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Infortunio a scuola: maxirisarcimento per uno studente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2175/2025 del 2 maggio, ha condannato la scuola a un maxirisarcimento, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Istituto. Lo riporta un articolo della sezione scuola, del sito web: Dailybest.it

Il fatto

L’episodio è accaduto, un istituto tecnico, nell’autunno di dodici anni fa.
Lo studente era stato chiamato dal docente al tavolo tecnico per verificare un esperimento. Durante il percorso, sembra che un compagno, lo avesse spinto accidentalmente. L’alunno ha inciampando tra i banchi, giudicati “troppo vicini”, ed è caduto a terra. Nella caduta la caviglia sinistra è rimasta incastrata nel piedistallo di un banco, provocando una frattura di tibia e perone. La guarigione ha richiesto un percorso riabilitativo complesso, durato più di un anno, con sessanta giorni di inabilità totale. A questi si sono aggiunti sedici mesi di inabilità parziale al 50%.
Il Tribunale di Napoli, cui aveva fatto ricorso la famiglia, aveva respinto la richiesta di risarcimento.
Secondo i giudici di primo grado, l’incidente era frutto di un caso fortuito non direttamente ascrivibile alla scuola. Per il tribunale, l’età degli studenti, allora diciassettenni, riduceva l’obbligo di vigilanza, inoltre, la spinta del compagno era stata considerata un evento imprevedibile e inevitabile.

La sentenza della Corte d’Appello

In modo completamente diverso si sono espressi i giudici d’appello, individuando precise violazioni normative a carico dell’Istituto scolastico.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, relativo all’edilizia scolastica, sono imposte dimensioni adeguate delle aule in base al numero di studenti. Al fine di evitare situazioni di affollamento pericoloso, le aule devono presentare spazi adeguati e arredi d’ingombro ridotti. Al contrario, nel caso in questione, i banchi erano disposti in duplice fila continua, senza “corridoi” di uscita intermedi.
Determinante è risultata anche la forma anomala dei piedi dei banchi, che terminavano “a uncino”. Questa caratteristica, contraria alla normativa che prevede montanti verticali, ha provocato l’incastro del piede dello studente durante la caduta e il grave danno conseguente.
Per i giudici, la scuola non aveva adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire l’incidente. Questa trascuratezza configura la responsabilità aggravata dell’Istituto, fondata sulla presunzione di culpa in vigilando. Il Tribunale ha sentenziato che l’obbligo di sicurezza impone cautele adeguate alle circostanze del caso concreto. Tra queste la prevedibilità dei rischi concreti legati ad arredi pericolosi o a infrastrutture inadeguate.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, quindi, condannato a risarcire 58.534 euro per danno biologico, ai quali si aggiungono 20.569,31 euro per le spese mediche documentate.
I giudici hanno anche respinto l’ipotesi di corresponsabilità dello studente, non rilevando alcun suo contributo all’accaduto. La Corte ha comunque escluso ulteriori risarcimenti per danno morale, ritenendo sufficiente l’importo tabellare per le sofferenze subite.

Il profilo assicurativo

Sarà la Compagnia assicurativa, con cui l’Istituto ho stipulato la polizza all’epoca del sinistro, a risarcire l’intero importo sollevando l’Amministrazione scolastica dal pagamento del danno. 
La vicenda conferma l’importanza, per le scuole, di disporre di una solida polizza di Responsabilità Civile.
Le coperture, oltre alle spese mediche dirette, tutelano l’Amministrazione da richieste risarcitorie per danni subiti da studenti durante le attività scolastiche. La polizza, infatti, garantisce non solo il ristoro ai danneggiati, ma evita anche gravi ripercussioni economiche sull’Ente Pubblico.
In un contesto in cui la giurisprudenza richiede sempre maggiore attenzione alla sicurezza, l’assicurazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e protezione.

