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La sicurezza dell’immobile scolastico

Il tema degli infortuni all’interno dell’Istituto scolastico è sempre di particolare attualità e spesso, circa le responsabilità, vede coinvolte non solo la vigilanza sugli studenti, ma anche la responsabilità diretta del Dirigente scolastico in relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il documento è finalizzato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto attraverso il quale l’Ente Locale concede l’utilizzo dell’immobile sede della scuola e delle eventuali pertinenze.
Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
È importante evidenziare che in caso di lavori eseguiti direttamente dall’Ente proprietario dell’edificio, l’Istituto non è tenuta ad elaborare il DUVRI. L’Ente proprietario tuttavia dovrà acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tra queste: l’articolazione dell’orario scolastico, le attività didattiche particolari, i protocolli sulla gestione delle emergenze, e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La sicurezza dell’immobile epa prevenzione del contezioso: un caso reale

In relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico, l’azione del Dirigente scolastico è fondamentale anche nella prevenzione del contenzioso. A questo proposito diventa particolarmente interessante riportare un episodio in cui è stato coinvolto un Istituto Comprensivo nel 2015.
Un alunno durante, la ricreazione in cortile, si avvicina al docente e parla con quest’ultimo. Nell’allontanarsi cade, riportando una grave frattura ossea. L’Istituto scolastico effettua la denuncia del sinistro alla società assicuratrice ma, a distanza di qualche mese riceve una lettera, da parte del Legale nominato dalla famiglia. Nella comunicazione si contesta la mancata vigilanza da parte dell’Istituto in relazione all’evento accaduto. Il legale inoltre evidenzia come la caduta è imputabile ad una buca presente nel terreno. La buca che sarebbe stata la causa del sinistro e l’Istituto non avrebbe provveduto alla necessaria manutenzione.
Il Dirigente scolastico, esclusa la mancata vigilanza, alla luce della dinamica riportata dal docente richiedeva alla Polizia Locale un formale sopralluogo. Scopo del controllo era determinare la presenza della disconnessione del terreno evidenziata dal legale. Fine dell’ispezione era stabilire gli eventuali livelli di responsabilità propri o dell’Ente Locale in relazione alla sicurezza e manutenzione del giardino.
Il verbale redatto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non evidenziava nessun particolare elemento di rischio, al contrario, come riportato dal certificato medico di Pronto Soccorso prodotto dalla famiglia alla scuola e trasmesso alla Società assicuratrice, l’infortunio era imputabile ad una patologia pregressa dalla quale era affetto l’alunno.

Limitare il contenzioso

Ci sembra particolarmente importante evidenziare come, in casi analoghi, la richiesta di sopralluogo effettuata dal Dirigente scolastico risulti particolarmente importante al fine di limitare il contenzioso con l’Amministrazione scolastica. Nel caso, infatti, la responsabilità dell’evento fosse imputabile alla carente o mancata manutenzione dell’immobile o delle sue pertinenze e che questa sia stata formalmente segnalata dal Dirigente scolastico, il soggetto tenuto a risarcire il danno sarà il soggetto proprietario dell’immobile.