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Docente si spoglia in classe

Un docente di matematica s’è spogliato in classe davanti ai ragazzi. È accaduto a Borgomanero in provincia di Novara. Lo riporta un articolo de “la Provincia di Biella”.

Il fatto

Un episodio inverosimile è quello accaduto lo scorso 17 marzo in un istituto superiore del novarese.
Un quarantenne, docente di matematica, che sembra non riuscisse a mantenere la disciplina in classe, ha iniziato a togliersi i vestiti restando nudo davanti agli studenti.
Una studentessa ha avuto la lucidità di chiedere di uscire dall’aula con la scusa di andare in bagno e ha immediatamente avvisato la Dirigente.
«Per fortuna – ha detto la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta. Quando sono entrata, l’insegnante era vestito e stava spiegando e all’invito ad uscire ha lasciato subito la classe».
Il docente è stato affidato ai Carabinieri e da questi ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per controlli medici.
Il professore non aveva mai dato segnali di disagio o instabilità, rimane così difficile comprendere la causa del suo comportamento. Spetterà agli accertamenti medici e alle indagini delle forze dell’ordine fare piena luce sull’accaduto.

La responsabilità

L’episodio potrebbe rientrare tra i reati di atti osceni, previsti dall’Art. 527 del Codice Penale. La norma tende, tuttavia, a fare una distinzione basata sulla gravità dell’atto, considerando diversi elementi specifici come modalità, luogo e pubblicità. Nei casi meno gravi, dopo la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’offesa al pudore potrebbe essere considerata un illecito amministrativo.
Il Codice penale, tuttavia prevede un aggravante qualora gli atti osceni siano accaduti in luoghi abitualmente frequentati da minori, tra questi, necessariamente, la scuola.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile né punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere. Quindi il docente che, a seguito di accertamento medico, risultasse incapace, potrebbe risultare non penalmente perseguibile.

Il profilo assicurativo

Premesso che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni derivanti, la polizza scolastica potrebbe tuttavia risarcire il danno psicologico patito dall’alunno.
Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Resta, tuttavia, inteso che il danno va provato sotto il profilo medico e non può essere previsto in astratto.
Occorre, infine, evidenziare che, di norma, sono escluse dalla tutela assicurativa le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Gita scolastica, scontro tra autobus

Un grave incidente tra due autobus si è verificato a Barcellona. Lo scontro ha causato almeno quaranta feriti, di cui quattro in condizioni critiche, oltre a due studenti italiani in viaggio di istruzione. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, coinvolgendo gli studenti minorenni del quinto anno di un liceo classico di Messina.
Testimoni riportano come un autobus abbia urtato l’altro, finendo successivamente contro un albero situato al bordo della strada.
Secondo i media locali, il numero totale dei feriti ammonterebbe a trentaquattro, con quattro persone attualmente in condizioni molto gravi.
Tra i feriti lievi si segnalano due studenti italiani: una studentessa con il setto nasale fratturato e uno studente con una lussazione al ginocchio.
Sembra che la colpa sia da imputare ad un malore improvviso che avrebbe colpito l’autista del bus che ha tamponato l’altro veicolo.
Anche due pedoni di passaggio sono stati colpiti dall’autobus, da un lampione e dai rami caduti in seguito alla violenta collisione.
«Faremo rientrare anticipatamente i due i ragazzi feriti – afferma il Dirigente dell’USR Sicilia – mentre gli altri proseguiranno la loro gita».

La responsabilità e l’onere della prova

Il malore alla guida può compromettere il controllo del veicolo in modo improvviso e incontrollabile, provocando incidenti con danni a persone e cose,
Il conducente è sempre responsabile della sicurezza alla guida. Tuttavia, in caso di malore improvviso, la responsabilità potrebbe essere meno definita. 
Se il conducente era a conosceva di una condizione medica preesistente e ha scelto di guidare, potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza. In questo caso, la responsabilità ricade su di lui per aver messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.
Tuttavia un malore improvviso potrebbe essere un “caso fortuito” qualora avvenisse senza segni premonitori. In questo caso, il conducente dovrà tuttavia provare come l’evento non fosse prevedibile.

