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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Abbandono di incapace e lesioni gravissime: la docente di sostegno a giudizio

Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.

L’ipotesi di reato

Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.

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Deodorante spray in aula: 25 alunni intossicati

Un’alunna svuota in classe, una bomboletta di deodorante spray: intossicati 25 studenti di seconda media. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Messaggero”.

Il fatto

La dodicenne, entrando in classe la mattina, ha spruzzato un deodorante spray per contrastare quello che, a suo parere, sarebbe stato un cattivo odore.
Un’azione che sembrava del tutto innocente ha, tuttavia, reso una normale mattina di scuola un’emergenza sanitaria. I compagni di classe hanno subito cominciato ad accusare problemi respiratori e occhi irritati.
Accortasi del problema, l’insegnante ha immediatamente evacuato la classe facendo uscire gli alunni nel cortile. Intanto, la presidenza ha chiamato il 118 e la polizia che sono intervenute con quattro ambulanze e una pattuglia.
I soccorritori hanno assistito i 25 studenti intossicati della classe. I sintomi erano quelli tipici di un’intossicazione da inalazione: difficoltà respiratorie, bruciore e forte lacrimazione. Dopo le cure dei sanitari gli alunni sono stati affidati alle famiglie e l’aula è stata sanificata.
Complice la vicinanza con Halloween, s’era subito pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Pochi minuti dopo, però, la giovane alunna ha confessato tutto davanti all’insegnante. Pentita, ha chiarito come non fosse sua intenzione causare danni, né d’aver agito con alcuna intenzione malevola.
Ha consegnato volontariamente la bomboletta di deodorante usata, spiegando di aver voluto solo coprire un odore sgradevole percepito tra i banchi. L’alunna non era cosciente della gravità del gesto, né dei rischi legati alla massiccia diffusione di un aerosol chimico in un’ambiente chiuso.
Il personale della scuola ha anche cercato di individuare l’origine dell’odore sgradevole causa dell’episodio.
Dalle verifiche è emerso che il cattivo odore non derivava da guasti strutturali, ma, probabilmente, da alimenti deteriorati, forse merende dimenticate negli zaini di alcuni studenti.
La scuola non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna. Anche senza volontà di nuocere, il suo gesto ha, di fatto, interrotto le lezioni e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei compagni.

La responsabilità

L’emissione di sostanze nocive in ambienti chiusi è un reato passibile di sanzioni, a seconda del contesto e della gravità. Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale, la legge punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo che causano molestia o danno alle persone.
Occorre, tuttavia, osservare che un minore di 14 anni non è penalmente responsabile e non può essere imputato per un reato. La legge, infatti, presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerato colpevole.
La responsabilità penale per i reati commessi anche dai figli minorenni, resta personale e quindi non ricade sui genitori. Tuttavia, i genitori rispondono civilmente per i danni causati dai figli e possono, in alcuni casi, incorrere in sanzioni amministrative per illeciti causati dal minore. L’Art. 2048 del Codice Civile, infatti, stabilisce la responsabilità di genitori e tutori per i danni provocati dai figli minorenni.

Il profilo assicurativo

In relazione all’episodio, la polizza scolastica integrativa risarcisce, nella sezione Infortuni, tutte le spese mediche sostenute dagli alunni danneggiati.
Un discorso specifico riguarda, invece, il possibile risarcimento, in Responsabilità Civile che potrebbe essere richiesto alla famiglia dell’alunna che ha commesso il fatto. La responsabilità dei genitori è, infatti, presunta, salvo che essi non dimostrino di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire il fatto illecito, o che non siano stati in grado di impedirlo nonostante tale educazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa scolastica, qualora si dimostri l’impossibilità preventiva della scuola nell’evitare l’evento, ciò potrebbe escludere il risarcimento da parte dell’istituto scolastico. In tal caso, il risarcimento del danno resterebbe a totale carico della famiglia.

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Collisione tra auto e bus: morto l’automobilista, paura tra gli studenti

Un drammatico incidente stradale ha visto coinvolti un’autovettura e un pullman di linea che portava gli studenti a scuola. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Gazzettino”.

