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Albero travolge scuolabus in Toscana

In un comune della Toscana un albero ha travolto uno scuolabus: lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Lunedì 13 gennaio, alle 8:20, in località Salceto a Rignano sull’Arno (FI), uno scuolabus è stato travolto da un albero caduto lungo la strada comunale.
L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’ingresso a scuola. Il mezzo trasportava otto alunni tra i due e i dieci anni, l’autista e un’accompagnatrice, diretti verso l’istituto scolastico.
Il crollo dell’albero è stato probabilmente causato dal forte vento. Nella zona era stato diramato un codice giallo per il forte vento, con previsioni di raffiche fino a 100-120km/h.
Il tronco ha colpito il parabrezza anteriore del mezzo, causando gravi danni ma, fortunatamente, non particolari lesioni ai passeggeri.
I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato i feriti in ospedale. Fonti mediche, tuttavia, confermano che nessuno versa in condizioni gravi.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, ancora soggetta a forte vento.
Il sindaco di Rignano, intervenuto sul posto, esprimendo solidarietà ai coinvolti, ha promesso verifiche sul patrimonio arboreo per evitare simili episodi in futuro.

La responsabilità

Ad oggi, fenomeni atmosferici violenti, come vento forte o piogge intense, sono sempre più frequenti e potrebbero causare danni significativi. Immagini di alberi caduti sulle auto sono sempre più comuni e il rischio di subire un evento che coinvolge oggetti e persone è reale.
Gli alberi possono cadere su un’auto per svariati motivi, oltre agli eventi atmosferici, la caduta potrebbe essere provocata dalla scarsa manutenzione delle piante stesse.
In questo caso, il proprietario o custode dell’albero può essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode è responsabile salvo dimostrazione di un caso fortuito, ovvero qualora un evento fosse imprevedibile e incontrollabile.
Se il veicolo è stato danneggiato su una strada pubblica, la responsabilità ricade sul Comune o sull’Ente gestore in base alla tipologia di strada.
Per incidenti in aree private, il proprietario del terreno è ritenuto responsabile dei danni causati agli oggetti o alle persone coinvolte.

Il profilo assicurativo

In caso di eventi come quello in oggetto, il danno al veicolo potrebbe essere particolarmente oneroso. Sarebbe quindi opportuno che il proprietario del mezzo prendesse in considerazione la stipula di una specifica polizza assicurativa per gli eventi atmosferici. Nel caso di evento fortuito, la polizza indennizzerebbe il danno evitando eventuali lungaggini di carattere legale dovute all’accertamento delle responsabilità, per ottenere il risarcimento.
I danni subiti dal passeggero trasportato in occasione del sinistro sono sempre a carico del trasportatore.
Per legge, infatti, la RC auto copre anche i passeggeri e l’assicurazione non può negare il risarcimento se il trasportato ha subito un danno fisico. Nel caso di accertata responsabilità di terzi per mancata manutenzione, l’assicuratore del veicolo potrà successivamente rivalersi sul proprietario o custode, pubblico o privato, dell’albero.
Meno definita è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Occorre, infatti, premettere che il servizio di scuolabus non è un’attività gestita direttamente dalla scuola. L’assicuratore, quindi, potrebbe escludere il risarcimento all’alunno trasportato qualora il danno fosse causato direttamente o indirettamente per responsabilità di terzi.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il pagamento delle spese mediche salvo l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto pubblico o privato che ha causato il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Denuncia di infortunio INAIL: obblighi e tempistiche

Al nostro Istituto scolastico, è pervenuta via PEC una richiesta da parte dell’INAIL di produrre, entro 48 ore, denuncia in relazione a un infortunio occorso in palestra, a un nostro alunno alcuni mesi fa. Da una tempestiva ricognizione risulta che, alla data dell’evento, non è stata presentata alcuna segnalazione di infortunio da parte del docente incaricato della vigilanza. Inoltre, contestualmente alla comunicazione intercorsa con la famiglia è emerso come quest’ultima non ricordi il fatto. Infine, nel certificato medico inoltratoci in allegato dall’INAIL, all’alunno sono stati prescritti tre giorni di prognosi, tuttavia da un riscontro effettuato sul registro di classe non sono emerse assenze nel periodo immediatamente successivo all’infortunio. Come dobbiamo procedere in questo caso?
La polizza integrativa prevede il pagamento dell’eventuale sanzione?

