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Studentessa muore sul traghetto

Una studentessa toscana muore sul traghetto diretto a Palermo, durante un Viaggio di Istruzione. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

La ragazza 19enne, alunna di un istituto superiore di Grosseto, insieme ai compagni s’era imbarcata a Napoli sul traghetto che avrebbe dovuta portarla a Palermo.
Secondo le prime testimonianze, la studentessa s’è sentita male mentre si trovava sulla nave. La ragazza si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata in cabina. A dare l’allarme sono stati i compagni.
Il personale del 118 ha raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli con una motovedetta della Guardia costiera.
Vani i tentativi di salvare la giovane, che è morta poco dopo. L’ipotesi più accreditata è che sia stata stroncata da un infarto.
La gita è stata annullata; i docenti e i compagni di classe sono stati ascoltati dalla Capitaneria di Porto, come persone informate sui fatti. In possesso dell’alunna sono stati trovati farmaci normalmente portati con sé da chi viaggia, come aspirine e antinfiammatori. Sarà comunque l’esame tossicologico sul corpo della ragazza a escludere eventuali connessioni con l’evento. Tra gli effetti personali messi sotto sequestro dagli investigatori, anche il cellulare della giovane.

Morte cardiaca improvvisa (MCI)

In Italia, le malattie ischemiche del cuore, che comprendono anche gli infarti del miocardio, sono una delle principali cause di morte.
Il convegno organizzato dall’Osservatorio Malattie Rare nel 2023, evidenzia come, ogni anno, 1.000 persone under 35 restino vittima di Morte Cardiaca Improvvisa. La MCI è la causa prevalente di morte improvvisa nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti. La morte è spesso la manifestazione di una patologia sottostante e fino ad allora ignorata, che rimane senza una diagnosi certa.
Le principali cause di MCI nei giovani sono: cardiomiopatie, miocarditi, malattie valvolari, aterosclerosi e anomalie delle coronarie. Inoltre, un’elevata percentuale di casi, in cui il cuore è strutturalmente normale, suggeriscono che la causa della morte sia su base genetica.
Il cardiologo Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha segnalato, in un’intervista a “il Messaggero” del settembre 2024, un preoccupante aumento degli infarti giovanili. In Italia si è passati da circa 5000 a oltre 6000 casi, registrando un incremento vicino al 20% tra i giovani colpiti.
Le cause andrebbero cercate nel modificato stile di vita, inoltre, diversi studi clinici dimostrano come i processi legati al COVID, possano favorire il danno cardiovascolare.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica integrativa, di norma, non risarcisce il caso morte negli eventi come quello in questione. Il decesso, infatti, con tutta probabilità, è stato causato da una patologia pregressa.
Sono, invece, garantite le spese mediche di primo soccorso come quelle legate al trasporto in ospedale e il pronto soccorso. Sono altresì garantite le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso fino a quello di residenza.

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Omissione di soccorso

Una docente potrebbe essere accusata per omissione di soccorso avendo negato pronto intervento e farmaci a uno studente colto da una reazione allergica in classe. Lo riporta un articolo della cronaca leccese de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio si sarebbe verificato in un Istituto Superiore della Provincia di Lecce durante una normale mattinata di lezione. Secondo la versione del ragazzo coinvolto, i fatti sarebbero avvenuti all’inizio della seconda ora.
Lo studente avrebbe notato una reazione cutanea improvvisa, con comparsa di pomfi biancastri sulle braccia e sensazione di forte prurito. Non era la prima volta che lo studente manifestava questo tipo di sintomi: nello zaino, infatti, custodiva un corticosteroide e un antistaminico da usare in caso di emergenza.
I collaboratori scolastici si sarebbero anche offerti di intervenire con la cassetta di pronto soccorso presente nell’istituto. Tuttavia, secondo quanto riferito dallo studente, la docente presente avrebbe impedito qualsiasi forma di assistenza.
La donna non solo avrebbe bloccato l’intervento, ma anche vietato al ragazzo di assumere i farmaci portati da casa.
A quel punto, il giovane avrebbe telefonato alla madre per informarla della situazione. La docente avrebbe, tuttavia, interrotto la chiamata, minacciando una nota disciplinare per uso non autorizzato del cellulare. Solo dopo alcuni minuti sarebbe stato allertato il servizio di emergenza medica tramite il 118.
Il personale sanitario, una volta giunto a scuola, ha preso in carico il ragazzo e somministrato le cure adeguate. La reazione allergica, nel frattempo peggiorata, sarebbe poi rientrata grazie al trattamento medico.
Lo studente ha segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione, all’USR Puglia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.