Il fatto

L’incidente, che vede coinvolto un SUV e un bus di linea, è avvenuto intorno alle 7:30 nei pressi di Oderzo, nel trevigiano. Il pullman stava portando a scuola una cinquantina di studenti.
Per cause ancora da accertare, il conducente dell’autoveicolo avrebbe invaso la corsia da cui proveniva il bus. Nell’inevitabile impatto, i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada.
Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto del mezzo, ribaltato sul fianco destro con le porte bloccate, permettendo ai ragazzi d’uscire.
Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco e alcune ambulanze, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. È intervenuto anche il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica con l’elisoccorso nel tentativo di prestare assistenza al conducente dell’auto che purtroppo è deceduto nell’incidente.
L’automobilista, un uomo di 85 anni, non era più in possesso della patente dallo scorso 15 ottobre. L’ANSA riporta che la revoca della licenza di guida è relativa alla mancanza dei requisiti medici
Medicati in ospedale il conducente del pullman e 11 studenti per lievi contusioni. Assistiti in loco, altri dieci ragazzi sotto shock.
Sulla reale dinamica dell’incidente sono comunque in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le autorità hanno posto sotto sequestro i due mezzi.

La responsabilità

Guidare con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, prevede sanzioni amministrative e penali molto severe.
Ai sensi dell’Art. 116 comma 15 del Codice della Strada, la sanzione può arrivare fino a 9.032 euro.
Le autorità potrebbero anche applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
La guida con patente non rinnovata è anche un reato, poiché la revoca equivale alla mancanza del permesso di guida. In questi casi, il colpevole è passibile di arresto fino a 1 anno e confisca del veicolo in caso di recidiva. Per riottenere la patente, il soggetto interessato dovrà superare un nuovo esame medico oltre al pagamento delle sanzioni di cui sopra.

Il profilo assicurativo

La Legge 24 dicembre 1969, n. 990 tutela i diritti dei danneggiati in caso di incidenti stradali. La norma stabilisce che i danni causati da veicoli a motore debbano sempre essere coperti da un’assicurazione obbligatoria. Questo vale anche nel caso in cui il conducente non sia in regola con la normativa (nel caso, con la patente scaduta), poiché l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni ai terzi coinvolti, indipendentemente dall’irregolarità del conducente. Tuttavia, l’assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, per recuperare l’importo pagato.
Relativamente agli studenti danneggiati, questi non sono tutelati dall’INAIL poiché l’Ente esclude dalla copertura assicurativa l’itinere. In tali casi, la copertura assicurativa può essere garantita dall’Assicurazione integrativa scolastica, fermo restando il diritto di rivalsa dell’Assicuratore verso il responsabile o la sua compagnia assicurativa.

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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Alunno disabile precipita dal terrazzo della scuola: scatta l’inchiesta sulle responsabilità

Un alunno disabile di 7 anni, è precipitato dal terrazzo della scuola elementare che frequenta, nel quartiere Voltri, di Genova. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’alunno, affetto da alcune disabilità, era ospite del polo di Risorse Educative Speciali (RES), una struttura dedicata agli alunni con particolari bisogni pedagogici. È proprio dalla terrazzino, situato al secondo piano dell’edificio che l’alunno è caduto.
Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Genova, l’alunno è rimasto da solo per almeno 20 minuti e l’accesso al terrazzino avrebbe dovuto essere interdetto. Gli inquirenti hanno anche accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l’ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.
Immediatamente ricoverato in elisoccorso all’ospedale “Gaslini” di Genova, l’alunno versa tutt’ora in coma. I sanitari definiscono le sue condizioni stabili, ma gravissime.
Nei giorni successivi l’evento, il Pubblico Ministero incaricato ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui l’alunno è caduto. Le indagini puntano a chiarire come l’alunno possa essere sfuggito al controllo di insegnanti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione sono presenti tredici alunni con esigenze speciali, ognuno seguito da un proprio insegnante. Secondo la ricostruzione, l’insegnante dell’alunno era assente per malattia. Per questo motivo, il bambino sarebbe stato affidato a un altro docente e a un operatore.
Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d’ignoti.
Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale tesa a verificare il rispetto delle procedure e della sicurezza.