L’evento, così come descritto, per quanto insolito, non è particolarmente inconsueto.
Con l’accesso al Pronto Soccorso, il personale medico e sanitario pone delle domande all’infortunato anche in relazione all’ambito di accadimento e alla dinamica dei fatti.
Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici. In quanto tali, fino a querela di falso, ai sensi dell’Art. 2700 del Codice Civile, riportano le dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Nel caso quindi, lo studente infortunato, affermi di essersi infortunato nel corso dell’attività scolastica tutelata dall’assicurazione obbligatoria, il Pronto Soccorso ha inviato comunicazione all’INAIL. L’INAIL a sua volta resta in attesa della denuncia di infortunio da parte del Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, definisce le modalità di presentazione della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata entro due giorni (48 ore) da quando il datore di lavoro ne è stato informato. Nella denuncia dovranno quindi essere riportati i riferimenti al certificato medico trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
La denuncia dovrà inoltre indicare la data di rilascio del certificato e i giorni di prognosi prescritti.

Mancata comunicazione dell’infortunato

La mancata presentazione della certificazione medica, da pare dell’alunno infortunato o della sua famiglia, non esonera il Dirigente scolastico, dall’inoltro della denuncia.
Nei casi di mancata denuncia l’INAIL trasmette al Dirigente scolastico un formale sollecito, imponendo 48 ore per ottemperarvi. In questi casi, l’Amministrazione scolastica dovrà comunque giustificare i motivi per cui la denuncia non è stata inoltrata nei termini previsti.
La mancata denuncia, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, ai sensi della circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.
Nel caso dei dipendenti, corpo docente e non docente, la comunicazione di infortunio, indipendentemente dalla prognosi, va inoltrata al datore di lavoro, di norma, entro 5 giorni, unitamente al certificato medico.
Per gli studenti, la norma non prevede una scadenza perentoria, tuttavia sarebbe opportuno che il regolamento di Istituto prevedesse una tempistica analoga. Questo al fine di evitare, oltre alla possibile sanzione, anche l’aggravamento della gestione amministrativa.

La polizza scolastica integrativa

Le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni hanno carattere punitivoafflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.
Il risarcimento della sanzione da parte dell’assicuratore, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo. Per questo motivo, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze assicurative, anche in quelli scolastiche integrative.
Tuttavia la polizza, nella sezione di Tutela Legale prevede la possibilità del pagamento del legale per l’eventuale ricorso nei confronti della sanzione.

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Crolla balcone, muore un insegnante

E’ morto all’ospedale di Ferrara l’insegnante di 43 anni era precipitato dopo il crollo del balcone di una villa storica, in occasione di una gita scolastica. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’insegnante di sostegno di 43 anni, il 9 dicembre, durante una gita scolastica, è precipitato dal balcone di una dimora storica a Ro, nel Ferrarese. Il professore stava accompagnando due classi, una quinta elementare e una seconda media, nella visita all’edificio storico.
Il cedimento s’è verificato all’improvviso mentre il docente si trovava sulla struttura in compagnia di una guida turistica 68enne del posto.
L’insegnate e la guida sono precipitati da un’altezza di cinque metri, finendo a terra insieme ai calcinacci.
I soccorsi, giunti sul posto, avevano trasportato entrambi al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante le fratture riportate nella caduta, nessuno dei due sembrava essere in pericolo di vita.
Nei giorni successivi tuttavia le condizioni dell’insegnante s’erano aggravate: febbre alta e un’infezione, probabilmente causata dalle schegge e dai calcinacci, avevano complicato il quadro clinico. L’allergia del docente a diversi antibiotici, aveva ulteriormente limitato le possibilità di cura. L’insegnante è deceduto il 18 dicembre mentre la guida ora è fuori pericolo di vita.