La responsabilità

L’Art. 593 del Codice Penale stabilisce che è reato non prestare soccorso o non avvisare immediatamente l’Autorità di una situazione pericolosa.
Quando ci si trova davanti a una persona in pericolo, nasce l’obbligo di agire immediatamente per prevenire danni reali o potenziali legati alla situazione concreta. Potrebbe, inoltre, essere considerata un’aggravante impedire che altri possano intervenire per prestare soccorso.
Alla responsabilità penale potrebbe essere ancora aggiunta quella civile, legata alla vigilanza delle persone in custodia, che discende direttamente dall’iscrizione dell’alunno a scuola.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale, motivo per cui una persona non può essere punita per reati commessi da altri. Ne deriva che la responsabilità penale e le sanzioni derivanti, non possono essere trasferite all’Assicuratore.
In caso di sinistro, tuttavia, la polizza scolastica integrativa potrebbe risarcire il danno fisico e/o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo o colpa grave, all’Assicuratore è comunque fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Lo studente, per ottenere un eventuale risarcimento, dovrà, ad ogni modo, dimostrare il legame (nesso causale) tra il danno subito e il comportamento della docente. Il danno, inoltre, va sempre provato attraverso adeguata certificazione medica.

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Crolla una finestra, insegnante ferita

Un insegnante è rimasta ferita dal crollo di una finestra in un’aula. È successo in un Istituto Comprensivo di Pinerolo, in Provincia di Torino. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Stampa”.

Il fatto

Una docente di una scuola primaria di Pinerolo, è stata colpita in testa da una finestra mentre cercava di aprirla. Secondo le prime informazioni l’insegnante non ha riportato gravi conseguenze, tuttavia i sanitari del 118 accorsi sul posta l’hanno trasferita all’ospedale “Agnelli” di Pinerolo per gli accertamenti necessari.
Nessuno degli alunni presenti è stato coinvolto nell’incidente.
«Purtroppo quella finestra – afferma la Dirigente Scolastica – era già stata oggetto di una mi segnalazione al comune di Pinerolo. Erano intervenuti gli operai e sembrava che tutto si fosse risolto ma così non è stato».

La responsabilità

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta l’aspetto relativo alla fornitura e manutenzione degli immobili scolastici da parte dell’Ente locale proprietario. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”. In caso di danno provocato a terzi per mancata o carente manutenzione, sarà l’Ente Locale proprietario a doverne rispondere civilmente. L’Ente proprietario dell’immobile potrà essere esonerato da colpa solo qualora riuscisse a provare la fortuità dell’evento.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile infatti, grava sul Dirigente scolastico la verifica di eventuali anomalie e la messa in sicurezza della struttura interessata.
Il Dirigente scolastico è tenuto inoltre alla tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.

Il profilo assicurativo

Il docente, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche derivanti dal sinistro. Tra queste il danno biologico, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Occorre tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente compresa tra il 6° il 16° punto percentuale. Al di sopra di questo limite è prevista una rendita.
A questo primo indennizzo, qualora la docente avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore. La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.
In caso di responsabilità di terzi, all’Assicuratore è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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Tragedia in gita, muore studente

Uno studente 18enne campano è morto a Malaga durante un viaggio d’istruzione. L’ipotesi fino ad ora più accreditata è una miocardite acuta. Lo riporta un articolo de “il Corriere del Mezzogiorno”.

