio delle attività proposte ma anche il modo in cui saranno erogate.
La circolare dovrà riportare che le attività non assumono carattere obbligatoriocurricolare e conseguentemente che l’adesione è libera e volontaria. Inoltre dovranno essere indicati tutti i riferimenti spazio-temporali relativi alle singole attività: date, ore, luoghi, programma e soggetto vigilante.

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La festa di fine anno scolastico

Il nostro Istituto sta valutando di organizzare la festa di fine anno scolastico. Le famiglie degli alunni partecipanti alla festa, sono in copertura assicurativa? 

La festa di fine anno scolastico, attività già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza. Quest’anno inoltre assume una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia.

La festa di fine anno è un’attività scolastica?

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Al fine di attivare la copertura assicurativa, è necessario quindi che la festa di fine anno sia regolarmente deliberata dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e compresa all’interno del PTOF.
Effettuato questo primo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale regolarmente assicurato, risultano essere in copertura assicurativa sia per l’Infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

L’organizzazione della festa di fine anno

Può capitare che l’attività si svolga in luogo diverso dall’Istituto scolastico. A tal fine occorrerà stipulare un formale documento di convenzione con il soggetto proprietario della struttura dove si svolgerà l’attività. Il documento deve contenere, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura. In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo degli spazi o dei locali sarà a totale carico del soggetto locatario.
Alcuni Istituti scolastici, demandano l’onere organizzativo della Festa di fine anno scolastico a soggetti diversi, come i Comitati o le associazioni dei genitori. Anche in questi casi è necessario che la scuola stipuli un formale documento di convenzione con il soggetto organizzatore.

A chi spetta la vigilanza?

Il primo aspetto, di assoluta importanza, riguarda la vigilanza. Il responsabile della vigilanza è la il soggetto che organizza l’evento.
Inoltre, a questo tipo di manifestazioni, non è raro che intervengano, oltre agli studenti e al personale scolastico, anche le famiglie degli studenti. Con famiglie va intesa l’accezione più estesa (es.: altri figli non iscritti all’Istituto, nonni, zii, amici, ecc.).
In molti casi, inoltre, la scuola invita alla manifestazione anche ex studenti, ex insegnanti o personale estraneo all’Istituto (es.: autorità politiche, religiose, imprenditori locali, ecc.). L’organizzatore quindi dovrà mettere in atto tutti i controlli relativi all’accesso di personale estraneo all’Istituto.
Questi soggetti inoltre sono in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni relativi alla Responsabilità Civile del proprietario degli spazi e/o dei locali in cui si svolge l’evento.

La comunicazione alle famiglie

Per le ragioni sopra riportate è fondamentale che la scuola comunichi , con una formale circolare, emessa con largo anticipo, i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni). La circolare dovrà chiarire anche qual è il soggetto su cui grava la responsabilità relativa alla vigilanza sui minori.
La festa di fine anno non è un’attività obbligatoria o curricolare, motivo per cui la vigilanza sui minori potrebbe essere demandata direttamente alle famiglie che decidono di aderirvi in assoluta autonomia.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati, l’Istituto che decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

L’organizzazione dell’evento

Un ulteriore aspetto che spetta all’organizzatore è l’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi. L’obbligo è sancito dalle Linee di Indirizzo emanate nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014. «L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario».

L’organizzatore dovrà quindi comunicare all’autorità competente tutti i dati relativi alle manifestazioni programmate. I tempi di comunicazione dell’evento, sono i seguenti:

  • Per eventi con livello di rischio molto basso o basso: si dovrà dare comunicazione al servizio di emergenza territoriale entro 15 giorni prima dell’inizio;
  • Per eventi con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Oneri e costi del servizio, sono a carico dell’organizzatore dell’evento.
Infine, l’organizzatore è anche tenuto al rispetto delle Linee Guida Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 in materia di Safety e Security per gli eventi e manifestazioni pubbliche.

Le restrizioni legate alla pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali o certe applicate su tutto il territorio nazionale. L’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento. È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’organizzatore della manifestazione.

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Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Sul tema delle responsabilità nei casi di infortunio, ci sembra interessante evidenziare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 gennaio 2021 n. 2848.
La suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi nella materia degli infortuni sul lavoro. I principi riguardano sia alla responsabilità penale del datore di lavoro, sia alla responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità diretta del Datore di lavoro

Nel merito della responsabilità, la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro […] è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Inoltre, “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente

Sul fronte della responsabilità amministrativa, la Corte ha affermato che “In materia di responsabilità amministrativa con riguardo all’Art. 25-septies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale […]. In altri termini, nei reati colposi, l’interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali. Ovvero nell’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare, per l’ente, dallo sveltimento dell’attività lavorativa, ‘favorita’ dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe ‘rallentato’ i tempi”.

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L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

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Sette cose che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, in molte scuole nasce la necessità del rinnovo delle coperture assicurative.
Le polizze non sono tutte uguali, ne abbiamo parlato in più occasioni.
Le singole Società assicuratrici, in fase di proposta commerciale, spesso puntano sull’impatto emotivo. In fase di scelta, il Dirigente Scolastico deve però valutare se, all’interno del contratto, non sono presenti limitazioni che potrebbero inficiare l’azione assicurativa.
Sette cose (+ un bonus) che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica.

