abint Nessun commento

Monopattino elettrico

Nell’ultimo periodo abbiamo notato come molti studenti che frequentano il nostro Istituto vengano a scuola con il monopattino elettrico. In caso di incidente e relativo infortunio, la polizza assicurativa scolastica copre questo tipo di evento?

I monopattini elettrici sono assimilati alle biciclette. Lo stabilisce la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, a partire dal 01 marzo 2020. I monopattini elettrici dovranno quindi attenersi alla regolamentazione imposta per i velocipedi, ai sensi degli Artt. 50 e 182 del Codice della Strada .

Il monopattino elettrico è assimilato alla bicicletta

Ne deriva che il monopattino elettrico può circolare sulle strade urbane che hanno un limite di velocità massima di 50 km/h, sulle strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, nelle aree pedonali urbane a condizione di non superare la velocità di 6 km/h, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi non condotti a mano, oltre che su tutte le piste ciclabili.
Non è invece ammessa la circolazione, sui marciapiedi, sugli spazi riservati ad altre categorie di veicoli né sugli spazi riservati ai soli pedoni.
Il monopattino elettrico dev’essere dotato di un motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kw, segnalatore acustico, regolatore della velocità, marchio CE, dispositivo acustico e di illuminazione e rispettare le caratteristiche costruttive e tecniche come disposto dal Decreto 4 giugno 2019, n. 229.
I conducenti dovranno avere almeno 14 anni compiuti e non è previsto alcun titolo di guida abilitativo. I minorenni tuttavia dovranno dotarsi di casco obbligatorio.
Per i monopattini ad uso privato non è obbligatoria la copertura assicurativa RCA.

L’assicurazione scolastica

Relativamente all’assicurazione scolastica, l’utilizzo del monopattino elettrico rientra nella copertura classica legata all’itinere, per le specifiche del quale rimandiamo ad un nostro precedente articolo.
È tuttavia importante sottolineare che le garanzie assicurative in questi casi potrebbero subire delle limitazioni anche pesanti in relazione alla colpa diretta del conducente. Qualora infatti, l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente e l’Assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, gli indennizzi potrebbero subire consistenti riduzioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle garanzie di tutela in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.