La responsabilità

Secondo quanto riporta la stampa ci sarebbe già un iscritto nel registro degli indagati. Si tratterebbe del proprietario dell’immobile settecentesco, che dovrà rispondere di lesioni e omicidio colposi.
Contestualmente, la Procura di Ferrara ha incaricato un consulente tecnico per poter determinare con certezza le cause del crollo. Il perito dovrà verificare quale fosse lo stato di conservazione della villa al momento dell’incidente. La Procura ha anche disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Il profilo assicurativo

La morte del lavoratore per infortunio sul lavoro consente ai prossimi congiunti (primariamente coniuge e figli) di richiedere un indennizzo, ovvero una rendita vitalizia, all’INAIL. Questo aspetto è normato dall’Art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora venisse provata la responsabilità del terzo nell’evento l’INAIL agisce in surroga. Vale a dire che l’INAIL stessa, provvederà a chiedere al responsabile dell’infortunio sul lavoro, la restituzione dell’indennizzo pagato ai superstiti della vittima.
Anche la polizza integrativa, qualora il docente risulti in regola con il pagamento del premio erogherà l’indennizzo ai sensi, e con il massimale previsto, dalle condizioni contrattuali.

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Studente si lancia dalle scale

Il rimprovero dell’insegnante per l’uso dello smartphone in classe ha scatenato una reazione estrema: un salto da una rampa di scale alta tre metri. Lo riporta un articolo del “Messaggero Veneto”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in una scuola media della Bassa friulana il 10 gennaio scorso intorno alle 13:00.
Lo studente, rimproverato da un insegnante per aver usato lo smartphone, s’è precipitato verso le scale e, scavalcando il corrimano, si è lanciato nel vuoto.
L’impatto è avvenuto sul prato bagnato dalla pioggia, che fortunatamente ha attutito la caduta sulle ginocchia.
Presenti in Istituto, anche la madre dell’alunno oltre al personale scolastico, sono stati immediatamente prestati i primi soccorsi. Il ragazzo era vigile ma non riusciva ad alzarsi.
Intervenuto l’elisoccorso, lo studente è stato subito trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per i necessari accertamenti medici.
Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia locale per condurre i rilievi e chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Con il passare delle ore, le condizioni del ragazzo sono migliorate, permettendo di far rientrare l’allarme e tranquillizzare sia la scuola che i genitori.

La norma

Il divieto dell’utilizzo dei telefoni cellulari negli Istituti comprensivi fa seguito alla Circolare dell’11 luglio scorso emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La circolare segue l’invito del ministro Giuseppe Valditara, che nel febbraio 2024 aveva sconsigliato l’uso dello smartphone, anche per scopi didattici, nelle scuole primarie.
La comunicazione aveva suscitato qualche più di qualche perplessità proprio dal presidente regionale friulano dell’Associazione nazionale presidi (ANP), Luca Gervasutti. «La circolare – a parere del Presidente regionale –  non tiene conto dell’autonomia delle scuole, né delle sue potenziali finalità inclusive. Questo strumento può interagire con le dotazioni digitali che le istituzioni scolastiche hanno acquistato spendendo oltre 2 milioni di euro previsti dal piano Scuola 4.0».

La responsabilità

L’episodio, così come accaduto, potrebbe anche sollevare qualche dubbio circa il profilo di responsabilità.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile, in caso di danno cagionato da persona incapace: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza». La responsabilità diretta dell’Istituto, potrebbe tuttavia non sussistere qualora la scuola: «provi di non aver potuto impedire il fatto».
Nella vicenda, parallelamente all’eventuale responsabilità della scuola, potrebbe palesarsi anche la responsabilità della famiglia che non ha vigilato sull’introduzione del dispositivo vietato.

