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Obbligo di vigilanza sugli alunni

La questione relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico ai sensi del comma 2, dell’Art. 2048, del Codice Civile, è stato, nel corso degli anni, oggetto di svariate sentenze giurisprudenziali.
La questione assume particolare rilevanza anche in virtù dell’introduzione, nella scuola, di nuove dinamiche didattiche, come all’alternanza scuola lavoro o la recentissima diffusione della DaD.

Il rapporto contrattuale

Alla luce del rapporto extracontrattuale che si viene ad instaurare con l’iscrizione, la scuola è responsabile del danno causato al minore nel tempo in cui questi è sotto la propria vigilanza.
Occorre altresì precisare che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, non ha carattere assoluto.
La vigilanza infatti è proporzionale al tipo di attività, all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Non serve quindi, la costante presenza dell’insegnante, ma resta l’obbligo di mettere in atto di tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi.
Anche nel caso di alunno maggiorenne, la potestà disciplinare della scuola verso l’allievo rimane immutata, esattamente come i doveri dell’allievo nei confronti dell’Istituto.

Le attività potenzialmente rischiose

Occorre anche considerare che all’interno delle scuole si svolgono attività potenzialmente rischiose. La stessa INAIL sul proprio sito ha definito un elenco di attività tutelate.
Le statistiche rilevano che più del 50% degli infortuni scolastici avvengono in palestra, o comunque durante l’attività motoria.
In questi casi è necessario verificare che siano state predisposte tutte le misure per consentire che: «l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». (Cass. 2003, n. 15321).
Analogamente, dovranno essere predisposte tutte le misure di contenimento del danno anche in occasione delle attività potenzialmente dannose come le attività di laboratorio .
Bisognerà inoltre considerare l’età dell’alunno, se questo è capace di intendere e di volere. “Considerando anche lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeceità del suo gesto, la capacità di volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. 1975, n. 1642).

La Culpa in educando

Infine, oltre alla possibile culpa in vigilando del personale scolastico e alla culpa in organizzando dell’Istituto, c’è da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori (Comma 1, dell’Art. 2048 del Codice Civile).
La famiglia è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
La questione relativa alla responsabilità di vigilanza sugli alunni, quindi non è banale.
Nel merito delle coperture assicurative, prevede una accurata analisi delle dinamiche per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Termini di prescrizione

Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre. Tuttavia sembra opportuno fare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile. «I diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]».
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Quando la scuola stipula il contratto assicurativo, pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora il terzo danneggiato non fosse determinato a priori ma sarà identificato successivamente, come titolare del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile evidenzia come: «il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto». Ad esempio: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso. «Salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato».

Denuncia e gestione del sinistro

A nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno che la scuola sottolinei l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, qualora l’infortunio non si fosse risolto entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, infatti: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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Somministrazione dei farmaci a scuola

Nel corso degli anni ci sono arrivate richieste di chiarimento in relazione al livello di responsabilità in caso di somministrazione dei farmaci a scuola.

Le linee guida del MIUR

Con la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017, il MIUR ha emanato le linee guida per la somministrazione dei farmaci , in orario scolastico, per gli studenti che ne necessitassero.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dovrà essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni. La richiesta dev’essere corredata da certificazione medica attestante lo stato patologico dell’alunno. Il certificato medico dovrà riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).

La richiesta della famiglia

Per attivare il processo di somministrazione del farmaco in orario scolastico la famiglia dovrà presentare:

  1. Formale richiesta al Dirigente Scolastico;
  2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Il certificato dovrà indicare se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario. La somministrazione infatti non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di perizie tecniche da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.

I protocolli operativi della scuola

Il Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza, sono tenuti a:

  1. Effettuare una verifica delle strutture scolastiche, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  2. Ove richiesta, concedere l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
  3. Verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo anche la somministrazione dei farmaci a scuola, di norma, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall’Istituto. Resta inteso che in caso di sinistro dovrà sempre essere prodotta la documentazione di cui sopra. Dovrà essere prodotto anche il protocollo operativo circa la somministrazione e l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovranno sempre essere tenuti agli atti.

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Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

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Danni ai denti a scuola

I danni ai denti e più in generale alla bocca, rientrano tra i casi più diffusi di sinistro scolastico.
La maggior parte degli infortuni avviene durante l’attività di educazione fisica, ma le cadute accidentali con conseguenze ai denti non si limitano alla sola attività motoria.