Le possibili responsabilità

L’episodio, così come descritto, aprirebbe un complesso intreccio di responsabilità.
Sul piano penale, potrebbe ipotizzarsi una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico. Le ipotesi di reato, in questo caso potrebbero essere: abbandono di minore (Art. 591 del C.P.) o lesioni colpose (Art. 590 del C.P.).
In parallelo è possibile ipotizzare anche una responsabilità del personale scolastico per colpa professionale qualora avessero omesso controlli o segnalazioni su pericoli noti.
Da ultimo è pensabile la responsabilità del Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza dell’edificio e dell’organizzazione del personale.
Alla responsabilità penale si affianca anche quella civile.
Il Ministero dell’Istruzione potrebbe dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infortunio ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. La responsabilità, in questa circostanza, si fonda sulla colpa dei dipendenti (insegnanti o operatori) nell’esercizio delle loro funzioni. Un ulteriore profilo di responsabilità è costituito dalle carenze strutturali o difetti di sicurezza degli ambienti scolastici (responsabilità da custodia ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile).
Il Ministero risarcirà quindi i danni, ma se fosse provato il dolo o la colpa grave, potrà rivalersi contro il personale responsabile.
Se venisse accertato un danno erariale, come una spesa pubblica per risarcimenti dovuti a negligenze, può intervenire anche la Corte dei Conti. I giudici potrebbero rilevare la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente scolastico, del responsabile della sicurezza o del personale tecnico.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini in corso diventa prematuro formulare qualsiasi ipotesi di risarcimento assicurativo. In linea assolutamente generale tuttavia è possibile affermare che l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. In caso di condanna penale inoltre l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Scuole occupate: quali possibili responsabilità in caso di danno?

Dall’ondata di indignazione per quanto sta accadendo in Palestina, non potevano restare immuni le scuole. Dopo gli atenei universitari, da nord a sud si moltiplicano le occupazioni delle scuole superiori. Sono ormai decine gli Istituti che hanno interrotto le lezioni al grido di “fermiamo tutto”, trasformando le aule in spazi di discussione e confronto. Ne parla un articolo del sito “Studenti” del gruppo Mondadori.
Le domande che molti Dirigenti scolastici si pongono in questi giorni sono: in caso di infortunio o danneggiamento alle strutture esiste una responsabilità della scuola? Le polizze assicurative stipulate dagli Istituti garantiscono il risarcimento in caso di danno?

Occupazione scolastica: cosa dice la legge e quali sono le possibili responsabilità

Quando si parla di occupazione di una scuola, il dubbio principale riguarda la sua legalità.
L’Art. 633 del Codice Penale parla di invasione arbitraria di: «terreni o edifici altrui, pubblici o privati».
La Cassazione, tuttavia, nel 2000, ha chiarito che gli studenti non possono essere individuati come “invasori esterni”. Essi, infatti, hanno un diritto di accesso e permanenza nella scuola.
Per questo motivo, l’occupazione non è automaticamente considerata un reato di invasione.
Quest’aspetto, tuttavia, non elimina completamente ogni conseguenza giuridica. La giurisprudenza successiva, infatti, s’è espressa in modo più restrittivo, poiché potrebbero configurarsi altri reati legati all’occupazione.
Inoltre, potrebbe rilevare il reato di interruzione di pubblico servizio previsto dall’art. 340 del Codice Penale. Questa si verifica quando l’occupazione impedisce le lezioni o l’accesso a studenti e docenti.
L’orientamento recente tende a essere più rigido. Secondo tale visione, anche un blocco parziale potrebbe costituire reato.
Altri reati che possono configurarsi sono: la violenza privata, prevista dall’art. 610  del Codice Penale, nel caso in cui l’accesso venga impedito mediante l’uso della forza o di minacce; il danneggiamento di beni pubblici, ai sensi dell’art. 635, in presenza di atti vandalici; e infine il deturpamento o l’imbrattamento di cose altrui, disciplinato dall’art. 639, in riferimento a scritte o murales sugli edifici scolastici.

L’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Con la Nota 485 del 5 febbraio 2024, anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato una linea più rigida. I Dirigenti scolastici devono ora segnalare alle autorità ogni reato commesso durante un’occupazione scolastica. Alla fine dello stesso anno, il Ministro Giuseppe Valditara, in una comunicazione ufficiale, ha, inoltre, rafforzato il principio della responsabilità civile per i danni materiali provocati. Tale responsabilità può gravare sugli studenti maggiorenni o sui genitori degli studenti minorenni. In alcuni casi, le misure punitive possono essere convertite in attività riparative o lavori di pubblica utilità. In questo modo, la sanzione assume anche un valore educativo e formativo.

Le assenze

Un tema che riveste un’importanza fondamentale è quello legato alle assenze. La normativa nazionale stabilisce che queste non possano superare un quarto del monte ore annuale, pena la non validità dell’anno scolastico dello studente.
Vero è che non esiste una norma specifica in relazione alle assenze dovute a occupazioni scolastiche, ma il recente orientamento ministeriale le considera ingiustificate.
In passato, alcuni Consigli d’Istituto riconoscevano l’occupazione o l’autogestione come esperienze formative, ma oggi tale pratica è rara. Se il limite annuale di assenze viene superato, anche a causa di eventuali occupazioni, lo studente rischia la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. In questo senso non è data neanche la possibilità di recupero tramite modifiche al calendario scolastico.