Il profilo assicurativo

Il fatto potrebbe racchiudere qualche controversia dal punto di vista assicurativo.
Qualora il danno infatti sia conseguenza diretta di un’azione deliberata, l’assicuratore potrebbe non risarcirlo, fermo restando l’eventuale profilo di responsabilità dell’Istituto e della famiglia.
A questa norma generale attiene sia l’assicurazione obbligatoria prestata dell’INAIL che quella integrativa prestata dalle polizze private.

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Aggressione a scuola: capacità di intendere e volere

Ennesimo caso di violenza in una scuola. Un alunno 14enne che frequenta un Istituto comprensivo del siracusano, rimproverato, aggredisce la Dirigente Scolastica e la manda in ospedale. Lo riporta un articolo de “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in un istituto comprensivo di Noto, in provincia di Siracusa.
Secondo le prime ricostruzioni tutto è iniziato durante le ultime ore di lezione. Il ragazzo avrebbe più volte interrotto la lezione con comportamenti sempre più molesti, arrivando persino a lanciare una sedia.
Nel tentativo di placare la situazione, il docente ha inviato l’alunno nell’ufficio della preside. Sembra tuttavia, che in quell’occasione, la situazione sia degenerata. Dopo aver sentito la preside dire che lo avrebbe sospeso: prima l’ha spinta a terra e poi l’ha trascinata per i capelli. Solo l’intervento del personale scolastico e degli altri docenti ha permesso di allontanare il ragazzo e di chiamare i soccorsi per la Dirigente. La donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Medicata al pronto soccorso, le sono stati riscontrati un trauma cranico, uno cervicale e una spalla lussata. La Dirigente ha comunque segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato un’indagine, raccogliendo testimonianze di insegnanti e personale scolastico presenti al momento dell’aggressione.
L’alunno, già noto per problematiche comportamentali, risulta seguito dai servizi sociali del Comune di Noto.

La responsabilità

Per inquadrare al meglio la questione della responsabilità in questo caso e in casi analoghi, occorre tenere in considerazione una pluralità di aspetti.
Innanzi tutto la capacità di intendere e di volere, che comprende due elementi. Intendere è l’abilità di comprendere il significato delle proprie azioni e il loro valore sociale nel contesto in cui avvengono. Volere è l’attitudine di controllare stimoli e impulsi, esercitando un’efficace autodisciplina nelle proprie azioni.
Il concetto di capacità di intendere e di volere è necessariamente comprensivo di entrambe le capacità ed è riconosciuto da una perizia medica.
Un ulteriore aspetto è quello relativo all’età del minore.
Per chi ha meno di quattordici anni vi è una presunzione assoluta di incapacità a intendere e volere. La capacità di intendere e di volere infatti, viene ipotizzata solo dopo il compimento del quattordicesimo anno di età. Chi ha un’età compresa tra quattordici e diciotto anni, è giudicato imputabile ma, in questo caso, sarà il giudice a valutare caso per caso.
Tanto premesso, ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile: «Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere».
Anche dal punti di vista penale, ai sensi dell’Art. 85 del Codice Penale: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere».
L’alunno con problematiche comportamentali certificate potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto alla vigilanza.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in casi come quello in questione, è particolarmente raccomandabile.
L’aggressione commessa da una persona incapace di intendere e volere potrebbe pregiudicare sia il risarcimento per Responsabilità Civile che escludere il rimborso delle spese mediche.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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Viaggi d’istruzione: nuova proroga, costi e assicurazioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha esteso di sei mesi il termine per consentire alle scuole di qualificarsi secondo le nuove norme del Codice Appalti.

