Occupazione degli Istituti scolastici
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Il 19 aprile scorso è terminata l’occupazione degli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Bologna. Dopo 5 giorni di presa di possesso dell’immobile scolastico, l’ammontare dei danni causati da furti e vandalismi, a detta del Dirigente, sembra essere cospicua. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.
Da gennaio ad oggi, sono più di una decina gli Istituti superiori occupati dagli studenti, quasi tutti nel Nord Italia. Gli studenti manifestano per ragioni diverse, dalla scarsa o nulla manutenzione degli immobili, alla gestione dei PCTO, alla solidarietà al popolo palestinese. Sotto accusa ci sarebbe anche un sistema scolastico che non risponderebbe alle reali esigenze degli studenti.

Occupazione e Autogestione

Diverse sono le forme di protesta che gli studenti delle superiori possono mettere in atto le più diffuse sono l’autogestione e l’occupazione della scuola.
L’autogestione scolastica è la formula più morbida. Normalmente concordata e autorizzata dal Dirigente, in collaborazione con il corpo Docente, consiste nella realizzazione di un programma alternativo alla classica attività didattica. Gli studenti gestiscono autonomamente i programmi scolastici durante le normali ore di lezione.
L’occupazione invece è una forma di protesta in cui gli studenti occupano la struttura scolastica e, diversamente dall’autogestione, è illegale.

Il profilo penale

Nel caso di occupazione il rischio di incorrere in un reato è concreto. Ai sensi dell’Art. 633 del Codice Penale infatti, l’occupazione di terreni o edifici è un reato comune passibile di pene pecuniarie o detentive. È bene ricordare che l’occupazione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma sussiste in tutti i casi quando viene effettuata senza autorizzazione.
Un secondo profilo di reato, che potrebbe ipotizzarsi, è quello di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. E’ quello che, in un caso analogo, ha stabilito la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084.
Un ultimo profilo di reato è quello legato al vandalismo e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature della scuola. Ai sensi dell’Art. 639 del Codice Penale: «Chiunque […] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 309». Il giudice inoltre potrà: «disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero […] l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».

La nota ministeriale

Sul tema dell’occupazione scolastica e dei possibili reati conseguenti s’espresso anche il Ministro dell’Istruzione nello scorso 5 febbraio con la nota n. 458. «L’occupazione – ricorda il Ministero – espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici». I dirigenti scolastici, in questi casi sono tenuti alla denuncia dei responsabili. «Dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili – chiude il Ministero – le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi […] e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola».

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione la polizza integrativa, di norma copre gli infortuni degli studenti e del personale. Essendo attività concordata e autorizzata rientra infatti tra quelle scolastiche a tutti gli effetti.
Nel caso di occupazione invece la polizza potrebbe non essere operante. L’assicuratore infatti non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un discorso a parte merita invece il danneggiamento all’edificio e ai materiali contenuti di proprietà della scuola. Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche il danno alle attrezzature scolastiche seppur a fronte di una franchigia o di uno scoperto.
Circa l’imbrattamento dei muri quasi mai questo danno è, al contrario, ricompreso.

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