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Casa Famiglia

Il nostro istituto comprensivo ha iscritto due fratelli provenienti da una casa famiglia. Anche per questi soggetti è obbligatorio il pagamento della polizza assicurativa?

In premessa occorre ricordare che la polizza assicurativa integrativa, è stipulata dalla scuola con una compagnia privata, con il consenso del Consiglio di Istituto.
La polizza integrativa copre eventuali infortuni o sinistri che si possono verificare nelle situazioni diverse non contemplate nelle tutele INAIL.
Il passaggio in Consiglio di Istituto rende obbligatorio, per le famiglie, il pagamento della polizza che integra quella obbligatoria e gratuita nella scuola, offerta dall’INAIL.

Cos’è la Casa Famiglia

La Casa Famiglia sono strutture pensate per accogliere i minori che, in specifiche circostanze, vengono allontanati dalle famiglie naturali. 
Sono state istituite dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 e rientrane in un quadro normativo più esteso in tema di adozione e affido di minori.
La Casa Famiglia prevedono una molteplicità di servizi specifici.
Esse vanno dalle comunità familiari, che accolgono i minori mediante l’affido temporaneo, alle case madri-figli, che ospitano nuclei monoparentali (es.: madre-bambino).
Esistono poi le comunità alloggio e appartamenti destinate ad adolescenti e maggiorenni che sperimentano percorsi di autonomia e i servizi di pronta accoglienza.
Gli ultimi dati emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, parlano di circa 3.000 comunità (sia educative che familiari) presenti sul territorio nazionale.
Il numero dei minorenni allontanati dai nuclei familiari d’origine è di circa 26.000. Di questi 12.000 in comunità e i restanti in affido familiare.

Le motivazioni dell’allontanamento del minore

Un quarto degli allontanamenti è causato dall’incapacità educativa della famiglia, seguono la trascuratezza materiale e affettiva del minore e la violenza domestica. Tra le motivazioni compaiono anche i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, l’abuso sessuale del minore e i problemi giudiziari dei genitori.
La legge, tuttavia, impedisce l’allontanato a causa delle condizioni di povertà in cui versa la famiglia. Quest’ultima potrà essere una delle cause concorrenti alla decisione, ma non quella esclusiva.

I contributi economici

I singoli Comuni sono tenuti a erogare ai soggetti ospitanti un “contributo spesa” finalizzato al mantenimento del minore.
Mediamente una comunità educativa percepisce tra i 70 e i 120 euro al giorno, mentre le comunità familiari tra i 60 e 70 euro. Occorre tuttavia precisare che ogni Regione, si regolamenta autonomamente ed eroga contributi differenziati relativi ai servizi che offre.
Gli elementi che concorrono al contributo sono: il costo del lavoro del personale, i costi della gestione, i percorsi formativi individuali del minore, le vacanze, ecc.

Le polizze assicurative scolastiche

Come premesso le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa e il pagamento è obbligatorio per le famiglie.
La famiglia che ospita uno studente in affido non è quindi esonerata dal pagamento del premio, anche perché questo è rimborsato dal contributo erogato dall’Ente Locale per il servizio educativo.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla gratuità nelle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.