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Docente cade in scooter: l’INAIL nega il risarcimento

Un docente del nostro Istituto rientrando a casa dalla scuola ha subito un infortunio grave mentre era a bordo del proprio scooter. L’Istituto ha aperto il sinistro sia con l’INAIL che con la polizza assicurativa integrativa della scuola. Qualche tempo dopo l’INAIL ci comunica che il sinistro è stato respinto poiché: «L’infortunio è attribuito al rischio elettivo». Di cosa si tratta? In questo caso anche la polizza scolastica non risarcirà il sinistro?

Tutti i lavoratori, secondo DPR 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati dall’INAIL contro gli infortuni accaduti sul lavoro o derivanti da esso. All’infortunio sono aggiunte le malattie professionali. Nella tutela dell’infortunio, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, è ricompreso l’infortunio in itinere.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, evidenziare che esistono delle limitazioni. Una di queste è il rischio elettivo che potrebbe essere rappresentato dal mancato utilizzo del mezzo pubblico.

Cos’è il Rischio Elettivo?

Il rischio elettivo è identificabile con un atto volontario, arbitrario e anomalo del lavoratore, senza legame diretto con le mansioni o le direttive ricevute.
In altre parole, si configura il rischio elettivo quando l’infortunio dipende da una scelta personale del lavoratore, senza legami con il lavoro o le istruzioni impartite.
Nei casi più estremi, è definito rischio elettivo quella condotta illogica, dettata da un impulso personale, che interrompe il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

L’utilizzo del mezzo proprio

L’utilizzo del mezzo proprio dunque, potrebbe configurarsi come rischio elettivo, sempre che per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro non sia indispensabile.
Per non ricadere nell’esclusione, sarà, quindi, opportuno valutare con attenzione sia gli orari di lavoro che quelli dei mezzi di trasporto pubblico.
Se l’uso del mezzo privato non è strettamente necessario per distanza o tempi, l’INAIL potrà negare il risarcimento in caso di incidente.
La giurisprudenza in questi casi è molto ampia. Su un aspetto, tuttavia, non sussiste alcun dubbio: non c’è rischio elettivo se l’evento si è verificato per necessità o per forza maggiore.

Il profilo assicurativo della polizza integrativa

Le polizze scolastiche integrative, di norma, non prevedono limitazioni in questo senso.
L’Assicuratore copre gli infortuni durante tutte attività scolastiche, anche accessorie, senza limiti di orario o relativamente al mezzo utilizzato in itinere.
Unica avvertenza è la puntuale verifica del pagamento della premio da parte del dipendente.

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Candeggina nella borraccia, studentessa in ospedale

Una studentessa di Avola, in provincia di Siracusa, è finita in ospedale dopo aver bevuto candeggina dalla propria borraccia. Lo riporta un articolo on-line, del giornale “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio sarebbe avvenuto dopo l’ora di educazione fisica, quando la ragazza, bevendo dalla propria borraccia, ha percepito un sapore insolito. La ragazza, subito dopo aver bevuto, ha accusato un malore.
I docenti e la Dirigente scolastica, immediatamente informati, hanno disposto che la studentessa fosse accompagnata all’ospedale “Di Maria” di Avola dai familiari. Qui i medici hanno disposto una lavanda gastrica precauzionale.
Fonti ospedaliere assicurano che la studentessa non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
Il fatto è stato comunque segnalato immediatamente ai carabinieri della compagnia di Noto.
Durante le prime verifiche, i gli inquirenti hanno trovato in Istituto una bottiglia di candeggina, probabilmente introdotta dall’esterno. La sostanza sarebbe stata versata da un compagno di scuola che, poco dopo, ha confessato di essere l’autore dello scherzo.
Le indagini restano tuttavia aperte per cercare di chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, valutando le eventuali responsabilità.