Il fatto

Lo studente sarebbe partito per il viaggio con una con lieve febbre, ma senza segni preoccupanti che lasciassero presagire un’evoluzione tragica.
Dopo una giornata trascorsa nella città andalusa, la sua condizione fisica è peggiorata, spingendo i docenti presenti con lui ad allertare i soccorsi tempestivamente.
L’ambulanza giunta in hotel ha trasportato il diciottenne in ospedale, la struttura, tuttavia, non possedeva le attrezzature idonee necessarie a trattare adeguatamente il paziente. Per questa ragione, il ragazzo è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria. Col passare delle ore il quadro clinico non ha mostrato miglioramenti. Dopo due giorni, il tragico epilogo.
Secondo i medici, il giovane potrebbe essere stato colpito da una miocardite acuta con tutta probabilità scatenata dal virus influenzale contratto durante la gita scolastica.
Un coagulo ematico sarebbe stato trovato nel cuore del giovane, dettaglio che potrebbe aver influenzato in modo decisivo la causa della sua morte.
Restano, tuttavia, dubbi sulle cure ricevute e sulla tempestività degli interventi effettuati durante il ricovero nelle strutture sanitarie. Solo l’autopsia e l’analisi della cartella clinica potranno fare chiarezza sulle 48 ore decorse tra il peggioramento febbrile e il tragico epilogo.

La responsabilità

Se un paziente muore in ospedale, qualora venga accertata una responsabilità sanitaria, la struttura e il medico possono essere chiamati a risarcire i danni.
Anche se la colpa è solo del medico, l’ospedale non potrà non essere coinvolto, perché la legge impone responsabilità solidale tra il professionista e struttura sanitaria. Entrambi sono tenuti al risarcimento in caso di decesso per colpa; sarà poi l’ospedale a rivalersi sul medico. Fondamentale, tuttavia, è dimostrare la colpa medica, provando che la morte è dipesa direttamente da negligenza, imprudenza o imperizia.
I familiari hanno cinque anni per chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti responsabili, trascorsi i quali il diritto si estingue per prescrizione legale.

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze assicurative integrative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo Assistenza, una serie di garanzie nei casi di ricovero durante il viaggio.
Queste prevedono le prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio necessarie durante il viaggio di istruzione. Tra queste, il primo soccorso, la consulenza medica telefonica 24 ore su 24 e l’invio di medicinali non reperibili in loco.
In caso di infortunio o malattia improvvisa, qualora lo studente o l’accompagnatore possa rientrare al proprio domicilio, garantiscono il rientro d’urgenza dell’assicurato. In caso contrario, coprono le spese di viaggio di un familiare per fornire assistenza adeguata dove l’assicurato è ricoverato.
Nel caso, come quello in questione, di decesso, l’assicurazione si farà carico dell’organizzazione e delle spese per il trasporto della salma.
È bene evidenziare che la coperture assicurative, normalmente, escludono eventuali situazioni patologiche in atto, al momento della partenza per il viaggio.
Lo stato febbrile prima della partenza, evidenziato dalla cronaca nel caso in questione, potrebbe precludere la prestazione assicurativa.

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Alunni in gita perdono l’aereo

Gli studenti di terza media di una scuola pugliese, rimasti bloccati all’aeroporto di Cracovia, hanno perso il volo di rientro in Italia. Le famiglie contestano il costo per il rifacimento dei nuovi biglietti aerei. Lo riporta un articolo della cronaca locale brindisina de “la Repubblica”.