I danni ai denti sono i più frequenti tra gli infortuni a scuola

Recenti statistiche, prodotte dalle Società assicuratrici, rilevano come, in ambito scolastico, le cause più frequenti di danni ai denti sono rappresentate dal gioco (56%) e dalle attività sportive (21%).
I soggetti più colpiti sono di sesso maschile (rapporto 2 a 1) ed il tipo di lesione varia col variare dell’età del soggetto.
I denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori (50%) e laterali superiori (30%), sia decidui che permanenti.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, le polizze assicurative attualmente operanti sul mercato scolastico tendono a risarcire il danno all’interno del massimale delle spese mediche.
Il rimborso copre le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate (cd.: Intervento di conservativa), ma a non riconoscere l’Invalidità Permanente.
Occorre tenere in particolarmente in considerazione, in fase di stipula della polizza, l’applicazione di possibili franchigie e/o scoperti, oppure eventuali sotto limiti per dente.
Il maggior problema, in relazione ai danni ai denti a scuola, è l’età dell’infortunato. Molti traumi dentali, alla luce dell’evoluzione dell’osso mascellare o mandibolare dell’infortunato, non possono essere trattati definitivamente. Inoltre lo stretto rapporto fra le radici dei denti decidui e i denti permanenti in via di formazione, potrebbero creare danni ai denti definitivi.
Per questi motivi, le migliori formule assicurative, prevedono il pagamento del danno ai denti anche unicamente sulla sola base del preventivo di spesa.
La famiglia dell’assicurato riceve immediatamente il rimborso del danno e potrà effettuare le cure successivamente, alla raggiunta maturità del soggetto.
Verificare o far verificare tutti questi aspetti dal Broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per la stipula delle migliori condizioni contrattuali.

Il tariffario ANDI

Alcuni assicuratori, inoltre, fanno riferimento al Tariffario minimo emanato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) fino al 2008.
Ad oggi, è bene sottolineare, che l’utilità del tariffario è ritenuta superata non solo dagli iscritti all’associazione, ma anche a seguito dell’abrogazione del Tariffario Minimo Ordinistico, in ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani).

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Infortunio 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒. Cosa garantisce l’assicurazione scolastica?

La questione dell’infortunio in itinere è un tema ricorrente nelle richieste di copertura delle polizze assicurative scolastiche.
L’infortunio in itinere rientra nelle modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, del DPR, 30 giugno 1965 n. 1124, introdotte con l’Art. 12 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere s’intende quindi il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro ad un secondo, qualora il lavoratore sia impegnato in più rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa qualora non fosse disponibile una mensa all’interno dell’azienda.

Queste indicazioni valgono esclusivamente per il personale scolastico. Per l’INAIL, docenti e operatori godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti sono considerati: “[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge” (Circolare INAIL 24.04.2003, n. 28).

Il normale percorso

La norma, parlando di normale percorso, intende quello più breve e diretto, quello abitualmente compiuto dal lavoratore. Qualora non abituale, sia tuttavia giustificato da una concreta situazione che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Eventuali variazioni effettuate al di fuori del normale percorso, se non in  diretta conseguenza di necessità improrogabili, non rientrerebbero nella tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere non viene risarcito neanche quando il lavoratore si trova alla guida della propria auto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile rientrare nell’ambito della tutela quando non ci sono mezzi pubblici o questi non consentono di arrivare in orario sul lavoro, oppure se l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole o ancora, se l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nel corso degli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha in qualche modo esteso la tutela assicurativa per gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, purché siano brevi e motivate.

L’assicurazione scolastica integrativa

Sul fronte delle assicurazioni integrative, di norma, le coperture in relazione all’infortunio in itinere, oltre che al personale scolastico pagante, si estendono anche agli studenti e spesso sono integrate con particolari coperture per gli spostamenti attraverso pedibus o bicibus.
È tuttavia importante richiamare la recentissima Sentenza, 25.02.2020, n. 5119 della Cassazione Civile, sezione VI, secondo la quale, qualora la polizza assicurativa copra l’infortunio in itinere, ma non lo definisca, le parti devono fare riferimento alla normativa INAIL.

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Scuolabus: l’assicurazione copre il sinistro?

Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci chiedono se le coperture assicurative stipulate dall’Istituto coprono gli eventuali danni provocati.

I due casi di cronaca richiamati, pur avendo delle analogie sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

I casi di cronaca

Nel marzo 2019 lo scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, doveva portare gli studenti presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune.
Per motivi ancora da stabilire, il conducente prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.
Nel maggio 2019 lo scuolabus, di un’impresa di trasporti privata, fornitore del Comune di Arquà Petrarca, subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo.
Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati, il conducente si allontana, apparentemente senza motivo. Viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.
In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono vittime, i feriti accolti in ospedale in codice verde, sono rimasti in osservazione.
Non è certo nostra competenza sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno.
Nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato di guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest.
Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema.
In questo caso ci troviamo di fronte a gravi reati penali: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Circa l’assicurazione, occorre evidenziare che i passeggeri trasportati sono sempre tutelati.
Il passeggero che subisce danni fisici in seguito ad un sinistro stradale è sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo con cui viene trasportato. Questo anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.
La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito dal Comune.