La responsabilità

Quando uno scherzo diventa pericoloso, smette di essere un gioco e può avere conseguenze anche gravi. A seconda delle conseguenze provocate può infatti comportare la responsabilità civile o penale dell’autore. Il rischio più frequente è quello di dover risarcire i danni subiti, configurandosi la Responsabilità Civile ai sensi dell’Art. 2050 del Codice. La norma, nei casi in cui un’attività pericolosa produca danni a terzi, impone al responsabile l’obbligo di risarcimento.
Trattandosi di minore la Responsabilità Civile grava sul soggetto preposto non solo alla vigilanza ma anche all’educazione. In questo senso, la recente giurisprudenza scolastica, tende sempre più a coinvolgere la famiglia proprio nel suo ruolo educativo (culpa in educando). Resta tuttavia onere dell’Istituto scolastico provare di aver adottato tutte le precauzioni nel caso specifico.
In casi particolarmente gravi, accanto al profilo civile, può emergere anche quello penale. L’evento infatti potrebbe integrare reati come lesioni personali, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale o minaccia ai sensi dell’Art. 612 dello stesso Codice. In questi casi, l’autore del gesto non solo ne risponde economicamente, ma rischia anche una condanna penale davanti al giudice.
In caso di reato, la responsabilità penale inizia a 14 anni. Al di sotto di quest’età il minore non è considerato imputabile e non può rispondere penalmente presupponendo l’incapacità di intendere e volere. Tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è valutata dal giudice caso per caso. In caso di minore la pena viene comunque diminuita rispetto a quella prevista per un adulto.

Il profilo assicurativo

In relazione all’infortunio, la polizza scolastica integrativa risarcisce tutte le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato.
L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto dalla famiglia della studentessa danneggiata. È bene premettere che ogni sinistro è a se stante non riassumibile in un’unica ipotesi e quindi passibile di interpretazioni differenti.
Se confermata la dinamica degli eventi, l’Assicuratore potrebbe negare il risarcimento. Il danno, per stessa ammissione dell’alunno che ha versato la candeggina nella borraccia, potrebbe configurare il dolo. Quest’aspetto, qualora venisse confermata l’impossibilità preventiva della scuola, potrebbe escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese.

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Cyberbullismo: genitori condannati a risarcire i danni causati dal figlio undicenne

Se un minore attua del cyberbullismo, pubblicando contenuti offensi o denigratori sui social, i genitori potrebbero essere condannati al risarcimento del danno. Lo riporta, sul proprio sito web, un articolo de “il Quotidiano del Molise”.

Il fatto

L’episodio nasce in Molise durante il trasporto scolastico. Un undicenne filma il coetaneo e pubblica su YouTube un contenuto accompagnato dalla didascalia: «bambino handicappato».
I genitori del minore ripreso, denunciano il fatto alle autorità, e la Polizia Postale accerta che l’account YouTube è proprio del minore. La famiglia dell’alunno disabile decide quindi di intentare un’azione legale, chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il tribunale di Campobasso ha stabilito, in primo grado, il riconoscimento al diritto al risarcimento. Per questo motivo la famiglia condannata decide di ricorrere in appello.

La sentenza del tribunale

La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 25 agosto scorso, ha confermato la responsabilità dei genitori del minore, accertata in primo grado, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
Secondo i giudici, il comportamento della famiglia nel fatto, evidenzia la colpa in educando e in vigilando, specie nell’uso degli strumenti digitali. Inoltre, secondo il tribunale, nessuna delle prove difensive è risultata idonea a dimostrare l’adozione di misure efficaci di controllo o restrizione. Al contrario, la difesa dei genitori si è limitata a ridimensionare i fatti, senza smentirli e senza una contestazione tempestiva. Tutto ciò ha rafforzato la presunzione di responsabilità.
Il tribunale ha ricordato che: « […] consegnare uno smartphone a un minore impone un’adeguata educazione sui rischi legati alla rete e ai social».
Per la Corte, dare a un minore un dispositivo connesso impone un dovere preciso ai genitori: educare all’uso consapevole della rete. I magistrati hanno evidenziato l’obbligo di spiegare i rischi della condivisione online, comprese le conseguenze potenzialmente gravi di un singolo click.
Secondo i giudici, i genitori devono anche predisporre limiti e restrizioni concrete, per ridurre i pericoli legati all’uso dello smartphone e dei social.
Per questi motivi i giudici hanno riconosciuto alla famiglia un danno patrimoniale pari 1.305,81 euro, corrispondente alle spese documentate per il sostegno psicologico. Al danno patrimoniale va aggiunto quello non patrimoniale, pari a 7.950,02 euro, a compensazione del disturbo post-traumatico subito dalla vittima.