La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tutte le Amministrazioni Pubbliche, per acquisire contratti di importo superiore ai 140.000 euro, devono possedere la necessaria qualifica.
Il processo per le stazioni appaltati è indicato agli Artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici. L’ANAC, sul proprio sito ha pubblicato una sezione specifica relativa a quest’aspetto.
A oggi, gli Istituti Scolastici qualificati dovrebbero essere qualche decina su tutto il territorio nazionale, tuttavia non è reperibile un dato ufficiale in questo senso.

La nota ANAC

Per affrontare questa situazione, già nello scorso mese di marzo l’ANAC aveva concesso una proroga per una serie di servizi tra cui i viaggi. I termini del provvedimento scadevano il 30 settembre 2024.
Dopo le proteste sollevate associazioni dei presidi, alla fine dello scorso novembre, il Ministero dell’Istruzione, effettuava una nuova richiesta di proroga. Questa, a differenza della precedete, si concentra esclusivamente all’esecuzione dei viaggi di istruzione, stage e scambi culturali.
La deroga, è stata formalizzata dalla Nota ANAC del 9 dicembre 2024, e scadrà il 31 maggio 2025.
La disapplicazione temporanea della norma permetterà agli Istituti scolastici di gestire gli affidamenti, unicamente relativi ai viaggi d’istruzione, sopra la soglia dei 140.000 euro.
L’ANAC, nella nota, invita il Ministero dell’Istruzione a individuare, in tempo utile, soluzioni volte a soddisfare il fabbisogno degli Istituti scolastici nell’affidamento di detti servizi.
Il Ministero, a sua volta sta valutando di delegare il ruolo agli Uffici Scolastici Regionali. Soluzione non semplicissima alla luce delle competenze necessarie e della carenza di risorse.

Incremento dei costi

La possibilità di superare la soglia prevista dal Codice è in diretta relazione con l’incremento dei costi dei viaggi, ma soprattutto degli scambi culturali.
L’inflazione, il caro energia e le tensioni internazionali hanno fatto lievitare i costi dei viaggi scolastici di circa il 20% rispetto al periodo pre-pandemia.
Una gita di più giorni all’estero può costare dai 500 ai 1.500 euro, mentre se effettuata in Italia, si parte da almeno 300 euro. Questa situazione accentua le disuguaglianze tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Nel 2023, solo il 48% degli studenti è partito, e un quarto delle rinunce è legato a difficoltà economiche.
Un ulteriore ostacolo è la mancanza di docenti disponibili ad accompagnare gli studenti. Molti, dopo l’abolizione della diaria obbligatoria, rifiutano per i bassi compensi ma soprattutto per le elevate responsabilità.

Le assicurazioni dei viaggi

Al tema delle responsabilità, si collega direttamente quello di carattere assicurativo. L’assenza di una polizza integrativa che copra adeguatamente la Responsabilità Civile e l’infortunio potrebbe aumentare i rischi, tra cui quello del contenzioso. La famiglia dell’alunno, qualora ipotizzasse una mancata sorveglianza, potrebbe sentirsi legittimata a intraprendere azioni legali contro la scuola o i docenti. Una richiesta di risarcimento, potrebbe risultare particolarmente onerosa per la scuola e/o per gli insegnanti coinvolti.
Per minimizzare questo rischio, molte scuole optano per l’obbligatorietà della polizza integrativa, soprattutto nelle gite scolastiche. Tuttavia la polizza proposta dalle Agenzie di Viaggio, spesso non è adeguata alle necessità soprattutto sotto il profilo della responsabilità.

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Rischio biologico e copertura assicurativa

Una collaboratrice scolastica del nostro Istituto nello svuotare il cestino dell’immondizia, nel locale infermeria s’è punta con una lancetta pungidito per l’esame glicemico. Il dispositivo non era stato inserito nell’apposito contenitore ma gettato nel cestino della spazzatura indifferenziata. Questo sinistro è coperto dall’assicurazione?

