Un docente di matematica s’è spogliato in classe davanti ai ragazzi. È accaduto a Borgomanero in provincia di Novara. Lo riporta un articolo de “la Provincia di Biella”.
Il fatto
Un episodio inverosimile è quello accaduto lo scorso 17 marzo in un istituto superiore del novarese.
Un quarantenne, docente di matematica, che sembra non riuscisse a mantenere la disciplina in classe, ha iniziato a togliersi i vestiti restando nudo davanti agli studenti.
Una studentessa ha avuto la lucidità di chiedere di uscire dall’aula con la scusa di andare in bagno e ha immediatamente avvisato la Dirigente.
«Per fortuna – ha detto la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta. Quando sono entrata, l’insegnante era vestito e stava spiegando e all’invito ad uscire ha lasciato subito la classe».
Il docente è stato affidato ai Carabinieri e da questi ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per controlli medici.
Il professore non aveva mai dato segnali di disagio o instabilità, rimane così difficile comprendere la causa del suo comportamento. Spetterà agli accertamenti medici e alle indagini delle forze dell’ordine fare piena luce sull’accaduto.
La responsabilità
L’episodio potrebbe rientrare tra i reati di atti osceni, previsti dall’Art. 527 del Codice Penale. La norma tende, tuttavia, a fare una distinzione basata sulla gravità dell’atto, considerando diversi elementi specifici come modalità, luogo e pubblicità. Nei casi meno gravi, dopo la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’offesa al pudore potrebbe essere considerata un illecito amministrativo.
Il Codice penale, tuttavia prevede un aggravante qualora gli atti osceni siano accaduti in luoghi abitualmente frequentati da minori, tra questi, necessariamente, la scuola.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile né punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere. Quindi il docente che, a seguito di accertamento medico, risultasse incapace, potrebbe risultare non penalmente perseguibile.
Il profilo assicurativo
Premesso che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni derivanti, la polizza scolastica potrebbe tuttavia risarcire il danno psicologico patito dall’alunno.
Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Resta, tuttavia, inteso che il danno va provato sotto il profilo medico e non può essere previsto in astratto.
Occorre, infine, evidenziare che, di norma, sono escluse dalla tutela assicurativa le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.
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