Il profilo assicurativo

Nel caso di negligenza del conducente l’assicurazione del mezzo può essere chiamata a risarcire i danni causati a terzi. Se invece l’incidente è dovuto a un caso fortuito, la responsabilità civile potrebbe non ricadere sul conducente e conseguentemente il risarcimento potrebbe non essere garantito.
Le polizze integrative sottoscritte dalla scuola, di norma, prevedono un ramo specifico di assistenza in occasione di viaggi di Istruzione. Nei casi, come quello in questione, l’assicuratore, attraverso la Centrale Operativa provvede a organizzare ed erogare il primo soccorso. Oltre all’eventuale ricovero ospedaliero l’assicuratore, appurata la necessità, potrà provvedere al rientro sanitario in patria rimborsando eventualmente il viaggio di un familiare incaricato dell’accompagnamento.
La polizza assicurativa provvederà anche alle spese direttamente collegate all’infortunio, salvo la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile del danno.

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Furto a scuola: sottratti computer

Rubati 30 computer e 20 tablet da una scuola del salernitano. Il furto si è consumato, in piena notte, durante il weekend. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’Istituto Comprensivo “Anna Ferrara” di Scafati, durante la notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre persone sono entrate dalla palestra posta sul retro della scuola, aprendosi un varco nel muro. Una volta nell’edificio i malviventi hanno agito indisturbati scassinando gli armadietti contenenti le chiavi delle aule.
Dalle prime stime sarebbero stati sottratti almeno 30 computer e 20 tablet, acquistati recentemente grazie ai fondi PNRR destinati alle attrezzature multimediali scolastiche.
Le lezioni sono state sospese e gli alunni della scuola elementare sono stati costretti a tornare a casa per l’impossibilità di utilizzare gli spazi danneggiati.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.
A Scafati non è nuovo a questo genere di episodi. A ottobre un altro Istituto Comprensivo è stato vittima di un episodio analogo. Anche in quel caso i ladri agirono indisturbati, forzando il cancello e la porta blindata per sottrarre i computer custoditi dentro un armadietto chiuso.

La responsabilità

Il furto dei beni di proprietà della scuola, da sempre, è una nota dolente. Gli accessi alle strutture sono spesso agevolati da sistemi di controllo e sicurezza assenti o inadeguati.
A questo stato di cose, già precario in moltissime realtà, si è aggiunto, nell’ultimo periodo, l’acquisto di nuovi dispositivi grazie ai finanziamenti garantiti dal PNRR.
Le nuove attrezzature, oltre a offrire nuove opportunità didattiche per gli studenti, diventano concreti obiettivi di guadagno illecito per i malviventi.
Occorre inoltre aggiungere che troppo spesso esiste una sottovalutazione del problema da parte delle singole amministrazioni scolastiche.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. La norma inoltre prevede l’accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, adeguatamente motivate (Art. 33, comma 1).
Escluso l’aspetto penale, a carico dei diretti responsabili del furto, la perdita o la sottrazione dei beni potrebbe configurare una responsabilità amministrativa del Direttore S.G.A.

Le polizze assicurative “Property”

La responsabilità diretta del Direttore S.G.A., oltre all’adozione di adeguati modelli organizzativi, può essere efficacemente evitata e tutelata attraverso la stipula di una polizza assicurativa.
Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni sono denominate Property e prevedono un’ampia gamma di eventi. Oltre al furto, possono prevedere l’incendio o il danno da fenomeno elettrico dei dispositivi elettronici. Le migliori soluzioni adottate nelle scuole integrano anche il rischio catastrofale, che coinvolge i beni di proprietà, nei casi di allagamento inondazione o terremoto.
In relazione al furto, la garanzia, oltre a rimborsare i danni materiali e diretti dei beni assicurati, potrebbe prevedere anche un risarcimento dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quindi quanto mai evidente. Se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

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Furto del bagaglio sul pullman

Disavventura per gli studenti di un Istituto superiore triestino in gita a Torino: malviventi penetrano nel pullman e asportano i beni personali dai bagagli. Lo riporta un articolo di cronaca de: “il Piccolo”.

