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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Cyberbullismo: genitori condannati a risarcire i danni causati dal figlio undicenne

Se un minore attua del cyberbullismo, pubblicando contenuti offensi o denigratori sui social, i genitori potrebbero essere condannati al risarcimento del danno. Lo riporta, sul proprio sito web, un articolo de “il Quotidiano del Molise”.

Il fatto

L’episodio nasce in Molise durante il trasporto scolastico. Un undicenne filma il coetaneo e pubblica su YouTube un contenuto accompagnato dalla didascalia: «bambino handicappato».
I genitori del minore ripreso, denunciano il fatto alle autorità, e la Polizia Postale accerta che l’account YouTube è proprio del minore. La famiglia dell’alunno disabile decide quindi di intentare un’azione legale, chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il tribunale di Campobasso ha stabilito, in primo grado, il riconoscimento al diritto al risarcimento. Per questo motivo la famiglia condannata decide di ricorrere in appello.

La sentenza del tribunale

La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 25 agosto scorso, ha confermato la responsabilità dei genitori del minore, accertata in primo grado, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
Secondo i giudici, il comportamento della famiglia nel fatto, evidenzia la colpa in educando e in vigilando, specie nell’uso degli strumenti digitali. Inoltre, secondo il tribunale, nessuna delle prove difensive è risultata idonea a dimostrare l’adozione di misure efficaci di controllo o restrizione. Al contrario, la difesa dei genitori si è limitata a ridimensionare i fatti, senza smentirli e senza una contestazione tempestiva. Tutto ciò ha rafforzato la presunzione di responsabilità.
Il tribunale ha ricordato che: « […] consegnare uno smartphone a un minore impone un’adeguata educazione sui rischi legati alla rete e ai social».
Per la Corte, dare a un minore un dispositivo connesso impone un dovere preciso ai genitori: educare all’uso consapevole della rete. I magistrati hanno evidenziato l’obbligo di spiegare i rischi della condivisione online, comprese le conseguenze potenzialmente gravi di un singolo click.
Secondo i giudici, i genitori devono anche predisporre limiti e restrizioni concrete, per ridurre i pericoli legati all’uso dello smartphone e dei social.
Per questi motivi i giudici hanno riconosciuto alla famiglia un danno patrimoniale pari 1.305,81 euro, corrispondente alle spese documentate per il sostegno psicologico. Al danno patrimoniale va aggiunto quello non patrimoniale, pari a 7.950,02 euro, a compensazione del disturbo post-traumatico subito dalla vittima.

Il profilo assicurativo

Un aspetto importante, unitamente alle azioni preventive ed educative, riguarda le polizze assicurative scolastiche e la loro capacità di coprire il cyberbullismo.
Nonostante l’aumento dei casi legati all’uso delle tecnologie digitali, molte polizze integrative sottoscritte dalle scuole, escludono i danni causati da molestie, intimidazioni o persecuzioni online.
Le assicurazioni non possono limitare il fenomeno ma, se previste tra le garanzie, garantiscono un risarcimento adeguato alle vittime in caso di danno accertato.

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Scherzo a scuola finito male, condannati i genitori

È dei giorni scorsi la notizia secondo la quale la famiglia di un’alunna è stata condannata a pagare i danni causati a una compagna. Lo riporta nel dettaglio un articolo de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2013, nella scuola media di Impruneta, a pochi chilometri da Firenze.
A un’alunna, che stava per sedersi al banco, una compagna di classe, per scherzo, spostò improvvisamente la sedia facendola cadere a terra. Per effetto dell’urto, contro il muro e il pavimento, l’alunna riportò un trauma cranico, la rottura degli occhiali e dei denti.
L’assicurazione scolastica pagò 2.800 euro a titolo di risarcimento per le cure ortodontiche, oculistiche e per il trauma cranico. Ciò nonostante la famiglia dell’infortunata decise comunque di dar corso a un’azione giudiziaria contro la scuola, per omesso controllo e contro i genitori della responsabile.
In fase dibattimentale i legali che assistevano l’alunna che ha provocato il danno hanno cercato di dimostrare la non intenzionalità di recare danno. Secondo i legali l’evento sarebbe stato solo conseguenza di una «gioiosa contesa tra due amiche».
Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale di Firenze s’è espresso in modo differente. Secondo il giudice la condotta dell’alunna danneggiante è colposa e non può essere giustificata in un’ottica di gioco. L’età delle studentesse, superiore ai 12 anni, era infatti sufficiente a comprendere quali sarebbero state le conseguenze delle proprie azioni.
Secondo il tribunale quindi, i responsabili dell’accaduto sarebbero i genitori, tenuti a educare i figli al corretto comportamento nel contesto scolastico.
L’evento quindi, non è responsabilità della scuola, bensì: «Dimostra l’inadeguatezza dell’azione educativa del genitore e dunque la sua responsabilità».
I genitori dell’alunna responsabile dovranno riconoscere all’alunna danneggiata con 5.000 euro per i danni morali e la sofferenza emotiva.

L’aspetto normativo e il patto di corresponsabilità educativa

L’art. 2048 del Codice Civile elenca una serie di soggetti: «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati». Tra questi sicuramente la scuola, in qualità di precettore, ma prima di tutti il padre e la madre, o il tutore. Parallelamente al Codice Civile è opportuno anche considerare il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 relativo al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Patto di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.
Il documento, firmato dai genitori contestualmente all’iscrizione a scuola, diventa lo strumento di base dell’interazione scuola-famiglia.
In virtù di quest’aspetto i due soggetti, collaborano all’educazione degli alunni in modo sinergico. Ci troviamo quindi di fronte a un continuum educativo tra il processo di acquisizione delle competenze scolastiche e l’aspetto educativo comportamentale tipico della famiglia.

L’assicurazione scolastica

Sul fronte assicurativo all’alunna, fin dalla prima fase del sinistro, è stato riconosciuto il pagamento di tutte le spese mediche derivanti dal sinistro.
Qualora inoltre il giudice avesse rilevato una responsabilità diretta della scuola per carente o mancata vigilanza, la polizza assicurativa avrebbe tutelato l’Istituto anche per quest’aspetto.
L’assicurazione scolastica invece non tutela la famiglia dell’alunna che ha causato il danno in quanto non ricompresa tra gli assicurati nel caso specifico.

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