Il fatto

Un gruppo di 28 studenti e tre docenti, di un Istituto Comprensivo, era partito in visita ai campi di sterminio polacchi di Auschwitz-Birkenau. Il volo di ritorno era previsto dall’aeroporto di Cracovia, ma, al momento dell’imbarco, sono sorti i problemi. Nonostante l’arrivo con largo anticipo, studenti e accompagnatori, a causa delle lunghe code, non sono riusciti a completare il check-in, perdendo il volo.
Grazie all’intervento dell’Agenzia che aveva organizzato il viaggio, sono stati acquistati i nuovi biglietti al costo totale di quasi 11mila euro.
Secondo la proposta formulata inizialmente dalla Dirigente Scolastica, la spesa di 350 euro a passeggero sarebbe dovuta ricadere sulle famiglie dei singoli studenti. Molti genitori si sono opposti, considerando il costo eccessivo, soprattutto alla luce delle spese già sostenute per il viaggio. La Dirigente, dal canto proprio, ha evidenziato che la scuola non può farsi carico del costo per evitare un possibile danno erariale. In una nota ufficiale, la Dirigente ha comunque precisato che non è stata presa alcuna decisione: la richiesta inviata alle famiglie sarebbe solo un sondaggio preliminare. Nel frattempo, l’Istituto ha chiesto chiarimenti alle autorità aeroportuali, per esaminare eventuali responsabilità nell’accaduto.

Il Codice del turismo e la riprotezione del viaggiatore

Il viaggiatore in Italia è tutelato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Testo Unico o Codice del Turismo. Il Codice è stato aggiornato dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 alla luce delle nuove Direttive europee in materia. Anche i Viaggi di Istruzione rientrano tra le attività tutelate. Le disposizioni aiutano a garantire sicurezza, qualità e accessibilità per tutte le attività svolte anche durante i viaggi scolastici organizzati.
L’Art. 24 del Codice tratta della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto.
Ai sensi della norma, l’organizzatore del viaggio è tenuto a porre rimedio qualora uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto. In parole più semplici, l’organizzatore – l’Agenzia di Viaggio – è tenuta a riproteggere tempestivamente il viaggiatore nei casi si verifichi: «un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto».
Con il termine riproteggere, in ambito turistico, soprattutto riferito ai voli, s’intende effettuare una nuova prenotazione. Può succedere, ad esempio che, come nel caso in questione, una Compagnia Aerea non sia riuscita a far salire a bordo alcuni passeggeri. Questo può accadere anche se i passeggeri hanno prenotato regolarmente il proprio volo, rispettando tutte le procedure richieste dalla Compagnia per l’imbarco previsto. In questi casi l’organizzatore e/o la Compagnia Aerea, dovranno attivarsi per riproteggere il cliente. Potranno, quindi, prenotare un volo alternativo con la stessa tratta, anche se operato da una diversa Compagnia Aerea. Resta in capo all’organizzatore l’onere di verificare le eventuali responsabilità del vettore o delle autorità aeroportuali. Le modalità di risarcimento del danno sono indicate all’Art. 43 dello stesso Codice.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, di norma, prevede anche l’annullamento del viaggio, la garanzia è già compresa nel premio assicurativo, senza ulteriori integrazioni.
Le motivazioni per l’annullamento del viaggio, tuttavia, riguardano esclusivamente cause di natura medica, come l’infortunio o la malattia improvvisa, fino al decesso del viaggiatore.
Restano, invece, escluse tutte le altre motivazioni di annullamento non espressamente previste, come quelle riconducibili alla responsabilità dell’organizzatore o del vettore.

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Molestie sessuali

Un insegnante di 50 anni di un Liceo Scientifico nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. Lo riporta un articolo di cronaca del quotidiano torinese “la Stampa”.