1 – OGGETTO

Le garanzie devono essere valide per tutte le attività inserite e previste nel PTOF. Le garanzie devono tutelare anche le attività non previste, che tuttavia rientrino tra quelle organizzate o autorizzate dalla scuola.

2 – PRIMO RISCHIO

Le garanzie devono operare sempre a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre polizze assicurative. Negli anni sono state proposte e sottoscritte dalle scuole, polizze operanti, in toto o in parte, a secondo rischio. In questo caso se l’assicurato ha due polizze sullo stesso rischio, quella scolastica interviene solo in seconda battuta per le somme eccedenti. Un’ulteriore limitazione riguarda quelle polizze con garanzia infortuni operative esclusivamente al di fuori delle prestazioni obbligatorie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

3 – ESCLUSIONI

Prima di sottoscrivere una polizza è fondamentale controllare quali esclusioni sono eventualmente presenti. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, in virtù del rapporto contrattuale stabilitosi, la responsabilità dell’Istituto scolastico è completa. Polizze quindi che escludano: contagi da malattie, scomparse, aggressioni, atti violenti, bullismo o cyberbullismo, molestie ed abusi sessuali o il crollo degli edifici, non sono tutelanti per gli studenti. La loro inefficacia potrebbe inoltre spingere il danneggiato, o la sua famiglia, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione scolastica;

4 – MASSIMALI

L’adeguatezza dei massimali è certamente, tra tutti, uno dei punti che necessita maggior attenzione. In linea generale un massimale di Responsabilità Civile inferiore a 20.000.000,00 di euro potrebbe non essere sufficiente neanche per un ridotto numero di studenti. Nel caso di un evento catastrofale, un massimale di 10.000.000,00 di euro ad esempio, con tutta probabilità, non sarebbe sufficiente a garantire un adeguato risarcimento se vi fossero coinvolti anche solo una cinquantina di Alunni.
Maggiore è quindi il numero dei soggetti assicurati, maggiore dovrà essere il massimale disponibile.
Un discorso analogo riguarda il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio. Se massimali spropositatamente elevati (es. 1.000.000,00 di euro) incidono inutilmente sull’ammontare del premio, di contro, massimali troppo contenuti (es. 1.500,00 euro) non consentono di coprire tutte le spese mediche prevedibili. Entrambi, pertanto, non sono adeguati alle reali necessità. 

5 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI

Spesso nelle polizze scolastiche sono occultate franchigie, scoperti o sotto limiti. Franchigie e scoperti sono somme o percentuali che restano a carico dell’Assicurato, in caso di risarcimento o indennizzo. Il sotto limite è un massimale ridotto riferito ad alcuni casi specifici, ad esempio: in relazione alle cure fisioterapiche o all’accesso a strutture sanitarie private in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. È importante prendere atto di queste limitazioni, che, se da un lato consentono una riduzione del premio assicurativo, dall’altro possono non essere pienamente tutelanti per l’Assicurato o per l’Istituto.

6 – DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa è l’azione con cui la Compagnia Assicurativa richiede all’assicurato il risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato si è reso responsabile. La rivalsa, di norma, viene applicata in caso di dolo o colpa grave. La Compagnia che ha risarcito il danneggiato può poi rivalersi sull’assicurato che, a quel punto, dovrà rimborsare quello che la Compagnia ha pagato al terzo. Clausole che comprendano la rivalsa vanno attentamente valutate e possibilmente evitate.

7 – DIARIE

In caso di infortunio che provochi un’abilità temporanea, le Compagnie Assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera (detto Diaria). La Diaria ha lo scopo di rimborsare, per un numero di giorni predeterminato, l’assicurato o la sua famiglia per il disagio quotidiano dovuto all’inabilità forzata. Molte polizze assicurative prevedono, nelle diarie da gesso, limitazioni all’indennizzo, distinguendo tra arti superiori, inferiori o dita delle mani. Altre distinguono i risarcimenti tra destrorsi o mancini, variando anche la prestazione a seconda che l’Assicurato sia stato presente o assente dalle lezioni. Queste clausole sono fortemente limitative;

BONUS

Molte scuole affidano il processo di redazione dei capitolati di polizza al broker assicurativo, confidando nella sua competenza in materia. Accade troppo spesso tuttavia, che le Società Assicuratrici, a fronte di capitolati favorevoli alla scuola ma non adeguati sotto il profilo del rischio, decidano di non accettare il capitolato proposto, presentando un proprio schema di condizioni contrattuali. Non è raro in questi casi trovarsi di fronte a polizze non rispondenti alle aspettative, inadeguate o inefficaci a causa delle limitazioni contenute. La verifica delle condizioni contenute nella polizza prima della sottoscrizione diventa quindi assolutamente necessaria.

Se desideri maggiori informazioni circa i requisiti necessari delle polizze scolastiche, contattaci qui.