Il profilo assicurativo

Un aspetto importante, unitamente alle azioni preventive ed educative, riguarda le polizze assicurative scolastiche e la loro capacità di coprire il cyberbullismo.
Nonostante l’aumento dei casi legati all’uso delle tecnologie digitali, molte polizze integrative sottoscritte dalle scuole, escludono i danni causati da molestie, intimidazioni o persecuzioni online.
Le assicurazioni non possono limitare il fenomeno ma, se previste tra le garanzie, garantiscono un risarcimento adeguato alle vittime in caso di danno accertato.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza

Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all’infortunio di uno studente durante l’educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito “Apps Avvocati”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.
La famiglia citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione alla luce della presunta responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell’istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “calciando un pallone” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.
Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento e regolarità della vigilanza prestata.
Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.

La sentenza del Tribunale

I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all’episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l’obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.
I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.
Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.
Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.
Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.
Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall’INAIL in caso di morte o invalidità permanente > al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l’infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.
Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall’Infortunio scolastico sono sempre garantite.
La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.
Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l’Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell’Istituto.

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Quattordicenne si toglie la vita: l’ombra del bullismo a scuola

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico un quattordicenne della Provincia di Latina s’è tolto la vita all’interno della propria abitazione. La causa sembra sia individuabile nei reiterati episodi di bullismo e vessazioni on-line perpetrati in ambiente scolastico. Lo riporta il sito di RaiNews.

Il fatto

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita l’11 settembre 2025, impiccandosi nella sua cameretta il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I genitori l’hanno trovato la mattina e a nulla sono valsi i soccorsi, allertati immediatamente.
Dalle dichiarazioni dei genitori e del fratello più grande, lo studente era oggetto di bullismo da anni.
In passato non erano mancate denunce e segnalazioni da parte della famiglia, ai vari istituti frequentati. Alle medie, al fine di sfuggire ai maltrattamenti, la famiglia aveva anche richiesto il trasferimento del ragazzo in altro Istituto. Tuttavia, la situazione s’era riproposta anche nel primo anno della scuola superiore.
«Era un bravo studente – afferma la madre, in un’intervista a “la Repubblica” – ma ultimamente diceva che la scuola non gli piaceva più».
La Dirigente dell’Istituto superiore dov’era iscritto lo studente respinge le accuse dei familiari, negando di aver ricevuto segnalazioni di bullismo. Smentite anche le illazioni sui docenti indifferenti. A detta della Dirigente, l’alunno frequentava lo sportello di ascolto psicologico senza che fossero emerse difficoltà tali da attivare i protocolli di emergenza.
Sulla vicenda è intervenuta la Procura di Cassino aprendo un’inchiesta che ipotizza l’istigazione al suicidio.
I carabinieri hanno sequestrato smartphone e computer del ragazzo e di alcuni coetanei, alla ricerca di episodi di cyberbullismo nelle chat e sui social.
Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto personalmente, ordinando due ispezioni negli Istituti dove il ragazzo ha frequentato le medie e le superiori.