Il fatto

Il 24 febbraio, quattro classi di quinta di un liceo artistico triestino sono state derubate durante il primo giorno di viaggio. Studenti e docenti accompagnatori erano scesi dal pullman in una zona periferica della città per visitare alcuni musei. Al loro ritorno zaini e borse, lasciati a bordo del pullman, sui sedili o sotto di essi, erano spariti.
Dopo qualche ricerca, gli zaini sono stati ritrovati poco lontano, completamente svuotati. I ladri hanno portato via tablet e dispositivi elettronici.
Il conducente avrebbe ammesso di non aver chiuso correttamente il mezzo, anche se sono stati trovati segni di effrazione sulle portiere.
I docenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine; il giorno successivo, gli studenti coinvolti si sono recati in Questura per presentare denuncia.
Il preside dell’Istituto ha dichiarato che contatterà l’agenzia responsabile dell’organizzazione del viaggio per verificare eventuali responsabilità amministrative e se l’evento sia coperto da un’assicurazione.
Una famiglia avrebbe già preso contattato un avvocato di fiducia, per valutare eventuali azioni legali.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 1693 del Codice Civile il vettore è sempre responsabile, in via presuntiva, della perdita e danneggiamento delle cose consegnategli per il trasporto.
Il codice, comunque, evidenzia come la responsabilità sia dovuta esclusivamente se il vettore non riesce a provare il caso fortuito. Per evento fortuito s’intende un avvenimento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del conducente. La società di trasporto risponderà comunque del danno in caso di grave negligenza. La dichiarazione dell’autista circa la mancata o inadeguata chiusura del mezzo potrebbe configurare proprio questo aspetto. Anche in base al Regolamento Europeo per i diritti dei passeggeri, per i bagagli smarriti o danneggiati, è previsto un rimborso. È bene, tuttavia, evidenziare che il passeggero danneggiato, oltre a produrre copia della denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà dimostrare il valore effettivo del bagaglio e del suo contenuto. In caso contrario il limite risarcitorio sarà stimato a monte e potrebbe essere di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico, indennizzano anche il furto del bagaglio durante i viaggi di istruzione. Le garanzie, tuttavia, potrebbero porre alcune esclusioni, tra queste: i telefoni cellulari, il danaro contante o bagaglio lasciato sul veicolo. Un ulteriore aspetto potrebbe riguardare il massimale applicato complessivamente, oppure per ciascun oggetto sottratto.
Infine, solitamente, questo tipo di garanzie operano a “secondo rischio”, ovvero successivamente, o a integrazione del risarcimento eventualmente dovuto dal vettore.

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Istigazione al suicidio

Uno studente 19enne di un Istituto tecnico di Prato è precipitato dal secondo piano di una finestra della scuola. Il gesto potrebbe essere la conseguenza di un atto di bullismo. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Il 28 febbraio, all’inizio delle lezioni, lo studente è caduto dalla finestra di un ballatoio, da un’altezza di sette metri, riportando gravi fratture alle gambe. Immediatamente soccorso è stato ricoverato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. In ospedale, il 19enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Nonostante le gravi lesioni riportate nella caduta, il ragazzo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.
All’inizio, gli investigatori avevano escluso il coinvolgimento di altre persone, ritenendo si trattasse di un gesto volontario compiuto senza l’intervento di terzi.
In un secondo momento, tuttavia, gli inquirenti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di video con insulti rivolti al giovane durante i soccorsi successivi alla caduta. In uno dei filmati, una voce avrebbe pronunciato parole palesemente offensive. La polizia ha quindi acquisito i filmati e li ha messi a disposizione della Procura.
Gli inquirenti vogliono chiarire se qualcuno possa aver causato il gesto, anche attraverso ingiurie o atteggiamenti lesivi della sua dignità personale. Per questo motivo la Procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio.
Il preside ha dichiarato che il ragazzo non risulta vittima di bullismo, descrivendolo come introverso, ma senza segnalazioni di episodi di emarginazione o maltrattamento.