Il fatto

A far emergere la vicenda sono stati i genitori di alcuni studenti. Il padre di un’alunna, venuto a conoscenza delle voci sul professore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto sentito.
Il docente era già stato sospeso un paio di mesi fa, sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’Amministrazione scolastica sembra non avesse ben riconosciuto la gravità dei fatti che stavano accadendo.
Il caso è esploso definitivamente quando alcuni studenti hanno girato di nascosto alcuni video che mostrano atteggiamenti inappropriati nei confronti di almeno due compagni.
Le immagini rivelerebbero carezze sotto la maglia, abbracci e parole fuori luogo, comportamenti considerati inaccettabili all’interno di un ambiente scolastico.
I filmati sarebbero circolati anche su chat e social, portando il Dirigente scolastico a sospendere il docente. L’uomo è, ora, agli arresti domiciliari con l’accusa di molestie sessuali.
Il Dirigente in una lettera al provveditore ha espresso dispiacere e vicinanza agli studenti coinvolti, promettendo di ristabilire un ambiente sereno.
Le scuse formali sembrano, tuttavia non placare l’indignazione delle famiglie. «In questa scuola ci sono 1.200 ragazzi – afferma un genitore – è strano che certi atteggiamenti non siano mai stati portati in qualche modo all’attenzione del corpo docente. I nostri figli erano sconvolti, ci dicevano “in classe sta succedendo di tutto”. Se non avessero ripreso le carezze sotto la maglia, gli abbracci e le parole dette in classe, chissà quanto sarebbe durata questa situazione».

La responsabilità penale

L’Art. 609-bis, del Codice Penale, condanna chi: «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».
La pena stabilita dall’articolo è aggravata dall’Art. 609-ter qualora i reati siano commessi da docenti, nei confronti di minori o all’interno di una scuola.
Ulteriori aggravanti riguardano l’età della vittima, se inferiore a 14 o 10 anni.
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione, prevista precedentemente in «da cinque a dieci anni», è stata portata a «da sei a dodici anni».
Il presupposto necessario del delitto dev’essere associato alla coercizione della vittima, attraverso violenza fisica o morale, ma anche abuso di autorità.

La responsabilità della scuola

L’eventuale responsabilità della scuola si fonda sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, la responsabilità penale diretta del responsabile, la scuola potrebbe dover provare non solo l’estraneità all’evento ma anche di aver messo in atto quanto possibile per impedire il danno. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivamente all’iscrizione alla scuola infatti, prevede la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza delle polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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Denuncia d’infortunio scolastico: tempi e obblighi

Sono un’insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. Purtroppo, la situazione non è migliorata come speravo, al contrario, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica perché il dolore era lancinante. L’esito radiografico e la risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un’ernia protrusa. La Dirigente, informata dell’accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia dell’infortunio, poiché dev’essere inoltrata entro 48 ore dall’accaduto. Quanto affermato corrisponde al vero?

Per formulare una risposta in relazione a tempi e obblighi per la denuncia d’infortunio scolastico: è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.
Tutti i lavoratori dipendenti godono dell’assicurazione INAIL, ai sensi del Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali sono tutelati dall’INAIL tramite la “gestione per conto dello Stato“. Il dipendente della scuola può decidere di integrare l’assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all’assicurazione aggiuntiva, qualora l’Istituto decida di sottoscriverne una.
Nulla osta che il dipendente possa anche sottoscrivere un’assicurazione per infortunio o malattia personalmente, oppure attraverso un’associazione sindacale o di categoria.

L’assicurazione INAIL nella scuola

Nel caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il proprio Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. Contestualmente, il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici, consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato, l’Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro.
L’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,T.U. dell’assicurazione obbligatoria, definisce le modalità d’inoltro della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata all’INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate le date in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data in cui ha ricevuto il certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti.
Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione del dipendente, invece, potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso inoltrata al datore di lavoro.

Le assicurazioni private

Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi, i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni), tuttavia, i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni, ma l’infrazione dei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dalla prova del nesso causale. L’assicurato dovrà provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, deve, inoltre, provare, in modo inequivocabile, che il danno subito sia intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza del nesso causale, l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Molto importante è la data di accesso al Pronto Soccorso: se questa risultasse posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. In questi casi la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà, quindi, particolare rilevanza la dichiarazione dell’infortunato e del medico che redige il certificato.