Le responsabilità delle famiglie e della scuola

Due sono i profili di responsabilità ipotizzabili nella vicenda: la prima è quella delle famiglie dei compagni responsabili di eventuali azioni persecutorie. La giurisprudenza, in casi analoghi, ha individuato la “culpa in educando” della famiglia, colpevole di non aver impartito ai figli un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno, infatti, l’obbligo di «istruire ed educare la prole».
L’accusa, nei casi più gravi, potrebbe arrivare fino al reato di istigazione al suicidio, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
Anche la scuola potrebbe essere coinvolta direttamente nel procedimento. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi «dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Il docente ha sempre il dovere di controllo dell’attività dei minori. In caso di comportamento illecito, si potrebbe presupporre la sua culpa in vigilando, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Sull’Istituto grava quindi il compito di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.
L’Istituto potrà liberarsi dalla propria responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Il profilo assicurativo

È sempre opportuno ricordare che, come specificato dall’Art. 1900 del Codice Civile, l’Assicuratore non risarcisce il danno penale, ma esclusivamente il danno di natura civile.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe possibile, per la parte offesa, costituirsi parte civile all’interno del processo penale avviato contro l’autore del reato. L’assicuratore potrebbe quindi risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
In modo assolutamente analogo opera anche l’assicurazione scolastica integrativa. Ad esclusione del dolo e della colpa grave l’Assicuratore risarcirà il danno.
È bene, tuttavia, evidenziare come, ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludano i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo a scuola. Intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate anche attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali potrebbero non essere comprese dalle polizze.

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Nuove regole contro bullismo e cyberbullismo

Il 1° luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 99. Il provvedimento contiene le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in applicazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70.
In sede di presentazione, il Ministro Giuseppe Valditara ha chiarito gli scopi del decreto: informare i ragazzi sui rischi della rete e responsabilizzare e famiglie.

Gli obiettivi del decreto

La norma amplia ed estende le finalità previste dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Obiettivi che, già regolati dalla 70/2024, rafforzano ed estendono la protezione a ogni forma di violenza tra pari.
La strategia prevista segue un duplice percorso, da un lato la tutela delle vittime e, dall’altro, la responsabilizzazione dei colpevoli. L’acquisizione della consapevolezza da parte degli autori del gesto è prevista attraverso percorsi educativi e, laddove necessarie, misure correttive.
Le maggiori novità puntano sul sistema scolastico e sociale come leva preventiva, con misure concrete che promuovono educazione, consapevolezza e cultura della responsabilità tra studenti.

Il servizio Emergenza infanzia 114

Uno degli aspetti di rilievo è quanto previsto all’Art. 1, che prevede il potenziamento del servizio “Emergenza infanzia 114”.
Il servizio, che sarà operativo h24 su tutto il territorio nazionale, offrirà supporto psicologico giuridico e pedagogico ai minori vittime di violenze e ai loro familiari.
Una nuova app gratuita, associata al servizio, consentirà non solo la messaggistica istantanea ma, se concessa anche la geolocalizzazione. Tutto ciò renderà immediata la richiesta di aiuto, assicurando interventi rapidi e mirati su tutto il territorio nazionale.
I dati raccolti resteranno anonimi e saranno trasmessi ogni anno al Ministero dell’Istruzione per specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema. Un sito dedicato garantirà, inoltre, ampia diffusione e accesso al servizio.
Oltre a ciò, l’ISTAT, come previsto dall’Art. 2, effettuerà, sulla base dei dati raccolti, indagini periodiche su bullismo e cyberbullismo ogni due anni. Le analisi misureranno caratteristiche, fattori di rischio e conseguenze psicologiche sulle vittime. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, inoltre, attraverso una relazione annuale comunicherà lo stato delle misure e l’impatto nelle scuole.

Responsabilità dei genitori e contratti elettronici

L’Art. 3 del provvedimento annuncia l’aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259). Nei contratti di telefonia e internet sarà richiamato l’Art. 2048 del Codice Civile circa la responsabilità dei genitori per danni causati dai figli, anche on-line.
Saranno, infine, previste (Art. 4) campagne di sensibilizzazione sul tema, in accordo con la Presidenza del Consiglio, AGCOM e il Garante della Privacy.