Istigazione al suicidio

Il reato di istigazione al suicidio è considerato tra i reati contro la persona, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
L’istigazione al suicidio è un reato commesso con violenza morale contro la persona, dal momento che l’istigazione stessa rappresenta una forma di coercizione della volontà. L’autore del reato viene perseguito per aver forzato l’intenzione della vittima, manifesta o latente, e suscitando o rafforzando il proposito suicida di questi. Il reato potrebbe avere carattere materiale qualora si aiuti fattivamente la vittima, oppure carattere psicologico rafforzando nella vittima l’idea del suicidio.
Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è procedibile d’ufficio. Ciò significa che non sarà necessaria una querela di parte per avviare le indagini, ma basterà una segnalazione o denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nell’ipotesi del suicidio, la pena prevista va da 5 a 12 anni, in caso di suicidio mancato, con lesione grave o gravissima, la reclusione va da 1 a 5 anni.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il suicidio tra le tutele previste. Ne deriva che l’evento in questione potrebbe non essere indennizzato.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe comunque possibile l’eventuale responsabilità dei terzi nell’evento.
È sempre bene ricordare, tuttavia, che i reati di carattere penale non sono tutelati dall’assicurazione. L’assicuratore potrebbe comunque risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Auto danneggiata nel cortile scolastico

Il genitore di un nostro alunno, membro del Consiglio di Istituto, ha parcheggiato la propria auto all’interno del cortile della scuola. All’uscita ha trovato la propria auto danneggiata, probabilmente da un altro veicolo. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

Una preoccupazione di ogni automobilista è posteggiare la propria vettura lungo la strada o in un parcheggio e trovarla “ammaccata” al ritorno. Se si lascia l’auto in luoghi trafficati e non in un garage o un parcheggio custodito, il rischio di danni aumenta notevolmente.

Parcheggio con sorveglianza e senza sorveglianza

Dobbiamo subito chiarire che la polizza assicurativa scolastica difficilmente coprirà il danno subito. Parcheggiare un’auto in un’area privata non implica automaticamente responsabilità della scuola in caso di danno. Il mancato risarcimento dipende dalla definizione giuridica di custodia del bene e dalle relative responsabilità.
Qualora un veicolo venga affidato a un terzo, eventuali danni ricadono su chi lo riceve in custodia, anche senza necessità di un contratto scritto.
La legge infatti stabilisce che questa responsabilità scatti quando vi è un comportamento concludente, come nel caso di parcheggi custoditi a pagamento. L’ingresso in un’area sorvegliata ancor più con il pagamento della sosta, implicano la responsabilità del gestore del parcheggio.
Pur tuttavia, la giurisprudenza non sempre è unanime su questo punto. Cartelli che segnalano l’assenza di custodia potrebbero esonerare il gestore da eventuali danni.
Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare nel cortile non implica automaticamente una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Inoltre, le polizze assicurative scolastiche generalmente escludono la copertura per la custodia di beni, indipendentemente dalla loro finalità o destinazione.

Il profilo assicurativo

Nel caso di auto danneggiata in parcheggio la prima cosa da fare è la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza: Carabinieri o Polizia Locale.
La denuncia dovrà essere presentata contro ignoti, specificando nel documento ogni dettaglio relativo ai danni subiti dal veicolo, per garantire una segnalazione completa e precisa.
Copia della denuncia dovrà essere inviata alla Compagnia Assicurativa del veicolo allegando tutta la documentazione necessaria per richiedere il rimborso del danno.
L’assicuratore tuttavia valuterà la richiesta di rimborso esclusivamente se la polizza include la garanzia accessoria specifica contro atti vandalici.
La garanzia è opzionale e protegge il veicolo da danni causati da atti vandalici, come manifestazioni violente, sommosse o azioni dolose contro l’auto parcheggiata.

