La lite temeraria
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Un’alunna del nostro istituto, durante l’intervallo, urta un compagno in modo accidentale; cadendo riporta la rottura di due incisivi. La scuola effettua regolare denuncia all’Assicurazione.
La famiglia chiede un colloquio con il Dirigente, ma all’appuntamento fissato non si presenta. Successivamente, l’avvocato della famiglia ci recapita una missiva in cui, tra le altre inesattezze, lamenta la mancata vigilanza e il mancato soccorso. Contestualmente, la famiglia procede con un esposto alla Procura della Repubblica. Nel caso di procedimento giudiziario la polizza assicurativa copre il danno e le eventuali spese?

Eventi di questo genere non sono insoliti in ambito scolastico. Del rischio di contezioso nella scuola abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, tuttavia il caso in questione merita qualche approfondimento.

La Lite temeraria e la Responsabilità processuale aggravata

Il tentativo di addossare, in modo pretestuoso o in malafede, la responsabilità di un evento ad un terzo, dal punto di vista giuridico, può essere considerato: lite temeraria.
In sostanza, la lite temeraria è un’azione giudiziaria, frutto della malafede o della colpa grave, di una delle parti. La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l’Art. 96 del Codice Di Procedura Civile, che disciplina anche la Responsabilità processuale aggravata.
La Responsabilità processuale aggravata è un danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia. 
Alla presenza di determinati presupposti di legge, la Responsabilità prevede come sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che al pagamento delle spese legali, anche al risarcimento dei danni.

La responsabilità dell’avvocato in solido con il cliente

Anche la responsabilità del legale non è secondaria rispetto all’azione giudiziaria intrapresa.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. 16023/2002) afferma che, benché l’attività professionale dell’Avvocato costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato, la sollecitazione da parte del cliente non esonera il professionista dalla responsabilità per negligenza professionale.
Nel 2008, il Tribunale di Cagliari (Sent. 2247 del 19/06/2008) ha condannato l’Avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. L’avvocato infatti ha intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l’art. 96 del C.P.C.

L’esposto alla Procura della Repubblica

L’esposto alla Procura della Repubblica è lo strumento messo a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria.
Il cittadino può avvalersi dell’esposto per segnalare la violazione di diritti, o quando ritiene necessario l’intervento dell’autorità.
L’esposto non deve essere confuso con la querela o la denuncia.
Con la querela si chiede all’autorità di aprire un vero e proprio procedimento penale nei confronti di un soggetto determinato, perché si ritiene che abbia commesso un reato procedibile a querela di parte.
La denuncia, invece, consente d’informare l’autorità giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d’ufficio e a cui ha assistito in qualità di testimone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica non solo rimborsa il sinistro, come nel caso in questione, ma tutela anche la Responsabilità Civile dell’Istituto, qualora venisse dimostrata la responsabilità diretta nell’evento.
Circa l’esposto alla Procura della Repubblica, occorrerà invece attendere il risultato dell’inchiesta svolta dalla Polizia Giudiziaria.

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