L’esposizione non protetta con sangue infetto, aghi o strumenti contaminati, nelle pratiche mediche e nelle trasfusioni di sangue, potrebbe essere causa di infezioni o malattie. Le principali patologie sono le epatiti (B e C) e il virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV).
Il personale medico e sanitario è quello maggiormente esposto, ma non è l’unica categoria a rischio biologico, come dimostra il caso specifico.

Il profilo normativo

Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico.
L’aspetto preventivo è fondamentale e si attua innanzitutto con la corretta valutazione del rischio e l’adozione di misure adeguate.
Nel caso, all’interno dell’Istituto scolastico, sia presente un’infermeria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà prevederne la corretta gestione.
Al personale preposto dovrà quindi essere impartita l’adeguata formazione oltre a essere dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
In caso di infortunio il dipendente deve conoscere la procedura da adottare come l’informazione tempestiva al proprio responsabile, i provvedimenti profilattici e l’accesso alla strutture medica qualora ritenuta necessaria.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa l’eventuale danno patito dal dipendente in occasione del rapporto di lavoro anche in relazione al rischio biologico.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela l’infortunio del collaboratore a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio.
Alcune polizze assicurative limitano o escludono il risarcimento nel caso il dipendente infortunato non sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia prevedere l’estensione anche alla Responsabilità Civile del personale dipendenti all’Amministrazione assicurata per danni involontariamente cagionati terzi, o fra di loro, nello svolgimento delle mansioni professionali.
È bene evidenziare che, in relazione alla polizza integrativa, i massimali di risarcimento previsti saranno comunque esclusivamente quelli indicati nelle tabelle allegate alla polizza.
Per questo motivo è sempre consigliabile prendere visione delle Condizioni contrattuali per verificare la presenza e l’operatività delle garanzie specifiche.

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Rincari economici e assicurazioni scolastiche

La fine dell’anno rappresenta un momento cruciale per fare dei bilanci, inclusi quelli economici, in un contesto di prezzi in continuo aumento.
L’incremento generalizzato dei costi che coinvolge quasi tutti i settori economici risulta, infatti, particolarmente evidente. Le cause principali sono la crisi pandemica e le recenti instabilità geopolitiche internazionali, con effetti diretti anche sulle assicurazioni.

L’Unione Nazionale dei Consumatori

Un articolo de “Il Sole 24 Ore”, dello scorso giugno, riporta un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati ISTAT del triennio 2021-2024.
Il report mostra l’impatto dell’inflazione sui prezzi di beni e servizi, stilando una classifica dei maggiori aumenti.
Tra le voci rilevanti anche per le spese scolastiche, i voli internazionali sono al primo posto, con un aumento del +132,3%. Seguono i voli nazionali (+55,1%), gli alberghi, motel e pensioni (+41,5%) e i pacchetti vacanza nazionali (+36,9%).

Federconsumatori

Ad agosto, Federconsumatori, sul proprio sito, ha evidenziato l’effetto economico per le famiglie relativo all’inizio del nuovo anno scolastico.
Il costo del materiale scolastico è aumentato in media del +6,6% rispetto al 2023, accompagnato da un rincaro del +18% sui libri di testo. Un aspetto importante, anche dal punto di vista assicurativo, riguarda i dispositivi tecnologici per la didattica. Questi ultimi hanno registrato un aumento medio di prezzo dell’8,5% rispetto all’anno precedente.
A queste spese si aggiunge il trasporto pubblico casa-scuola, con una spesa media annuale di 150 euro.
Infine, sempre secondo Federconsumatori, la spesa sanitaria familiare è cresciuta del 2% rispetto all’anno precedente.