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Docente si spoglia in classe

Un docente di matematica s’è spogliato in classe davanti ai ragazzi. È accaduto a Borgomanero in provincia di Novara. Lo riporta un articolo de “la Provincia di Biella”.

Il fatto

Un episodio inverosimile è quello accaduto lo scorso 17 marzo in un istituto superiore del novarese.
Un quarantenne, docente di matematica, che sembra non riuscisse a mantenere la disciplina in classe, ha iniziato a togliersi i vestiti restando nudo davanti agli studenti.
Una studentessa ha avuto la lucidità di chiedere di uscire dall’aula con la scusa di andare in bagno e ha immediatamente avvisato la Dirigente.
«Per fortuna – ha detto la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta. Quando sono entrata, l’insegnante era vestito e stava spiegando e all’invito ad uscire ha lasciato subito la classe».
Il docente è stato affidato ai Carabinieri e da questi ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per controlli medici.
Il professore non aveva mai dato segnali di disagio o instabilità, rimane così difficile comprendere la causa del suo comportamento. Spetterà agli accertamenti medici e alle indagini delle forze dell’ordine fare piena luce sull’accaduto.

La responsabilità

L’episodio potrebbe rientrare tra i reati di atti osceni, previsti dall’Art. 527 del Codice Penale. La norma tende, tuttavia, a fare una distinzione basata sulla gravità dell’atto, considerando diversi elementi specifici come modalità, luogo e pubblicità. Nei casi meno gravi, dopo la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’offesa al pudore potrebbe essere considerata un illecito amministrativo.
Il Codice penale, tuttavia prevede un aggravante qualora gli atti osceni siano accaduti in luoghi abitualmente frequentati da minori, tra questi, necessariamente, la scuola.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile né punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere. Quindi il docente che, a seguito di accertamento medico, risultasse incapace, potrebbe risultare non penalmente perseguibile.

Il profilo assicurativo

Premesso che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni derivanti, la polizza scolastica potrebbe tuttavia risarcire il danno psicologico patito dall’alunno.
Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Resta, tuttavia, inteso che il danno va provato sotto il profilo medico e non può essere previsto in astratto.
Occorre, infine, evidenziare che, di norma, sono escluse dalla tutela assicurativa le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Gita scolastica, scontro tra autobus

Un grave incidente tra due autobus si è verificato a Barcellona. Lo scontro ha causato almeno quaranta feriti, di cui quattro in condizioni critiche, oltre a due studenti italiani in viaggio di istruzione. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, coinvolgendo gli studenti minorenni del quinto anno di un liceo classico di Messina.
Testimoni riportano come un autobus abbia urtato l’altro, finendo successivamente contro un albero situato al bordo della strada.
Secondo i media locali, il numero totale dei feriti ammonterebbe a trentaquattro, con quattro persone attualmente in condizioni molto gravi.
Tra i feriti lievi si segnalano due studenti italiani: una studentessa con il setto nasale fratturato e uno studente con una lussazione al ginocchio.
Sembra che la colpa sia da imputare ad un malore improvviso che avrebbe colpito l’autista del bus che ha tamponato l’altro veicolo.
Anche due pedoni di passaggio sono stati colpiti dall’autobus, da un lampione e dai rami caduti in seguito alla violenta collisione.
«Faremo rientrare anticipatamente i due i ragazzi feriti – afferma il Dirigente dell’USR Sicilia – mentre gli altri proseguiranno la loro gita».

La responsabilità e l’onere della prova

Il malore alla guida può compromettere il controllo del veicolo in modo improvviso e incontrollabile, provocando incidenti con danni a persone e cose,
Il conducente è sempre responsabile della sicurezza alla guida. Tuttavia, in caso di malore improvviso, la responsabilità potrebbe essere meno definita. 
Se il conducente era a conosceva di una condizione medica preesistente e ha scelto di guidare, potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza. In questo caso, la responsabilità ricade su di lui per aver messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.
Tuttavia un malore improvviso potrebbe essere un “caso fortuito” qualora avvenisse senza segni premonitori. In questo caso, il conducente dovrà tuttavia provare come l’evento non fosse prevedibile.

