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Videosorveglianza a scuola

Il nostro Istituto ha acquistato un impianto di videosorveglianza dei locali scolastici coi fondi del PNRR. La scelta di acquisire l’impianto tende a tutelare i beni di proprietà da furti e atti vandalici di cui siamo stati vittime anche nel recente passato. In questo senso voglio porvi due domande.
Nel caso di possibile danno alla privacy, la polizza integrativa tutela l’Amministrazione? Il premio della polizza assicurativa, stipulata a protezione dei beni dell’Istituto, subirà una riduzione alla luce dell’installazione dell’impianto di video sorveglianza?

Il tema del diritto alla riservatezza di studenti e personale all’interno degli Istituti scolastici non è particolarmente recente. Già alla fine del secolo scorso, l’Art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 tutelava: «il diritto dello studente alla riservatezza».
L’attività di videosorveglianza è considerata, da sempre, piuttosto invasiva della vita privata. L’Autorità Garante, con il provvedimento in materia di videosorveglianza, fin dall’aprile 2010, ha previsto alcuni requisiti stringenti in materia.

Le indicazioni del Garante

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti scolastici possono installare sistemi di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti. Le riprese, tuttavia, andranno circoscritte esclusivamente alle sole aree interessate alla custodia di beni di valore, come la strumentazione informatica o le somme di denaro. Inoltre, la presenza delle telecamere dev’essere opportunamente e chiaramente segnalata da apposita cartellonistica.
La normativa pone una particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza. Uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita privata, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Per questo motivo, le aree interne dell’Istituto potranno essere riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Vige, invece, il divieto assoluto durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Circa le aree esterne, adiacenti all’Istituto scolastico, potranno essere soggette alla videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Relativamente alla conservazione, il Garante, nelle FAQ del dicembre 2020, ha chiarito che le immagini dovranno essere conservate solo per il: «tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite». Spetterà: «al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento».

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietata l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza può essere impiegato: «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
L’inosservanza delle disposizioni in materia prevede una sanzione amministrativa fino a 1.549,00 euro e, nei casi più gravi, l’arresto da 15 giorni ad un anno.
La polizza RCT copre esclusivamente i danni materiali. Nel caso della Privacy il danno è “di norma” puramente patrimoniale. Per questo motivo è consigliabile, per il Dirigente Scolastico la stipula di una polizza per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile.

L’assicurazione dei beni dell’Istituto

Alcune compagnie assicurative offrono un premio più contenuto in presenza di sistemi di protezione come antifurti, videosorveglianza o sistema d’allarme perimetrale wireless.
Una particolare attenzione, tuttavia, va posta in relazione alle esclusioni.
L’installazione degli impianti dev’essere certificata e manutenuta da personale in possesso dei requisiti professionali, in conformità con le norme e le indicazioni dell’Ente proprietario dell’immobile. Il sistema inoltre dovrà rispettare lo standard richiesto dalle compagnie assicurative.
In caso di furto o atto vandalico l’Amministrazione è tenuta a produrre tutta la documentazione video. Non potrà essere portata a giustificazione la mancata attivazione o il mal funzionamento dell’impianto.
In assenza di uno o più di questi passaggi la garanzia potrebbe non essere operativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione dei beni dell’Istituto, contattaci qui.