Ufficio Studi CGIA – Mestre

Una ricerca di novembre dell’Ufficio Studi CGIA di Mestre ha rilevato dati interessanti sulle spese familiari.
Le famiglie spendono mediamente il 56% del loro budget per cibo, carburante e bollette, con picchi vicini al 60% nel Sud Italia. A queste spese, in qualche modo obbligatorie, si sommano quelle per: abbigliamento, sanità, istruzione, attività ricreative e servizi assicurativi, aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente.
Nonostante l’incidenza sia diminuita di un punto rispetto al 2022, gli oneri rimangono alti rispetto al periodo pre-pandemia.

IVASS

Difficile reperire un dato preciso relativo all’aumento delle polizze assicurative in tutti i rami danni. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), lo scorso 4 novembre ha pubblicato un comunicato relativo all’aumento per il ramo di Responsabilità Civile Auto. L’incremento, su base nazionale, in questo caso è pari al 6,8% con punte fino al 11% in alcune Provincie.

Le assicurazioni scolastiche integrative

Per quanto riguarda le assicurazioni scolastiche, non si rilevano significativi scostamenti economici.
Nessun incremento di premio è previsto, di norma, per le scuole con contratti poliennali. I contratti pluriennali, infatti, stabilizzano generalmente il premio per tutta la durata della convenzione.
È, tuttavia, ipotizzabile che, nel breve termine, l’incremento generalizzato dei costi si ripercuota sulle garanzie e possa necessariamente tradursi in un aumento del premio della polizza integrativa.

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Invalidità permanente: approvata la Tabella Unica Nazionale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato in via definitiva il Regolamento relativo alla Tabella Unica Nazionale (TUN). Questa norma introduce una tabella unica che definisce il valore pecuniario per ogni punto di invalidità, da 10 a 100 punti, integrando i coefficienti di variazione legati all’età del soggetto danneggiato.

Cosa prevede la TUN?

La TUN è stata elaborata in conformità con l’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La Tabella sarà adottata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica (DPR).
L’obiettivo principale del regolamento è quello di uniformare il sistema risarcitorio in Italia, con particolare attenzione alle lesioni gravi.
L’iniziativa, attesa da 18 anni, mira a superare le disomogeneità presenti nei sistemi tabellari utilizzati finora dai tribunali italiani, come quelli di Milano e Roma.
L’applicazione della TUN dovrebbe garantire una maggiore equità nei risarcimenti oltre a offrire una base uniforme per avvocati, giudici, medici legali e Compagnie assicurative.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, la TUN determinerà il valore economico di ogni punto di invalidità in relazione all’età del danneggiato.
I risarcimenti copriranno sia il danno biologico permanente sia quello temporaneo, e potranno includere gli eventuali aspetti morali.

Le micro-invalidità

Il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità tra 1 e 10 punti, regolamentato dall’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, non subisce variazioni.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo, gli importi risarcitori, vengono annualmente aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT.
Esattamente come per la TUN, l’importo del risarcimento si riduce con il crescere dell’età del soggetto danneggiato per ogni anno di età.

Le assicurazioni scolastiche

La TUN non si applica automaticamente ai risarcimenti legati alle polizze integrative scolastiche.
Le società assicuratrici specializzate che operano nella scuola infatti, di norma, adottano tabelle proprie per i danni da invalidità permanente. I massimali previsti nelle tabelle, sono rapportati al premio assicurativo erogato.
A fronte di premi contenuti, le società assicurative tendono a ridurre anche significativamente gli importi degli indennizzi. Spesso, utilizzano tabelle di parametrazione che, pur garantendo indennizzi fin dal primo punto, applicano riduzioni che possono superare il 90% anche rispetto alla TUN. Di conseguenza, i risarcimenti per i primi punti di invalidità, i più frequentemente interessati dagli infortuni scolastici, spesso potrebbero risultare inadeguati. Questo avviene nonostante l’offerta dell’assicurazione possa inizialmente sembrare vantaggiosa, grazie alla promessa di un massimale elevato per i casi di invalidità totale al 100%.