L’Autogestione

L’autogestione, a differenza dell’occupazione, rappresenta una forma di protesta più strutturata e partecipata. Di norma dovrebbe essere decisa tramite voto democratico, in assemblea studentesca.
Il programma dell’autogestione, comprensivo di obiettivi e motivazioni, dovrebbe essere comunicato e discusso con il Dirigente scolastico per ottenere collaborazione e riconoscimento ufficiale.
Sebbene le conseguenze siano differenti rispetto a quelle di un’occupazione, un’autogestione non concordata e non comunicata potrebbe comunque provocare problemi disciplinari o gestionali.
Va ricordato che nell’autogestione è fondamentale assicurare spazi studio per chi non partecipa e mantenere il dialogo con i docenti, garantendo sempre condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto.

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione, la polizza integrativa tutela gli infortuni di studenti e personale. Essendo, infatti, l’attività, concordata e autorizzata, è considerata a tutti gli effetti scolastica.
Nel caso di occupazione, invece, la polizza potrebbe non avere efficacia, non trattandosi di attività scolastica ordinaria; l’Assicuratore non copre, inoltre, la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un aspetto da tenere, invece, in particolare attenzione è quello relativo al danneggiamento dell’edificio o dei materiali scolastici. In questi casi, per la scuola, diventa opportuno stipulare una polizza assicurativa a tutela dei danni di proprietà dell’Istituto. Le migliori soluzioni in questo caso coprono i danni alle attrezzature anche per gli atti vandalici, seppure, solitamente, prevedano una franchigia o uno scoperto.
L’imbrattamento dei muri, invece, è quasi sempre escluso dalle coperture assicurative, dovendo così rimanere il danno a carico dei responsabili, se individuati, o della scuola stessa.

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Candeggina nella borraccia, studentessa in ospedale

Una studentessa di Avola, in provincia di Siracusa, è finita in ospedale dopo aver bevuto candeggina dalla propria borraccia. Lo riporta un articolo on-line, del giornale “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio sarebbe avvenuto dopo l’ora di educazione fisica, quando la ragazza, bevendo dalla propria borraccia, ha percepito un sapore insolito. La ragazza, subito dopo aver bevuto, ha accusato un malore.
I docenti e la Dirigente scolastica, immediatamente informati, hanno disposto che la studentessa fosse accompagnata all’ospedale “Di Maria” di Avola dai familiari. Qui i medici hanno disposto una lavanda gastrica precauzionale.
Fonti ospedaliere assicurano che la studentessa non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
Il fatto è stato comunque segnalato immediatamente ai carabinieri della compagnia di Noto.
Durante le prime verifiche, i gli inquirenti hanno trovato in Istituto una bottiglia di candeggina, probabilmente introdotta dall’esterno. La sostanza sarebbe stata versata da un compagno di scuola che, poco dopo, ha confessato di essere l’autore dello scherzo.
Le indagini restano tuttavia aperte per cercare di chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, valutando le eventuali responsabilità.

La responsabilità

Quando uno scherzo diventa pericoloso, smette di essere un gioco e può avere conseguenze anche gravi. A seconda delle conseguenze provocate può infatti comportare la responsabilità civile o penale dell’autore. Il rischio più frequente è quello di dover risarcire i danni subiti, configurandosi la Responsabilità Civile ai sensi dell’Art. 2050 del Codice. La norma, nei casi in cui un’attività pericolosa produca danni a terzi, impone al responsabile l’obbligo di risarcimento.
Trattandosi di minore la Responsabilità Civile grava sul soggetto preposto non solo alla vigilanza ma anche all’educazione. In questo senso, la recente giurisprudenza scolastica, tende sempre più a coinvolgere la famiglia proprio nel suo ruolo educativo (culpa in educando). Resta tuttavia onere dell’Istituto scolastico provare di aver adottato tutte le precauzioni nel caso specifico.
In casi particolarmente gravi, accanto al profilo civile, può emergere anche quello penale. L’evento infatti potrebbe integrare reati come lesioni personali, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale o minaccia ai sensi dell’Art. 612 dello stesso Codice. In questi casi, l’autore del gesto non solo ne risponde economicamente, ma rischia anche una condanna penale davanti al giudice.
In caso di reato, la responsabilità penale inizia a 14 anni. Al di sotto di quest’età il minore non è considerato imputabile e non può rispondere penalmente presupponendo l’incapacità di intendere e volere. Tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è valutata dal giudice caso per caso. In caso di minore la pena viene comunque diminuita rispetto a quella prevista per un adulto.

