AIBA Covid19
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Lo scorso 25 giugno, il CTS di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’azione del broker al tempo del Covid19.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Riduzione e aggravamento del rischio

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio. La riduzione è certamente dovuta all’introduzione massiva dello smart working. L’aggravamento allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.). Occorrerà tenere in considerazione anche i rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Ritardi nella gestione amministrativa

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni.
Il Codice Civile e le condizioni di polizza infatti, prevedono tempistiche precise. Eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non presuppongono profili di dolo o di colpa. Ne consegue che la tardiva gestione amministrativa, senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, alcune tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Il ramo infortunio

Da un primo sommario esame il Ramo infortuni pareva essere escluso o comunque non particolarmente coinvolto dal Covid19.
Il rischio poteva addirittura essere diminuito, vista la minor mobilità imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività scolastica in presenza.
L’art. 42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha invece equiparato il contagio da Covid19 all’infortunio.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella Nota Operativa 17 marzo 2020 n. 3675 e nella Circolare 13 aprile 2020 n. 13.
L’INAIL tutela il contagio da Covid19, inserendolo nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Questa interpretazione evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale.
Parificare il contagio da Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni. Nelle polizze private, l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa: «fortuita, violenta ed esterna». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.
Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza. Infatti è molto difficile identificare il momento, il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia. Il solo fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione venga modificato automaticamente.
Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Al contrario eventi come epidemie e pandemie, sono di norma esclusi.
La pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale solo sulla base l’Art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Il ramo di Responsabilità Civile

L’interpretazione, INAIL che equipara il Covid19 ad infortunio sul lavoro, sta creando legittime preoccupazioni nei Dirigenti Scolastici in relazione al profilo di responsabilità.  Occorre infatti ricordare che i presupposti dell’erogazione dell’indennizzo INAIL prevede la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Va comunque sottolineato che le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate.
Si dovrà dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero. In sede civile è sempre necessario l’accertamento della colpa, causa dell’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e dove il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso di lacune e carenze evidenti e palesi.
Le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire da maggio 2020 (c.d. FASE DUE).
Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, queste non presentano esclusione di pandemie e epidemie. Non c’è quindi motivo per cui le stesse non possano operare regolarmente.

Ramo di Tutela Legale

Le polizze di Tutela Legale, non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole. Spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale.
Le garanzie di Tutela Legale potrebbero subire un incremento di utilizzo se passerà il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro.
L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha evidenziato che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture.
Sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Il ramo Assistenza

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Fa notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia. Questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia lavorativa che turistica e, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per questo motivo le Compagnie stanno immettendo sul mercato servizi alla persona. Tra questi: Diarie da ricovero, indennità da convalescenza ed servizi di assistenza, variamente modulati.
Alcune prestazioni, possono essere l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza, il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, ecc.

La necessità di una funzionale gestione del rischio

Il CTS di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
L’Azione del broker al tempo del Covid19 deve mirare ad allargare il concetto di Risk Management.
Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi assente nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
La pandemia ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità.
I rischi sistemici si ripercuotono direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: «Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni».
Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: «[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] L’Azione del broker al tempo del Covid19 dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione».

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