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Omissione di soccorso

Una docente potrebbe essere accusata per omissione di soccorso avendo negato pronto intervento e farmaci a uno studente colto da una reazione allergica in classe. Lo riporta un articolo della cronaca leccese de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio si sarebbe verificato in un Istituto Superiore della Provincia di Lecce durante una normale mattinata di lezione. Secondo la versione del ragazzo coinvolto, i fatti sarebbero avvenuti all’inizio della seconda ora.
Lo studente avrebbe notato una reazione cutanea improvvisa, con comparsa di pomfi biancastri sulle braccia e sensazione di forte prurito. Non era la prima volta che lo studente manifestava questo tipo di sintomi: nello zaino, infatti, custodiva un corticosteroide e un antistaminico da usare in caso di emergenza.
I collaboratori scolastici si sarebbero anche offerti di intervenire con la cassetta di pronto soccorso presente nell’istituto. Tuttavia, secondo quanto riferito dallo studente, la docente presente avrebbe impedito qualsiasi forma di assistenza.
La donna non solo avrebbe bloccato l’intervento, ma anche vietato al ragazzo di assumere i farmaci portati da casa.
A quel punto, il giovane avrebbe telefonato alla madre per informarla della situazione. La docente avrebbe, tuttavia, interrotto la chiamata, minacciando una nota disciplinare per uso non autorizzato del cellulare. Solo dopo alcuni minuti sarebbe stato allertato il servizio di emergenza medica tramite il 118.
Il personale sanitario, una volta giunto a scuola, ha preso in carico il ragazzo e somministrato le cure adeguate. La reazione allergica, nel frattempo peggiorata, sarebbe poi rientrata grazie al trattamento medico.
Lo studente ha segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione, all’USR Puglia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.

La responsabilità

L’Art. 593 del Codice Penale stabilisce che è reato non prestare soccorso o non avvisare immediatamente l’Autorità di una situazione pericolosa.
Quando ci si trova davanti a una persona in pericolo, nasce l’obbligo di agire immediatamente per prevenire danni reali o potenziali legati alla situazione concreta. Potrebbe, inoltre, essere considerata un’aggravante impedire che altri possano intervenire per prestare soccorso.
Alla responsabilità penale potrebbe essere ancora aggiunta quella civile, legata alla vigilanza delle persone in custodia, che discende direttamente dall’iscrizione dell’alunno a scuola.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale, motivo per cui una persona non può essere punita per reati commessi da altri. Ne deriva che la responsabilità penale e le sanzioni derivanti, non possono essere trasferite all’Assicuratore.
In caso di sinistro, tuttavia, la polizza scolastica integrativa potrebbe risarcire il danno fisico e/o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo o colpa grave, all’Assicuratore è comunque fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Lo studente, per ottenere un eventuale risarcimento, dovrà, ad ogni modo, dimostrare il legame (nesso causale) tra il danno subito e il comportamento della docente. Il danno, inoltre, va sempre provato attraverso adeguata certificazione medica.

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Molestie sessuali

Un insegnante di 50 anni di un Liceo Scientifico nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. Lo riporta un articolo di cronaca del quotidiano torinese “la Stampa”.

Il fatto

A far emergere la vicenda sono stati i genitori di alcuni studenti. Il padre di un’alunna, venuto a conoscenza delle voci sul professore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto sentito.
Il docente era già stato sospeso un paio di mesi fa, sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’Amministrazione scolastica sembra non avesse ben riconosciuto la gravità dei fatti che stavano accadendo.
Il caso è esploso definitivamente quando alcuni studenti hanno girato di nascosto alcuni video che mostrano atteggiamenti inappropriati nei confronti di almeno due compagni.
Le immagini rivelerebbero carezze sotto la maglia, abbracci e parole fuori luogo, comportamenti considerati inaccettabili all’interno di un ambiente scolastico.
I filmati sarebbero circolati anche su chat e social, portando il Dirigente scolastico a sospendere il docente. L’uomo è, ora, agli arresti domiciliari con l’accusa di molestie sessuali.
Il Dirigente in una lettera al provveditore ha espresso dispiacere e vicinanza agli studenti coinvolti, promettendo di ristabilire un ambiente sereno.
Le scuse formali sembrano, tuttavia non placare l’indignazione delle famiglie. «In questa scuola ci sono 1.200 ragazzi – afferma un genitore – è strano che certi atteggiamenti non siano mai stati portati in qualche modo all’attenzione del corpo docente. I nostri figli erano sconvolti, ci dicevano “in classe sta succedendo di tutto”. Se non avessero ripreso le carezze sotto la maglia, gli abbracci e le parole dette in classe, chissà quanto sarebbe durata questa situazione».