Il profilo assicurativo

In relazione all’infortunio, la polizza scolastica integrativa risarcisce tutte le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato.
L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto dalla famiglia della studentessa danneggiata. È bene premettere che ogni sinistro è a se stante non riassumibile in un’unica ipotesi e quindi passibile di interpretazioni differenti.
Se confermata la dinamica degli eventi, l’Assicuratore potrebbe negare il risarcimento. Il danno, per stessa ammissione dell’alunno che ha versato la candeggina nella borraccia, potrebbe configurare il dolo. Quest’aspetto, qualora venisse confermata l’impossibilità preventiva della scuola, potrebbe escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese.

Se desideri maggiori informazioni per le tutele nei casi di Responsabilità Civile e Penale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Quattordicenne si toglie la vita: l’ombra del bullismo a scuola

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico un quattordicenne della Provincia di Latina s’è tolto la vita all’interno della propria abitazione. La causa sembra sia individuabile nei reiterati episodi di bullismo e vessazioni on-line perpetrati in ambiente scolastico. Lo riporta il sito di RaiNews.

Il fatto

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita l’11 settembre 2025, impiccandosi nella sua cameretta il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I genitori l’hanno trovato la mattina e a nulla sono valsi i soccorsi, allertati immediatamente.
Dalle dichiarazioni dei genitori e del fratello più grande, lo studente era oggetto di bullismo da anni.
In passato non erano mancate denunce e segnalazioni da parte della famiglia, ai vari istituti frequentati. Alle medie, al fine di sfuggire ai maltrattamenti, la famiglia aveva anche richiesto il trasferimento del ragazzo in altro Istituto. Tuttavia, la situazione s’era riproposta anche nel primo anno della scuola superiore.
«Era un bravo studente – afferma la madre, in un’intervista a “la Repubblica” – ma ultimamente diceva che la scuola non gli piaceva più».
La Dirigente dell’Istituto superiore dov’era iscritto lo studente respinge le accuse dei familiari, negando di aver ricevuto segnalazioni di bullismo. Smentite anche le illazioni sui docenti indifferenti. A detta della Dirigente, l’alunno frequentava lo sportello di ascolto psicologico senza che fossero emerse difficoltà tali da attivare i protocolli di emergenza.
Sulla vicenda è intervenuta la Procura di Cassino aprendo un’inchiesta che ipotizza l’istigazione al suicidio.
I carabinieri hanno sequestrato smartphone e computer del ragazzo e di alcuni coetanei, alla ricerca di episodi di cyberbullismo nelle chat e sui social.
Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto personalmente, ordinando due ispezioni negli Istituti dove il ragazzo ha frequentato le medie e le superiori.

Le responsabilità delle famiglie e della scuola

Due sono i profili di responsabilità ipotizzabili nella vicenda: la prima è quella delle famiglie dei compagni responsabili di eventuali azioni persecutorie. La giurisprudenza, in casi analoghi, ha individuato la “culpa in educando” della famiglia, colpevole di non aver impartito ai figli un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno, infatti, l’obbligo di «istruire ed educare la prole».
L’accusa, nei casi più gravi, potrebbe arrivare fino al reato di istigazione al suicidio, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
Anche la scuola potrebbe essere coinvolta direttamente nel procedimento. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi «dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Il docente ha sempre il dovere di controllo dell’attività dei minori. In caso di comportamento illecito, si potrebbe presupporre la sua culpa in vigilando, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Sull’Istituto grava quindi il compito di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.
L’Istituto potrà liberarsi dalla propria responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Il profilo assicurativo

È sempre opportuno ricordare che, come specificato dall’Art. 1900 del Codice Civile, l’Assicuratore non risarcisce il danno penale, ma esclusivamente il danno di natura civile.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe possibile, per la parte offesa, costituirsi parte civile all’interno del processo penale avviato contro l’autore del reato. L’assicuratore potrebbe quindi risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
In modo assolutamente analogo opera anche l’assicurazione scolastica integrativa. Ad esclusione del dolo e della colpa grave l’Assicuratore risarcirà il danno.
È bene, tuttavia, evidenziare come, ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludano i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo a scuola. Intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate anche attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali potrebbero non essere comprese dalle polizze.

Se desideri maggiori informazioni o verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo a scuola, contattaci qui.