Atto vandalico e danno da circolazione

La garanzia contro gli atti vandalici tuttavia potrebbe non essere sufficiente. Esiste infatti una distinzione tra atto vandalico e danno derivante dalla circolazione stradale.
L’atto vandalico è disciplinato dagli Artt. 635 e 639 del Codice Penale e intende il danneggiamento, deturpamento e imbrattamento intenzionale e doloso del veicolo.
Per danno da circolazione invece s’intende un qualunque danno avvenuto durante la circolazione o la sosta di un veicolo. In questo caso la responsabilità è regolata dall’Art. 2054 del Codice Civile.
La copertura assicurativa per questo secondo tipo di eventi non sarà quindi quella legata agli atti vandalici ma l’eventuale copertura Kasko del veicolo. Anche questa garanzia assicurativa è opzionale e facoltativa.
In assenza di queste coperture, ottenere il risarcimento per i danni non sarà semplice, è infatti necessario trovare il responsabile del sinistro. Solo qualora si riesca a individuare il responsabile del danno o se un testimone è riuscito a registrare la targa del colpevole, si potrà avviare la richiesta di rimborso. In questo senso potrebbe essere utile verificare se la scuola è dotata di telecamere esterne per la videosorveglianza del parcheggio.
Un’ulteriore efficace soluzione, contro gli atti vandalici o i danni da circolazione, è l’installazione di telecamere da cruscotto (Dash Cam).
Queste telecamere catturano immagini e video dei danni subiti dal veicolo, migliorando la possibilità di identificare il colpevole e ottenere il risarcimento.
Le registrazioni delle Dash Cam sono tuttavia considerate “prove atipiche” che, in fase di giudizio, possono essere valutate dal giudice caso per caso.

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Tentato sequestro a scuola

A Milano, un 50enne, affetto da patologie psichiatriche, è stato arrestato nei pressi di una scuola per tentato sequestro di persona e sottrazione di minore. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’episodio è avvenuto alle 7:30, orario d’ingresso di una scuola primaria milanese, in un’area affollata da alunni e genitori.
Secondo quanto riporta la cronaca, l’uomo avrebbe dapprima cercato di prendere due alunne di 10 anni. Allontanato dalle grida della madre, si sarebbe poi avvicinato a un altro minore. Anche in questo secondo caso i genitori sono riusciti a metterlo in fuga.
A quel punto, l’uomo si è diretto verso la scuola e mescolandosi al flusso degli alunni in ingresso, è riuscito ad introdursi nell’Istituto. Ai collaboratori scolastici che l’hanno bloccato, ha detto di voler prendere con sé: «un bambino non normale».
Nel frattempo, i genitori avevano già allertato la polizia. Gli agenti, arrivati rapidamente, dopo una breve resistenza, hanno arrestato e portato in questura il cinquantenne. L’individuo, già in cura per problemi psichiatrici, ha precedenti per reati simili e disturbo dell’ordine pubblico e si trova in stato di fermo.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con casi simili.

Il profilo penale a la responsabilità

Il tentato sequestro di persona e la sottrazione di minore sono due reati previsti dagli articoli 605 e 574 del Codice penale. Il sequestro di persona, è uno tra i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento. Qualora la vittima del sequestro fosse un minore, il Codice Penale prevede, inoltre, l’ipotesi aggravata.
Anche la sottrazione di minore potrebbe trovare diretta applicazione. La sottrazione di minore trova diretta applicazione quando vi è consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore responsabile.
L’aspetto che, tuttavia, va preso in considerazione in questo caso è la capacità di intendere e volere del soggetto responsabile. L’alterazione della mente, dipendente da un’infermità, fisica o psichica, potrebbe portare all’inimputabilità, ai sensi degli articoli 88 e 89 del C.P.
Per i casi di abituale infermità di mente della persona maggiorenne può essere chiesta l’interdizione necessaria ad assicurarle adeguata protezione, a sè e agli altri. In questo caso, verrà, quindi, identificato un tutore, scelto, di norma, nello stesso ambito familiare.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Il profilo assicurativo

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole.
Dal punto di vista assicurativo, le migliori polizze integrative risarciscono anche gli eventuali danni diretti in caso sequestro degli alunni assicurati, anche in itinere.
Rimane, comunque, facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante o, come in questo caso, nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.
Di norma, sono, invece, escluse le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Gita scolastica annullata: errori organizzativi

Disavventura per gli alunni di terza media di un Istituto Comprensivo di Novara. Giunti in aeroporto la Compagnia aerea non li imbarca poiché gli adulti accompagnatori erano insufficienti. Lo riporta un articolo di Novara Today.