La responsabilità penale

L’Art. 609-bis, del Codice Penale, condanna chi: «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».
La pena stabilita dall’articolo è aggravata dall’Art. 609-ter qualora i reati siano commessi da docenti, nei confronti di minori o all’interno di una scuola.
Ulteriori aggravanti riguardano l’età della vittima, se inferiore a 14 o 10 anni.
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione, prevista precedentemente in «da cinque a dieci anni», è stata portata a «da sei a dodici anni».
Il presupposto necessario del delitto dev’essere associato alla coercizione della vittima, attraverso violenza fisica o morale, ma anche abuso di autorità.

La responsabilità della scuola

L’eventuale responsabilità della scuola si fonda sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, la responsabilità penale diretta del responsabile, la scuola potrebbe dover provare non solo l’estraneità all’evento ma anche di aver messo in atto quanto possibile per impedire il danno. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivamente all’iscrizione alla scuola infatti, prevede la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza delle polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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Docente si spoglia in classe

Un docente di matematica s’è spogliato in classe davanti ai ragazzi. È accaduto a Borgomanero in provincia di Novara. Lo riporta un articolo de “la Provincia di Biella”.

Il fatto

Un episodio inverosimile è quello accaduto lo scorso 17 marzo in un istituto superiore del novarese.
Un quarantenne, docente di matematica, che sembra non riuscisse a mantenere la disciplina in classe, ha iniziato a togliersi i vestiti restando nudo davanti agli studenti.
Una studentessa ha avuto la lucidità di chiedere di uscire dall’aula con la scusa di andare in bagno e ha immediatamente avvisato la Dirigente.
«Per fortuna – ha detto la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta. Quando sono entrata, l’insegnante era vestito e stava spiegando e all’invito ad uscire ha lasciato subito la classe».
Il docente è stato affidato ai Carabinieri e da questi ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per controlli medici.
Il professore non aveva mai dato segnali di disagio o instabilità, rimane così difficile comprendere la causa del suo comportamento. Spetterà agli accertamenti medici e alle indagini delle forze dell’ordine fare piena luce sull’accaduto.

La responsabilità

L’episodio potrebbe rientrare tra i reati di atti osceni, previsti dall’Art. 527 del Codice Penale. La norma tende, tuttavia, a fare una distinzione basata sulla gravità dell’atto, considerando diversi elementi specifici come modalità, luogo e pubblicità. Nei casi meno gravi, dopo la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’offesa al pudore potrebbe essere considerata un illecito amministrativo.
Il Codice penale, tuttavia prevede un aggravante qualora gli atti osceni siano accaduti in luoghi abitualmente frequentati da minori, tra questi, necessariamente, la scuola.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile né punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere. Quindi il docente che, a seguito di accertamento medico, risultasse incapace, potrebbe risultare non penalmente perseguibile.

Il profilo assicurativo

Premesso che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni derivanti, la polizza scolastica potrebbe tuttavia risarcire il danno psicologico patito dall’alunno.
Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Resta, tuttavia, inteso che il danno va provato sotto il profilo medico e non può essere previsto in astratto.
Occorre, infine, evidenziare che, di norma, sono escluse dalla tutela assicurativa le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Tentato sequestro a scuola

A Milano, un 50enne, affetto da patologie psichiatriche, è stato arrestato nei pressi di una scuola per tentato sequestro di persona e sottrazione di minore. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’episodio è avvenuto alle 7:30, orario d’ingresso di una scuola primaria milanese, in un’area affollata da alunni e genitori.
Secondo quanto riporta la cronaca, l’uomo avrebbe dapprima cercato di prendere due alunne di 10 anni. Allontanato dalle grida della madre, si sarebbe poi avvicinato a un altro minore. Anche in questo secondo caso i genitori sono riusciti a metterlo in fuga.
A quel punto, l’uomo si è diretto verso la scuola e mescolandosi al flusso degli alunni in ingresso, è riuscito ad introdursi nell’Istituto. Ai collaboratori scolastici che l’hanno bloccato, ha detto di voler prendere con sé: «un bambino non normale».
Nel frattempo, i genitori avevano già allertato la polizia. Gli agenti, arrivati rapidamente, dopo una breve resistenza, hanno arrestato e portato in questura il cinquantenne. L’individuo, già in cura per problemi psichiatrici, ha precedenti per reati simili e disturbo dell’ordine pubblico e si trova in stato di fermo.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con casi simili.