Il profilo assicurativo

In relazione all’aspetto assicurativo, il ramo preso in considerazione è quello relativo alla responsabilità civile. Essa coinvolge non solo il minore capace di intendere e volere, ma si estende alla famiglia, per il cosiddetto culpa in vigilando ed educando.
La responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, secondo il quale esiste l’obbligo per il danneggiante di risarcire il danno.
A questo primo aspetto potrebbe, tuttavia, essere associata la responsabilità contrattuale tipica dell’Istituto che è tenuto a vigilare e prevenire tali condotte.
Gli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile prevedono, infatti, la responsabilità dei genitori e dei docenti che non sono riusciti a prevenire il danno.
Molte coperture, presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo attuate in ambiente scolastico.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, ben strutturata, non debba escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.

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Scuola condannata al 50% per mancata vigilanza

Interessante sentenza, quella del Tribunale civile di Bologna, in relazione all’infortunio di uno studente che si frattura nuovamente il braccio dopo la rimozione del gesso. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Negli ultimi mesi del 2020 un alunno di terza media, frequentante un Istituto di Bologna, si fratturava un braccio in un incidente domestico. L’esonero dall’attività di educazione motoria scolastica era previsto fino alla fine del 2020. Le indicazioni mediche prevedevano un’estensione per un periodo ragionevole, anche dopo la rimozione del gesso. In questi casi, infatti, l’attività fisica deve riprendere gradualmente, al fine di favorire il recupero ottimale dei tessuti e un rafforzamento muscolare mirato.
Ma, nel novembre 2020, lo studente si fratturò nuovamente lo stesso braccio durante una lezione di educazione motoria.
La docente aveva organizzato un’attività di Ultimate Frisbee nei giardini poco distanti dalla scuola.
L’alunno era precisamente informato del divieto a partecipare alle attività motorie, tuttavia, invece di limitarsi a osservare gli altri studenti, approfittando di un momento di distrazione della docente, decise autonomamente di parteciparvi.
La docente, impegnata nell’attività con gli altri alunni e in assenza di un collaboratore scolastico, avrebbe quindi omesso la necessaria vigilanza.
Per queste motivazioni la famiglia dello studente s’è rivolta al tribunale chiedendo un risarcimento di 15.000 euro.

La sentenza del tribunale

Il Tribunale civile di Bologna, con una sentenza depositata il 18 agosto scorso, ha accertato la responsabilità della scuola. Dal vincolo contrattuale, derivante dall’iscrizione dell’alunno all’Istituto, scaturisce direttamente l’obbligo di vigilanza, configurandosi la figura giuridica del cosiddetto “contatto sociale”.
La sentenza si fonda principalmente su due circostanze decisive: l’assenza ingiustificata del collaboratore scolastico all’uscita e la violazione del protocollo interno sulle attività esterne. La gestione contemporanea di ventidue studenti in ambiente aperto, osserva il giudice: «Richiedeva un controllo più attento, soprattutto considerando la condizione particolare dell’alunno esonerato».
La corte, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa, pari al 50%, in capo allo studente che ha volontariamente disatteso regole e prescrizioni mediche.
Il giudice ha stabilito, inoltre, una consulenza medico-legale finalizzata alla precisa quantificazione del danno, circoscritta esclusivamente all’aggravamento verificatosi rispetto alla frattura preesistente.
Dopo la consulenza tecnica, le parti coinvolte verranno convocate formalmente al fine di tentare un percorso di conciliazione stragiudiziale.

