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Termini per il pagamento della polizza assicurativa

Il nostro Istituto scolastico, per ragioni di carattere amministrativo e contabile, non ha ancora ottemperato al pagamento del premio della polizza integrativa, scaduto da alcune settimane. Essendo comunque stato stipulato il contratto assicurativo, in caso di sinistro, l’assicurato potrà avere il risarcimento o l’indennizzo del danno?

Prima di entrare nel dettaglio della domanda, occorre ricordare che tutte le polizze assicurative sono contratti a titolo oneroso.  In altre parole, il contratto assicurativo ha come premessa essenziale e indispensabile il pagamento di un premio. Soltanto dietro il versamento di un premio, infatti, la Società assicuratrice assume il rischio previsto dalla polizza.

L’aspetto normativo

L’Art. 1882 del Codice Civile recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato […]». Ne deriva che l’assicurazione è operante esclusivamente a fronte del pagamento del premio.
Le conseguenze relative al mancato o ritardato pagamento del premio sono indicate nell’Art. 1901 del Codice Civile.  In questi casi: «[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».
Il mancato pagamento del premio, quindi, comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente pagherà il dovuto.
Non solo, il mancato pagamento della polizza determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Il terzo capoverso dello stesso articolo, recita: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese». Anche quando l’assicuratore non si attivi per recuperare il premio nel tempo previsto e quindi il contratto venga risoluto, conserva comunque il diritto alla riscossione. L’Art. 2952 del Codice Civile, circa la prescrizione, prevede: «Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze».

Le specifiche condizioni contrattuali

Come abbiamo visto, la norma prevede che le polizze assicurative siano operanti dal momento del pagamento del premio. Questo aspetto, tuttavia, non pregiudica il fatto che le Società assicuratrici possano disporre all’interno del contratto delle deroghe a favore dell’assicurato. Nelle polizze integrative scolastiche, una delle deroghe più diffuse riguarda proprio i termini per il pagamento del premio. Per venire incontro alle esigenze specifiche del mercato scolastico, molte Società assicuratrici prevedono una dilazione nel pagamento del premio fino a 90 giorni. Questa, tuttavia, non è una regola generale, alcune prevedono tempi più brevi, altre la applicano esclusivamente per il pagamento del premio degli studenti. Occorrerà, quindi, valutare con estrema attenzione le condizioni sottoscritte. In tutti questi casi le garanzie sono comunque regolarmente operanti, anche se potrebbe restar sospesa la liquidazione del risarcimento e/o dell’indennizzo fino all’avvenuto pagamento del premio.

La fatturazione elettronica

Un ulteriore aspetto, legato al pagamento delle polizze scolastiche, riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. La normativa di riferimento è, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, quella contenuta nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. La formale richiesta di fatturazione elettronica ed un eventuale ritardo nell’emissione della stessa, non potrà, in nessun caso, essere addotta come motivazione per il ritardato o mancato pagamento del premio. L’assicuratore potrebbe, a propria discrezione, consentire un’eventuale ulteriore dilazione del termine di pagamento del premio, ma anche quest’aspetto dev’essere precisamente ratificato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Assicurazione alunni con elenco nominativo

Per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha effettuato il pagamento dell’assicurazione alunni con elenco nominativo. La scelta è stata dettata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di tolleranza prevista dalla polizza per la copertura globale degli studenti. Un alunno, la cui famiglia non ha pagato il premio, s’è infortunato in palestra. Se la famiglia provvedesse ora al pagamento del premio, la società assicuratrice liquiderebbe il danno?

I contratti assicurativi scolastici, di norma, prevedono tempi per il pagamento delle polizze differenti rispetto alla data di decorrenza della polizza scolastica.
Questa modalità agevola la scuola nella raccolta del premio degli alunni e degli operatori scolastici.

La decorrenza della polizza assicurativa

La data di decorrenza è conseguente all’emissione della polizza. Nelle assicurazioni in generale, questa avviene al momento del pagamento del premio assicurativo.
I contratti assicurativi scolastici possono prevedere un pagamento del premio posticipato rispetto alla decorrenza della polizza, ma questa non è una regola assoluta.
La maggior parte delle società assicuratrici prevede il pagamento del premio entro il 90° giorno dalla data di decorrenza. Questa regola, per alcune società riguarda tutta la popolazione scolastica, per altre solo gli studenti. Tempi e modalità di pagamento, sono definiti nel singolo contratto.
Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, tempi e modalità di pagamento.

Assicurazione per conto altrui

Nel caso dell’assicurazione scolastica è bene ricordare che questa è stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.
La scuola quindi stipula una polizza per conto degli studenti e degli operatori. Questi, nel periodo di validità dell’assicurazione, risulteranno coperti per le attività e nei modi previsti dal contratto.
Nelle coperture assicurative della scuola è possibile prevedere la copertura globale di tutta la popolazione scolastica o in alternativa la copertura ad elenco nominativo.

Assicurazione con elenco nominativo

Di norma la copertura ad elenco nominativo è normalmente utilizzata per i dipendenti. Costoro infatti sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno.
Il relazione agli studenti, anche in osservanza delle disposizioni ministeriali, la polizza dovrebbe essere pagata obbligatoriamente. Tuttavia la mancanza di potere impositivo della scuola prevede che la formula ad elenco nominativo talvolta venga applicata anche per gli studenti.
Il rischio come in questo caso è che, per lo studente non pagante, la copertura assicurativa non sia operante.

Il pagamento del premio assicurativo  

L’Art. 1901 del Codice Civile, indica come, in mancanza del pagamento: “[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Per la famiglia sarà quindi sempre possibile pagare il premio anche dopo la scadenza del termine, tuttavia la copertura entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non avrà valenza retroattiva. Nel caso in questione, quindi, la società assicuratrice non pagherà il sinistro ma metterà in copertura l’alunno dal giorno successivo alla data di pagamento del premio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative stipulate con elenco nominativo, contattaci qui.

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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.