Il profilo penale a la responsabilità

Il tentato sequestro di persona e la sottrazione di minore sono due reati previsti dagli articoli 605 e 574 del Codice penale. Il sequestro di persona, è uno tra i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento. Qualora la vittima del sequestro fosse un minore, il Codice Penale prevede, inoltre, l’ipotesi aggravata.
Anche la sottrazione di minore potrebbe trovare diretta applicazione. La sottrazione di minore trova diretta applicazione quando vi è consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore responsabile.
L’aspetto che, tuttavia, va preso in considerazione in questo caso è la capacità di intendere e volere del soggetto responsabile. L’alterazione della mente, dipendente da un’infermità, fisica o psichica, potrebbe portare all’inimputabilità, ai sensi degli articoli 88 e 89 del C.P.
Per i casi di abituale infermità di mente della persona maggiorenne può essere chiesta l’interdizione necessaria ad assicurarle adeguata protezione, a sè e agli altri. In questo caso, verrà, quindi, identificato un tutore, scelto, di norma, nello stesso ambito familiare.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Il profilo assicurativo

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole.
Dal punto di vista assicurativo, le migliori polizze integrative risarciscono anche gli eventuali danni diretti in caso sequestro degli alunni assicurati, anche in itinere.
Rimane, comunque, facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante o, come in questo caso, nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.
Di norma, sono, invece, escluse le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Docente morde un alunno

Rinviato a giudizio per lesioni aggravate il docente precario che nel 2023, in un Istituto Superiore del cuneese, ha ferito un alunno. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è iniziato con una discussione in classe: lo studente aveva chiesto di andare in bagno, ma l’insegnante gli aveva negato il permesso.
La questione sarebbe degenerata e lo studente avrebbe afferrato il docente che, per liberarsi, lo ha morso.
«Non intendevo fare del male al ragazzo – ha dichiarato l’insegnate ai giudici – né costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. È stata una reazione quasi inconsapevole di autodifesa».
Nel frattempo, un altro studente aveva ripreso la scena con il cellulare.
La difesa dell’insegnante, tuttavia, non sembra aver pienamente convinto il giudice del tribunale di Cuneo che ha disposto il rinvio a giudizio. Anche il video è stato acquisito agli atti. A parere del giudice la reazione nei confronti dell’allievo è penalmente perseguibile. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio.
Dopo l’episodio, il docente è stato destituito dall’incarico e attualmente lavora temporaneamente in un’altra scuola della provincia.

La responsabilità penale

L’episodio, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale, si configura come lesione personale.
Le lesioni personali sono quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Il reato prevede, inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio, quando le lesioni comportino la deformazione o lo sfregio del viso.
Nel caso fosse ritenuto colpevole, il docente rischia la reclusione da uno a sei mesi, ovvero una sanzione economica, oltre all’eventuale risarcimento in sede civile.
Inoltre, una condanna penale può escludere il docente dall’assunzione, qualora la Pubblica Amministrazione la ritenga incompatibile con le funzioni richieste.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, in primo luogo, che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso in questione, la polizza integrativa scolastica potrebbe risarcire il danno fisico o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Violenza a scuola: docente aggredita

Ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una docente. Questa volta l’episodio è accaduto in una scuola brianzola. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 15 gennaio, in un Liceo di Seregno. Uno studente sedicenne avrebbe colpito una docente con un pugno e uno schiaffo al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine della lezione senza testimoni.
Alcuni studenti, entrati in classe per l’ora successiva, raccontano di aver visto l’insegnante con il volto sanguinante dopo la violenza. Una collega l’ha immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.
Il Dirigente Scolastico ha prontamente convocato la madre del ragazzo per discutere della situazione e prendere gli eventuali provvedimenti necessari. Al termine dell’incontro la madre ha deciso di ritirare il figlio dalla scuola.
Le motivazioni dietro l’aggressione restano sconosciute. Il ragazzo, recentemente trasferito nella scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti in precedenza. Era tuttavia nota una certa fragilità psicologica che non aveva mai destato particolare preoccupazione, né la necessità di misure di sostegno.
La docente aggredita insegna Scienze umane da vent’anni, è molto stimata per la sua professionalità e dedizione didattica e, dopo l’episodio, non esclude l’abbandono dall’insegnamento. Sembra anche che la Docente non abbia ancora sporto denuncia in relazione all’accaduto.
La vicenda, com’era naturale, ha avuto qualche strascico polemico. Gli studenti hanno manifestato solidarietà verso l’insegnante evidenziando tuttavia una certa difficoltà da parte del Dirigente a fare chiarezza sull’accaduto. «A scuola non si parlava d’altro. – afferma un rappresentante degli studenti – Avremmo voluto un incontro immediato, ma il Preside ci ha detto che non era necessario. Eppure tra gli studenti e anche i professori c’era molta preoccupazione».
«Non è un mostro – risponde il Dirigente Scolastico – ha sbagliato, ma non è abitualmente violento. La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, e ha chiesto scusa alla docente».
«Sono stato accusato di non aver preso provvedimenti – conclude il Dirigente – ma non posso intervenire se il ragazzo non è più un nostro alunno».

La responsabilità

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, appare indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta.
In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia, per “culpa in educando“, poiché non avrebbe saputo educare correttamente il minore. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, infatti i genitori sono responsabili per gli illeciti dei figli derivanti dal mancato rispetto delle norme di civica convivenza.
Da ultimo, qualora venisse accertata, potrebbe essere considerata anche la responsabilità del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno, tuttavia, fosse stato provocato con dolo, sarebbe facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più incerta è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale servirà valutare se sia reso responsabile di un eventuale errore professionale.
In tal caso i danni derivanti da “colpa” sarebbero sempre risarcibili, mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Genitori arrestati per minacce all’insegnante

I genitori di un alunno di un Istituto Comprensivo, sono stati arrestati per minacce nei confronti di una docente. Lo riporta un post del sito dei Carabinieri.

Il fatto

Due genitori sono stati arrestati, in provincia di Roma, per aver perseguitato una docente della scuola primaria con minacce e aggressioni verbali.
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dopo l’ordinanza del GIP, su richiesta della Procura di Velletri, a seguito della denuncia dell’insegnante stessa.
I due, fin dal 2022, accusavano l’insegnante di essere responsabile delle difficoltà scolastiche del figlio.
In un’occasione, la madre era entrata a scuola per un colloquio e aveva iniziato a urlare, chiedendo che il bambino non venisse più rimproverato. Quello stesso giorno, il padre aveva atteso la docente fuori dall’istituto, seguita fino a casa e minacciata con atteggiamento intimidatorio e aggressivo.
Spaventata dall’escalation delle aggressioni, l’insegnante ha iniziato a farsi accompagnare a casa dalle colleghe, evitando di uscire da sola per paura di essere aggredita.
Minacce e intimidazioni sono continuati nel tempo, culminando il 19 dicembre scorso con la madre che avrebbe minacciato la maestra impugnando un bastone.
Il giorno dopo, la donna si è recata dai Carabinieri per denunciare le persecuzioni subite e come le stesse le causassero ansia e timore costante.
Le indagini avviate hanno confermato la gravità delle minacce, portando all’arresto dei genitori per atti persecutori e all’applicazione di misure cautelari stringenti.
Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari, l’uso del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di avvicinarsi alla scuola e all’insegnante.

