Alunna scompare all’uscita da scuola
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La cronaca riporta come una studentessa di 11 anni, uscita nel pomeriggio da una scuola di Piacenza, si sia persa. Allertate anche le forze dell’ordine, l’alunna è stata ritrovata dal padre solo in tarda serata.
Il lieto fine della vicenda tuttavia non esonera a qualche riflessione sulla possibile responsabilità della scuola o della famiglia sull’accaduto.

La responsabilità dell’Istituto scolastico

Il secondo comma dell’Art. 2048 del Codice Civile identifica nella scuola (il precettore) il soggetto responsabile dell’incolumità dell’alunno per tutto il periodo dell’affidamento alla stessa.
Analogo concetto è ribadito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione al diritto dei minori. Con l’iscrizione alla scuola di uno studente alla scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
Di fatto è di un contratto di protezione, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo.
Ne deriva che l’alunno minore d’essere consegnato e ritirato dalla famiglia alla scuola, senza interruzione della vigilanza.
L’evoluzione normativa introdotta dall’Art. 19-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha modificato in parte quest’aspetto. Il dispositivo infatti, consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni fermo restando l’autorizzazione esplicita della famiglia.

La responsabilità della famiglia

I genitori quindi potranno consentire ai figli di lasciare l’Istituto scolastico, finite le lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La decisione delle famiglie dovrà comunque sempre tenere in considerazione l’età, la maturità e il grado di autonomia degli alunni, oltre allo specifico contesto di riferimento.
In questo senso s’è espresso anche il Tar Veneto, Sezione I, con la recente sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.
In questo caso, l’Istituto aveva modificato il regolamento scolastico imponendo la: «Presa in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Alcuni genitori hanno impugnato davanti al giudice la delibera che ha modificato il regolamento scolastico.
Il TAR ha disposto l’annullamento della Delibera fermo restando il potere dell’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati dalla legge.
In altre parole, la richiesta della famiglia, potrebbe non venire accolta qualora si evidenziassero, nello studente, presupposti tali da non garantire la sicurezza dello stesso.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono l’infortunio in itinere anche per gli studenti. Ne deriva quindi che, nel caso di danno fisico, nel tratto tra l’abitazione e l’Istituto scolastico o viceversa, l’assicuratore risarcirà il sinistro.
L’assicuratore provvederà anche al rimborso del danno nel caso di responsabilità civile diretta dell’Istituto, nel caso di mancata o carente vigilanza imputabile direttamente a quest’ultimo.
Nessun risarcimento sarà invece previsto dalla polizza scolastica qualora la responsabilità diretta sia imputabile alla famiglia dell’alunno.

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