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Esclusione dalla gara

Il nostro Istituto ha pubblicato la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Una delle società partecipanti non ha prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, il certificato relativo ai carichi pendenti, espressamente richiesto. Questo comporta l’automatica esclusione dalla gara?

Al fine di garantire la legittimità delle procedure di affidamento dei servizi, le amministrazioni scolastiche sono tenute ad espletare una serie di controlli d’ufficio. I controlli sono finalizzati a stabilire la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione alla gara d’appalto. La mancanza di alcuni requisiti non comporta l’automatica esclusione dalla gara.

Le procedure selettive

Prima di entrare nel merito della domanda è tuttavia opportuno chiedersi se la procedura messa in atto dalla scuola sia in linea con le reali necessità dell’Amministrazione.
L’innalzamento delle soglie comunitarie, dettato dei decreti “semplificazioni”, obbliga l’Amministrazione appaltante all’utilizzo delle procedure semplificate per tutto il comparto sotto soglia.
Per quanto concerne gli affidamenti dei servizi assicurativi scolastici, nella quasi totalità dei casi non si supererà mai il tetto previsto per l’Affidamento Diretto, neanche nel caso di contratti di durata pluriennale.
Resta, tuttavia, inteso che la scuola potrà sempre, nell’esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate. La scelta potrà essere dettata qualora specifiche esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto. Tuttavia, in questo caso, l’esigenza del ricorso alle procedure ordinarie impone l’obbligo di motivazione.
Il primo passaggio, quindi, è dettato dall’Attività Istruttoria, indicata all’Art. 44, comma 2, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.
L’Attività Istruttoria determinerà, quindi, il tetto di spesa e conseguentemente il tipo di procedura selettiva da mettere in atto.

Le linee guida ANAC 

Le Linee guida ANAC n. 4, introducono una serie di regolamentazioni specifiche per gli affidamenti di minore importo.
In particolare, individuano regimi semplificati per tutta la fascia relativa all’Affidamento Diretto, identificata dall’Art. 35, comma 1, lettera (b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le linee guida dell’ANAC, nello specifico, prendono in considerazione gli affidamenti:

  • < a 5.000,00 euro
  • > a 5.000,00 euro e < a 20.000,00 euro
  • > a 20.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di 140.000,00 euro.

La norma prevede livelli di verifica sempre più stringenti in relazione all’importo dell’appalto.
Per i servizi d’importo fino a 5.000,00 euro, le Linee Guida prevedono la facoltà, per la stazione appaltante, di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La dichiarazione dovrà prevedere il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, oltre all’autodichiarazione di cui all’Art. 80, i requisiti stabiliti per l’esercizio di particolari professioni.
Tra i 20.000,00 euro e la soglia comunitaria, inoltre, l’Amministrazione dovrà verificare l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
In tutti casi, la stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla consultazione del casellario ANAC, e dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il certificato dei carichi pendenti

La certificazione dei carichi pendenti non è normalmente pretesa nelle procedure ad Affidamento Diretto. Sarà comunque discrezione dell’Amministrazione appaltante farne richiesta.
Qualora l’operatore economico non esibisse il certificato, l’Ammnistrazione non potrà escluderlo dalla procedura selettiva. In questo caso dovrà ricorrere al Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’Art. 83 del Codice.
Come rileva il Consiglio di Stato con l’ordinanza V, 9 aprile 2020, n. 2332: «Le omissioni dichiarative, infatti, non possono contenere alcun automatismo escludente».
Anche nel caso risultassero carichi pendenti, l’Amministrazione appaltante non potrà escludere a priori l’operatore economico. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3484/17, afferma che l’Amministrazione: «sarà tenuta a valutare la rilevanza degli elementi in essa contenuti ai fini di una eventuale esclusione». Ne deriva che la semplice presenza di carichi pendenti non può determinare l’esclusione a priori, ma sarà necessario entrare nel merito.
L’unico elemento d’impedimento sono esclusivamente le condanne passate in giudicato e non quelle relative a  procedimenti e condanne penali o denunce non ancora definite.
In questo senso s’è espresso ancora il Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2022, con la sentenza n. 1977.

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