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Mancato pagamento del premio assicurativo

Sono un genitore rappresentante di classe. Ho raccolto le quote per il pagamento dell’assicurazione alunni della classe che rappresento, in un’unica soluzione, come previsto dalla scuola. La mamma di un alunno però si rifiuta di pagare la quota, cosa posso fare?

Il mancato pagamento del premio assicurativo da parte di alcune famiglie è un problema che, pur limitato a una stretta minoranza, potrebbe creare conseguenze complesse sia per le Istituzioni scolastiche sia per la tutela degli alunni.

Natura e obbligatorietà del premio assicurativo

Il premio assicurativo scolastico rappresenta una spesa anticipata dalla scuola per garantire la copertura assicurativa degli studenti. Tale spesa, esattamente come quella per i diari scolastici o per i viaggi di istruzione, dovrà essere successivamente rimborsata dalle famiglie. Le indicazioni ministeriali che sottolineano l’obbligatorietà del pagamento, sono anche supportate da un’interrogazione parlamentare che conferma la correttezza di questa misura. Tuttavia le scuole non dispongono del meccanismo giuridico coercitivo, come l’emissione di una cartella esattoriale, che possa imporre il pagamento alle famiglie.

Cause del mancato pagamento

Tre sono sostanzialmente le ragioni principali per cui alcune famiglie non versano il premio assicurativo.
Innanzitutto c’è una carenza culturale e informativa. Molte famiglie non comprendono appieno i benefici della polizza e i rischi economici derivanti dalla sua assenza.
In seconda istanza c’è un’errata percezione dei costi. Sebbene il premio assicurativo sia generalmente accessibile, può essere percepito come superfluo o non prioritario.
Da ultimo esiste il mito, avvalorato anche dalle fonti istituzionali delle coperture INAIL. Così come anche indicato nella circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, la tutela è operativa per tutte le attività scolastiche, ma si limitata tuttavia ai casi gravi che potrebbe quindi indurre alcune famiglie a ritenere superflua una polizza integrativa.

Conseguenze economiche

In caso di infortunio, anche lieve, in assenza dalla polizza assicurativa scolastica, i costi a carico delle famiglie potrebbero essere anche ingenti, soprattutto per le prestazioni mediche non coperte dal SSN, come ad esempio le prestazioni odontoiatriche o ortopediche.
Ma il mancato pagamento della polizza può esporre anche la scuola a una serie di rischi. Tra questi la Responsabilità Civile in caso di danni oppure le difficoltà amministrative nel garantire una copertura uniforme per tutti gli studenti.

Quali soluzioni

Per far fronte al mancato pagamento del premio di polizza da parte delle famiglie la maggior parte delle assicurazioni prevede una percentuale di tolleranza.
La percentuale consente di includere in copertura tutti gli studenti, indipendentemente dal pagamento, purché il numero di inadempienti non superi, di norma, il 5-10%. Tuttavia, tale tolleranza dovrebbe essere riservata solo ai casi di comprovata difficoltà economica.
Alcune scuole limitano l’accesso alle attività extracurricolari per gli alunni non coperti da assicurazione, come ad esempio le gite o i viaggi di istruzione. Questa misura, sebbene controversa, mira a ridurre il rischio legale e finanziario per l’istituto.
La vera chiave per affrontare il problema tuttavia sembra risiedere più in un’adeguata informazione che in misure coercitive. Le scuole potrebbero organizzare incontri con le famiglie, i comitati e le associazioni dei genitori per spiegare i vantaggi della polizza, anche fornendo simulazioni dei costi per gli incidenti non coperti.
Il mancato pagamento del premio assicurativo è un problema gestibile, ma richiede un approccio bilanciato che metta al centro la sicurezza e la tutela degli studenti. Le scuole, collaborando con le famiglie e gli enti assicurativi, possono implementare soluzioni che combinino informazione, flessibilità e responsabilità economica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.