Un interessante spunto di riflessione è quello offerto da un articolo del quotidiano “il Giorno” in relazione a un pullman vandalizzato, a detta del proprietario, durante una gita scolastica. «Ce l’ho più con i docenti accompagnatori che con i ragazzini», avrebbe dichiarato il titolare dell’impresa di trasporti.
Il fatto
L’impresa della provincia di Sondrio, il mese scorso, s’era aggiudicata l’appalto di un Istituto comprensivo di un’altra Provincia, per una gita scolastica a Milano.
Al rientro dalla gita, il noleggiatore afferma d’aver trovato il pullman, vandalizzato e colmo di sporcizia. Oltre all’immondizia, l’impresa denuncia uno schienale ed un poggiapiedi spaccati. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto.
«A seguito di istruttoria interna, non sono chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione – risponde il Dirigente. L’istituzione scolastica quindi declina ogni responsabilità rispetto a quanto da voi indicato con preventivo allegato alla comunicazione».
La risposta ha lasciato il titolare dell’impresa sconcertato e amareggiato. «Mi sono sentito preso in giro – dichiara – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. Il veicolo era nuovissimo, immatricolato a inizio 2024 e valutato oltre 275mila euro. Il danneggiamento ai sedili e poggiapiedi, hanno richiesto migliaia di euro».
«Ormai cerchiamo di prendere il meno possibile questo tipo di impegni, perché è un disastro – prosegue il noleggiatore. É vero che non tutte le situazioni sono uguali, ma molto dipende dagli accompagnatori, se tante le volte in cui ci troviamo con notevoli danni».
La responsabilità
L’Art. 2043 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità extracontrattuale. La norma recita: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
L’obbligo di risarcimento del danno causato a terzi, vale sia nel caso di intenzionalità (dolo) che di colpa, ovvero causato da negligenza, imprudenza, imperizia.
Ai sensi della norma, tuttavia è il danneggiato che deve tuttavia fornire la prova concreta e certa del danno subito. In particolare, dovrà dimostrare: l’esistenza del danno, ovvero d’aver subito una lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danneggiato dovrà inoltre quantificare l’entità del danno, ovvero il costo del risarcimento necessario per ripristinare la situazione preesistente.
La prova del danno diventa quindi l’elemento cruciale per la tutela dei diritti dei danneggiati in sede civile.
Il regolamento viaggi
In ambito scolastico, i casi come quello descritto non sono insoliti. Tuttavia, esistono casi in cui il noleggiatore danneggiato chieda, e a volte ottenga, un risarcimento senza dimostrare la responsabilità del danneggiante. Non sempre accade così e quindi non possiamo ragionevolmente esprimere un giudizio.
Ovviare al problema, tutelando gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti, è comunque relativamente semplice. La procedura dovrebbe essere inserita all’interno del Regolamento Viaggi dell’Istituto. All’arrivo del mezzo il docente accompagnatore, insieme all’autista, dovrebbero effettuare una rapida ricognizione del mezzo. Nel caso fossero evidenziate delle anomalie, le stesse devono venire verbalizzate ed eventualmente fotografate. Alla fine del viaggio si ripeterà lo stesso controllo.
Nulla vieta che, in assenza di questo protocollo all’interno del Regolamento Viaggi, analoga procedura venga messa in atto dal noleggiatore.
Questa prassi permetterà sia al noleggiatore che alla scuola di verificare con certezza l’esistenza, pregressa o successiva al servizio, di eventuali danni.
Il profilo assicurativo
Di norma le scuole stipulano una polizza di Responsabilità Civile con l’assicurazione integrativa. La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime tuttavia i soggetti coinvolti, dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte.
L’Amministrazione scolastica deve rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni durante ogni attività.
Dovrà inoltre tutelare i beni di proprietà di terzi concessi in uso, come in questo caso.
La polizza assicurativa, nel caso di danno colposo esclude la rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.
Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.