Il fatto

L’episodio è accaduto domenica 16 febbraio. 46 studenti di tre classi di una terza media, e tre docenti accompagnatori si sono recati all’aeroporto di Malpensa per partire in gita scolastica all’estero.
Nonostante tutto sembrasse regolare, in fase di check-in, la Compagnia Aerea ha negato l’imbarco alle classi. Secondo le norme di sicurezza della Compagnia, i tre docenti erano insufficienti per accompagnare tutti gli studenti.
Nonostante i tentativi non s’è trovata una soluzione e, studenti e insegnanti, hanno dovuto fare ritorno a casa. L’Istituto scolastico ha immediatamente preso contatto con l’Agenzia che ha organizzato il viaggio. L’Agenzia, ammesso l’errore, si è attivata per riprogrammare la gita.

I regolamenti delle Compagnie aeree

A differenza di quanto credono in molti, per i viaggi di istruzione non è più previsto un numero definito di accompagnatori per gli studenti. Come più volte ricordato dallo stesso ministero con l’entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 275 le scuole hanno una propria autonomia organizzativa. Ne deriva che, come riporta anche la nota ministeriale 11 aprile 2012 n. 2209, la previgente normativa in materia Viaggi di istruzione resta un opportuno riferimento: «ma non riveste più carattere prescrittivo».
Anche la giurisprudenza sottolinea come la vigilanza debba essere adeguata al caso concreto con riferimento all’età, maturità e indipendenza dell’alunno.
Tuttavia, fermo restando quanto sopra, i regolamento adottati dalle singole Compagnie aeree, nei casi di accompagnamento dei minori potrebbero prevedere delle restrizioni.
È quanto ad esempio prevede la Compagnia aerea EasyJet, come nel caso in questione. Il regolamento infatti stabilisce che ogni adulto possa accompagnare al massimo 10 minori di età uguale o inferiore ai 13 anni. Correttamente l’Agenzia di Viaggio ha ammesso l’errore e ha riprotetto la partenza rimandando la data di partenza.

La garanzia di annullamento del viaggio

La polizza assicurativa scolastica, quando lo prevede, include anche l’annullamento del viaggio, ed è generalmente già compresa nel premio assicurativo senza ulteriori integrazioni.
Le motivazioni per l’annullamento del viaggio riguardano esclusivamente cause di natura medica, come infortunio, malattia improvvisa fino al decesso del viaggiatore.
Le polizze più complete offrono un’estensione che tutela anche in relazione alla salute dei conviventi del viaggiatore.
Le polizza offrono anche la copertura in caso di emergenze mediche impreviste durante il viaggio.
A seguito della recente pandemia, le Compagnie assicuratrici hanno introdotto l’estensione per questo tipo di rischio pandemico. In questi casi è possibile sia previsto un aumento del premio che tuttavia non andrà a incidere significativamente sul premio.
Restano invece escluse tutte le altre motivazioni di annullamento non espressamente previste.

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Alunno bocciato chiesto risarcimento

In un liceo toscano, uno studente del secondo anno viene bocciato e non ammesso all’anno successivo. La famiglia ricorre al TAR chiedendo 30 mila euro a titolo di risarcimento. Lo riporta un articolo sul sito dell’ANSA.

Il fatto

Nel 2022, alla fine dell’anno scolastico, uno studente, frequentante la seconda classe di un liceo fiorentino, venne bocciato.
L’alunno, era affetto da un disturbo specifico dell’apprendimento, soffriva di dislessia di grado medio, lentezza nell’esecuzione grafica e di problemi di ansia significativi.
Contro la decisione della scuola, la famiglia decise di intraprendere un’azione legale, presentando un ricorso contro l’Istituto Scolastico e richiedendo un risarcimento.
Secondo i genitori, infatti, l’Istituto non avrebbe rispettato le norme scolastiche e il piano didattico personalizzato. Al contrario, invece di fornire supporto adeguato, la scuola avrebbe marginalizzato il ragazzo, penalizzando la sua scelta di restare nell’Istituto.
La famiglia, inoltre, denunciò il trattamento denigratorio e discriminatorio subito dallo studente, aggravatosi, durante il secondo quadrimestre, con note disciplinari ingiustificate.
Secondo il ricorso, l’Istituto impedì anche la possibilità di recuperare le insufficienze, negando all’alunno la possibilità di interrogazioni suppletive per migliorare il proprio rendimento.

La sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo toscano, dopo aver analizzato il caso, ha ritenuto che i fatti presentati dai ricorrenti non fossero supportati da prove concrete.
Nel corso del primo quadrimestre, lo studente aveva riportato voti insufficienti in 5 materie. Per queste materie erano stati previsti percorsi di recupero tramite studio individuale o corsi con il docente, ma i risultati non furono soddisfacenti.
Nello scrutinio finale, la situazione si era ulteriormente aggravata con nuove insufficienze oltre a quelle già esistenti. Il Consiglio di classe, considerando l’andamento complessivo dell’anno scolastico, quindi deliberò all’unanimità la non ammissione alla classe successiva.
Per il Tribunale: «Le censure dei genitori sono finalizzate ad ottenere una indagine di tipo penalistico a tutto campo sull’operato dei docenti nei rapporti con l’alunno, il che è inammissibile».
I giudici hanno, inoltre, ritenuto che non vi fossero elementi tali da presupporre un comportamento discriminatorio o vessatorio nei confronti dello studente. Per il TAR, al contrario, l’operato dei docenti e le valutazioni assegnate erano coerenti con il percorso scolastico dello studente e il suo rendimento.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, privo di fondamento e la famiglia è stata condannata a pagare 2.000 euro di spese legali. La famiglia sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede rimborsi per la perdita dell’anno scolastico, a meno che questa non sia direttamente collegata a un infortunio coperto dalle garanzie previste.
Qualora, invece, la bocciatura sia stata comminata ingiustamente, l’Istituto potrebbe aver leso un interesse economico e dover rispondere di danno patrimoniale.
Diventa, quindi, essenziale ribadire l’importanza della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
L’assicurazione copre le perdite patrimoniali subite da terzi a causa di errori o omissioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione durante le attività istituzionali. Una polizza adeguata dovrebbe includere anche l’estensione per danni derivanti da colpa grave.

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Infestazione di zecche

Settecento studenti di un liceo di Pavia non possono entrare nei locali della scuola per seguire le lezioni: l’Istituto è infestato dalle zecche. Lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il fatto

La presenza degli insetti, all’interno delle aule scolastiche, risalirebbe alla metà di febbraio. Per questo motivo la Dirigente, dopo aver chiuso la scuola, ha allertato sia la Provincia, proprietaria dell’immobile che l’ATS. Una prima disinfestazione sembra non aver raggiunto obiettivo sperato.
La “colpa” sarebbe infatti dei piccioni: sarebbero loro a causare l’invasione degli artropodi. La Provincia ha anche collocato delle reti anti-intrusione e fatto ripulire il sottotetto. Ma, complice anche la collocazione in pieno centro storico, il problema s’è ripresentato e la Dirigente è stata costretta a chiudere nuovamente la scuola. A sua volta la provincia ha fatto effettuare due nuove disinfestazioni.
Nel frattempo alcune classi di studenti sono state temporaneamente “dirottate” in alcuni campus universitari della citta pavese. Per gli altri si ventila il ritorno alla Didattica a Distanza nel tempo necessario a risolvere il problema.

Le malattie trasmesse dalle zecche

Come evidenzia anche la pagina specifica dell’Istituto Superiore di Sanità, le patologie trasmissibili dalle zecche sono molteplici. Alcune di queste anche molto gravi come le encefaliti virali, la meningite, le neuropatie e disturbi cardiaci.
La diagnosi di queste malattie è principalmente clinica e una terapia antibiotica precoce è normalmente risolutiva, soprattutto per le forme batteriche.
In Italia, le malattie trasmesse dalle zecche sono relativamente rare e i decessi sono eventi eccezionali.
Secondo i dati disponibili, nel 2022 sono stati registrati 72 casi confermati di encefalite da zecche (TBE), con 2 decessi associati. Nell’anno precedente, su 9 casi confermati di TBE, non si sono verificati decessi.

Il profilo assicurativo

In relazione alle infestazioni di zecche, le principali compagnie assicurative segnalano un costante aumento di questo tipo di eventi. Il costo del trattamento per le punture di zecca può essere elevato, considerando sia la patologia trasmessa sia le condizioni di salute della persona colpita.
Le migliori polizze integrative scolastiche coprono questi eventi nel massimale delle spese mediche, ma è importante prestare attenzione alle esclusioni. Alcune soluzioni coprono le punture ma escludono le malattie correlate, mentre altre escludono direttamente questi eventi.

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