Il profilo assicurativo

Nel caso di negligenza del conducente l’assicurazione del mezzo può essere chiamata a risarcire i danni causati a terzi. Se invece l’incidente è dovuto a un caso fortuito, la responsabilità civile potrebbe non ricadere sul conducente e conseguentemente il risarcimento potrebbe non essere garantito.
Le polizze integrative sottoscritte dalla scuola, di norma, prevedono un ramo specifico di assistenza in occasione di viaggi di Istruzione. Nei casi, come quello in questione, l’assicuratore, attraverso la Centrale Operativa provvede a organizzare ed erogare il primo soccorso. Oltre all’eventuale ricovero ospedaliero l’assicuratore, appurata la necessità, potrà provvedere al rientro sanitario in patria rimborsando eventualmente il viaggio di un familiare incaricato dell’accompagnamento.
La polizza assicurativa provvederà anche alle spese direttamente collegate all’infortunio, salvo la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile del danno.

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Furto a scuola: sottratti computer

Rubati 30 computer e 20 tablet da una scuola del salernitano. Il furto si è consumato, in piena notte, durante il weekend. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’Istituto Comprensivo “Anna Ferrara” di Scafati, durante la notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre persone sono entrate dalla palestra posta sul retro della scuola, aprendosi un varco nel muro. Una volta nell’edificio i malviventi hanno agito indisturbati scassinando gli armadietti contenenti le chiavi delle aule.
Dalle prime stime sarebbero stati sottratti almeno 30 computer e 20 tablet, acquistati recentemente grazie ai fondi PNRR destinati alle attrezzature multimediali scolastiche.
Le lezioni sono state sospese e gli alunni della scuola elementare sono stati costretti a tornare a casa per l’impossibilità di utilizzare gli spazi danneggiati.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.
A Scafati non è nuovo a questo genere di episodi. A ottobre un altro Istituto Comprensivo è stato vittima di un episodio analogo. Anche in quel caso i ladri agirono indisturbati, forzando il cancello e la porta blindata per sottrarre i computer custoditi dentro un armadietto chiuso.

La responsabilità

Il furto dei beni di proprietà della scuola, da sempre, è una nota dolente. Gli accessi alle strutture sono spesso agevolati da sistemi di controllo e sicurezza assenti o inadeguati.
A questo stato di cose, già precario in moltissime realtà, si è aggiunto, nell’ultimo periodo, l’acquisto di nuovi dispositivi grazie ai finanziamenti garantiti dal PNRR.
Le nuove attrezzature, oltre a offrire nuove opportunità didattiche per gli studenti, diventano concreti obiettivi di guadagno illecito per i malviventi.
Occorre inoltre aggiungere che troppo spesso esiste una sottovalutazione del problema da parte delle singole amministrazioni scolastiche.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. La norma inoltre prevede l’accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, adeguatamente motivate (Art. 33, comma 1).
Escluso l’aspetto penale, a carico dei diretti responsabili del furto, la perdita o la sottrazione dei beni potrebbe configurare una responsabilità amministrativa del Direttore S.G.A.

Le polizze assicurative “Property”

La responsabilità diretta del Direttore S.G.A., oltre all’adozione di adeguati modelli organizzativi, può essere efficacemente evitata e tutelata attraverso la stipula di una polizza assicurativa.
Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni sono denominate Property e prevedono un’ampia gamma di eventi. Oltre al furto, possono prevedere l’incendio o il danno da fenomeno elettrico dei dispositivi elettronici. Le migliori soluzioni adottate nelle scuole integrano anche il rischio catastrofale, che coinvolge i beni di proprietà, nei casi di allagamento inondazione o terremoto.
In relazione al furto, la garanzia, oltre a rimborsare i danni materiali e diretti dei beni assicurati, potrebbe prevedere anche un risarcimento dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quindi quanto mai evidente. Se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

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