Siringhe nel cortile scolastico
abint Nessun commento

Due alunni di una scuola elementare fiorentina si sono punti con un ago utilizzato per un prelievo ematico. Lo strumento era stato abbandonato nel cortile della scuola. Lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

L’episodio risale al 14 maggio. Due alunni di una seconda classe elementare, che stavano giocando in cortile, avrebbero trovato un oggetto in plastica. L’oggetto trovato era dotato di un ago, simile a quelli usati per i prelievi di sangue e i due si sarebbero punti dopo averlo raccolto.
Allertate le docenti, queste hanno immediatamente avvisato le famiglie. I due bambini sono stati portati all’ospedale per i necessari accertamenti volti a escludere eventuali contagi trasmissibili tramite l’ago dell’oggetto toccato. Per escluder ogni possibile infezione saranno sottoposti a ripetuti controlli per diversi mesi.
«Sono basita e dispiaciuta» commenta la Dirigente. «L’area verde della scuola è protetta da un muro, ma confina con la strada e viene ripulita due volte alla settimana. Sto facendo la denuncia alla polizia contro ignoti, perché non è un oggetto che rientra in quelli usati a scuola».

La responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, non è mai completamente preventivabile né il rischio eliminabile in modo assoluto. Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico. La prevenzione è parte della corretta valutazione del rischio e implica l’adozione di appropriate misure per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà quindi prevederne la corretta gestione.
In linea assolutamente generale, la responsabilità per un infortunio accaduto a scuola ricade sul Dirigente in qualità di datore di lavoro. Il Dirigente è infatti tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica degli studenti e degli operatori scolastici.
Tuttavia, è possibile liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un “caso fortuito”, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile.
In ambito giuridico, la responsabilità può essere soggettiva o oggettiva.
Nel primo caso è basata sulla colpa, o il dolo, di uno specifico soggetto. Nel secondo caso, come quello relativo ai beni in custodia (Art. 2051 del Codice Civile) è indipendente. Il custode potrebbe essere ritenuto responsabile anche in assenza di colpa o dolo.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa anche l’eventuale danno biologico patito dallo studente presente in Istituto.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela questo tipo di infortunio.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
È importante sottolineare che i massimali di risarcimento relativi alla polizza integrativa, sono esclusivamente quelli riportati nelle tabelle allegate al contratto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al rischio biologico nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.