Gli atti di terrorismo

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.
La natura e la dinamica dell’evento, presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.
I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico.
Subito dopo un attentato, in una larga parte della popolazione, cresce la sensibilità sul tema.
L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.
La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono i danni fisici conseguenti agli atti di terrorismo.
In tutti i casi, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato.
Nel caso la polizza sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura, può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserire nel prodotto assicurativo già sottoscritto.

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

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Smartphone danneggiato

Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?

In premessa, per poter formulare un parere preciso, è necessario conoscere l’esatta dinamica e il preciso luogo dell’evento. Assodato comunque che le condizioni contrattuali non tutelano il danneggiamento del dispositivo di proprietà dell’alunno è opportuno fare qualche precisazione circa la Responsabilità Civile.
In generale, le responsabilità in ambito scolastico, si possono identificare in tre categorie principali: la responsabilità diretta della scuola, quella degli insegnanti e quella degli alunni o delle loro famiglie.

La Responsabilità Diretta della Scuola

Le polizze scolastiche, nell’ambito della sezione Responsabilità Civile, offrono garanzie per tutte quelle attività espletate sotto la diretta vigilanza dell’Istituto Scolastico. La copertura comprende tutti gli eventi per i quali l’Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
La scuola, in quanto parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta all’Articolo 28 della Costituzione Italiana. L’articolo stabilisce che l’ente è responsabile per gli atti compiuti dai propri dipendenti. Tale principio è ribadito anche dall’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980, n. 312, che tuttavia specifica come: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni».
Nel caso in questione, sembra da escludersi una responsabilità diretta dell’Amministrazione.

La Responsabilità degli Insegnanti

Gli insegnanti, ai sensi dell’Art. 2048, del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: «I precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
L’obbligo di vigilanza include tutte le situazioni in cui gli alunni sono affidati agli insegnanti, come ad esempio durante le lezioni, la ricreazione, le gite scolastiche e qualsiasi attività svolta sotto l’egida della scuola.
Lo stesso articolo del Codice precisa che i docenti: «[…] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». L’insegnante quindi, in caso di danno, dovrà dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, tenendo conto dell’età, indipendenza e maturità degli alunni affidati. La responsabilità può essere esclusa se l’evento dannoso è imprevedibile e inevitabile nonostante le cautele adottate.
In questo senso quindi, in relazione al caso in questione, appurato che l’evento s’è svolto all’uscita dalla scuola e abbia coinvolto alunni con un età e maturità adeguata, sembra non rilevabile neanche l’eventuale responsabilità del docente.

La Responsabilità degli alunni o delle loro famiglie

A differenza delle responsabilità precedenti, che si basano sulla responsabilità contrattuale legata all’omessa vigilanza, nel caso in questione la responsabilità tra gli studenti è di carattere extracontrattuale.
Volendo escludere il dolo, ovvero la volontarietà di causare un danno, potrebbe invece palesarsi la colposità dell’evento, oppure l’incuria nella conservazione del bene da parte dell’alunno danneggiato.
Come ricordato in premessa, la questione della responsabilità è complessa e richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze specifiche.
Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
Sul tema della responsabilità extracontrattuale tuttavia, chi pretende il risarcimento deve sempre dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
In questi casi potrebbe infatti trattarsi di un concorso di colpa. Esiste corresponsabilità tra il danneggiante e danneggiato non tanto per l’interferenza nella dinamica dell’evento, ma per le conseguenze delle sue azioni come ad esempio, la corretta conservazione del bene. Per questi casi la giurisprudenza ha introdotto un’obbligazione risarcitoria solidale tra danneggiante e danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile nel danneggiamento dei beni personali nella scuola, contattaci qui.

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Educazione Fisica: la mancata vigilanza del docente.

Durante una lezione di educazione fisica presso la palestra dell’Istituto, ai ragazzi è assegnata l’attività calcetto. Il docente avviata l’attività, approfitta per allontanarsi e provvedere alla redazione del registro di classe. Durante una normale azione di gioco, un alunno, in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero con una possibile invalidità permanente.
Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio è avvenuto nello svolgimento di un’attività pericolosa ed oltretutto in assenza dell’insegnante.

Nel caso sottoposto, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la sentenza della Cassazione Civile, n. 20982, all’attività sportiva riferita al gioco del calcio può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità.
Il gioco del calcio è una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
L’attività infatti è normalmente praticata in tutte le scuole di tutti i livelli come attività finalizzata all’esercizio fisico.

La responsabilità del docente per mancata vigilanza

Appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno, potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente per mancata vigilanza? Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile il docente è responsabile del danno cagionato dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza.
Dato per assodato che l’evento dannoso è avvenuto in assenza dell’insegnante, appare tuttavia evidente, che l’incidente s’è verificato durante una normale azione di gioco. Anche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto e l’evento dannoso conseguente.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista tutela assicurativa.
Analogamente l’Istituto dovrà denunciare il sinistro alla Società con cui ha stipulato la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento. Tuttavia è opportuno aprire con la Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.