Il Codice e la responsabilità penale

Il reato di minaccia, è previsto dall’Art. 612 del Codice Penale. Finalità del dispositivo è proteggere la libertà di una persona di sentirsi sicura e libera da pressioni o paure ingiuste. La legge, inoltre, punisce chi minaccia indipendentemente dal fatto che poi la provocazione venga messa in pratica o meno.
Se questo vale in linea generale, la posizione del soggetto incolpato, si aggrava ai sensi dell’Art. 336 del Codice Penale, qualora le minacce siano indirizzate ad un pubblico ufficiale.
L’Art. 357 del Codice Penale evidenzia che: «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Ne deriva che il Docente nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha ribadito la qualifica di pubblico ufficiale per l’insegnante. Tale riconoscimento, inoltre, non si limita solo alle lezioni, ma si estende a tutte le attività connesse, come, ad esempio, gli incontri con i genitori.
La responsabilità penale riguarda azioni o omissioni, considerate reati dalla legge, effettuate dal soggetto che ha commesso personalmente il fatto.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione, di norma, non copre la responsabilità penale né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse.
Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dalla docente. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dei diretti responsabili in caso di condotta dolosa.
Inoltre, nell’ambito della Responsabilità Civile, la polizza integrativa offre tutela anche all’Istituto scolastico nel caso di eventuali responsabilità dirette legate all’accaduto.

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Docente aggredita: scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Non essendoci collaboratori scolastici disponibili, il dispositivo era stato lasciato sulla cattedra dove lo studente ha cercato di riprenderlo, opponendosi alla docente.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.
Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
Successivamente l’insegnante è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se quanto riportato dalla stampa venisse confermato ci troveremmo di fronte a una serie di eventi particolarmente gravi.
Pur considerando la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 sull’uso degli smartphone in classe, il divieto di utilizzo non autorizza il personale a confiscare i dispositivi degli studenti.
A questo primo aspetto si aggiunge la responsabilità penale dello studente anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta. In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia per non aver saputo educare correttamente il minore.
I genitori infatti restano responsabili dei figli minori per gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile applicabili nei diversi contesti sociali.
Da ultimo, qualora venisse accertata, dovrà essere anche considerata l’inerzia del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno tuttavia fosse stato provocato con dolo o colpa grave, è facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più delicata è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente.
Sulla base del concetto di diligenza professionale occorrerà valutare se sia stato commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

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Violenza sessuale, condannati i genitori

Il Tribunale Civile di Firenze ha condannato la famiglia di un alunno, colpevole di violenza sessuale, al risarcimento della vittima . Lo riporta un articolo de “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2015, quando un alunno sedicenne, di un Istituto superiore Senese, ha aggredito e violentato una coetanea all’interno della scuola.
L’alunna dopo la violenza aveva manifestato disturbi da sindrome post traumatica da stress, tanto che i medici le avevano certificato 18 mesi di inabilità temporanea. La ragazza s’era anche dovuta sottoporre a cure psicologiche specifiche per questo genere di traumi.
La denuncia della vittima ha portato a un lungo processo legale. Lo stupratore, nel 2022, venne condannato in sede penale, dal Tribunale per i minori di Firenze, per violenza sessuale aggravata.
Dopo la condanna, i legali della vittima chiesero in sede civile, all’aggressore, ai suoi genitori e alla scuola il risarcimento di 100.000 euro.
Il Tribunale civile di Firenze dispose quindi la perizia medico-legale.
Alla metà di luglio la sentenza: lo studente e la sua famiglia dovranno risarcire la vittima, per i danni subiti, con circa 27.000 euro.
I giudici hanno ritenuto i genitori del ragazzo responsabili per culpa in educando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel contempo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero, ritenendo unicamente responsabili il ragazzo e sui suoi genitori.

La culpa in educando

La responsabilità genitoriale, ma anche del tutore e dei precettori, si fonda sulla carenza educativa di chi ha commesso l’illecito. Nel caso specifico, i genitori sono stati ritenuti responsabili per non aver vigilato sull’appropriato comportamento del figlio. Nel caso specifico, come riporta la sentenza i genitori non avrebbero impartito: «una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare».
E’ onere dei genitori dimostrare di aver fornito al figlio una educazione tale da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo improntato al rispetto degli altri.
Secondo il legale della vittima: «È una sentenza importante che riprende alcuni concetti già espressi dalla Corte di Cassazione sulla presunzione di responsabilità dei genitori».

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Soddisfazione è stata anche espressa, su Twitter-X dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo il Ministro è: «Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli. Va nella stessa direzione della norma contenuta nel ddl sul voto in condotta che prevede multe per i genitori i cui figli aggrediscano gli insegnanti».

Il profilo assicurativo

Come più volte ricordato l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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