La responsabilità della scuola

Anche in questo caso, il giudice ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza scolastica. Gli istituti scolastici rispondono contrattualmente degli infortuni subiti dagli alunni, fermo restando che la vigilanza deve rispettare criteri di ragionevolezza.
L’obbligo di vigilanza, quindi, richiede valutazioni concrete, calibrate sull’età, sul livello di autonomia personale e sull’effettivo comportamento manifestato dagli studenti durante le attività educative.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica risarcisce tutte spese mediche derivanti anche nel caso di frattura recidiva, in quanto considerata come un nuovo evento o un’evoluzione del rischio.
Circa, invece, l’eventuale Invalidità Permanente, occorrerà attendere la perizia medico-legale. Solo attraverso questa l’Assicuratore potrà valutare la percentuale di aggravamento tra i due eventi.
Da ultimo, in relazione alla Responsabilità Civile, l’Assicuratore compenserà il danno nella percentuale di colpa stabilita dal giudice.

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Pulmino scolastico si ribalta: feriti lievi ma il veicolo è senza assicurazione

Il pulmino, di proprietà di una O.N.L.U.S., con a bordo 21 alunni e un’educatrice, si è ribaltato in una strada di Palermo, il veicolo era senza assicurazione. Oltre all’autista e alla donna sono rimasti feriti in modo lieve anche quattro studenti. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’inizio dello scorso mese di luglio su una stretta e scoscesa strada che collega il capoluogo siciliano a Monreale.
Il mezzo, un Fiat Ducato, era il secondo di un convoglio che stava riportando a casa i ragazzi al ritorno da una gita. Secondo i primissimi rilievi, pare che a causare l’incidente sia stato un guasto ai freni, che ha fatto ribaltare il veicolo su una fiancata.
I feriti, tutti, fortunatamente, in modo lieve, sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e portati in pronto soccorso per accertamenti.
Particolari critici sono emersi successivamente. Secondo le autorità il mezzo era sprovvisto di assicurazione e non era stato revisionato. Inoltre gli sportelli del veicolo, immatricolato nel 1997, erano tenuti chiusi con dei lacci. Le autorità hanno quindi sequestrato il mezzo. Al conducente sono state elevate multe dalla polizia municipale per l’assicurazione scaduta lo scorso a marzo e la revisione scaduta nel 2018.
A detta delle forze dell’ordine, sembra che anche l’altro veicolo presentasse analoghe problematicità.
Sanzioni per alcune migliaia di euro, sono state comminate al rappresentante legale dell’associazione, in qualità di proprietario del veicolo. Oltre alla mancata assicurazione e revisione, le autorità hanno anche rilevato la mancanza degli estintori, della cassetta del pronto soccorso e l’assenza delle uscite di sicurezza.
La O.N.L.U.S., proprietaria dei mezzi, gestisce una comunità alloggio dove sono accolti giovanissimi dai 6 ai 13 anni, affidati dal tribunale per i minorenni.

La responsabilità

Circolare senza un’assicurazione di Responsabilità Civile Auto (RCA) valida non è un reato, ma un grave illecito amministrativo previsto dall’Art. 193 del Codice della Strada.
L’infrazione comporta sanzioni economiche, fino a 3.464 euro e il sequestro del veicolo fino alla data di decorrenza della nuova assicurazione. In caso di incidente, il proprietario del veicolo resta obbligato a pagare i danni, anche se interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Anche circolare con la revisione scaduta non è un reato penale, ma costituisce un’infrazione amministrativa grave secondo l’Art. 80 del Codice della Strada. Oltre alla sanzione amministrativa, fino a 694 euro, è prevista la sospensione del veicolo dalla circolazione e il fermo amministrativo nel caso di reiterazione.
Il veicolo sospeso dalla circolazione potrà essere utilizzato solo per recarsi al centro autorizzato per effettuare la revisione.

Il profilo assicurativo

Com’è possibile intuire l’assenza di assicurazione o di revisione comportano problematicità considerevoli.
Oltre alle sanzioni amministrative previste, in caso di incidente, la mancanza di assicurazione obbliga il proprietario a risarcire il danno direttamente.
Ma anche la mancata revisione, in caso di incidente, potrebbe limitare o precludere il diritto al risarcimento.
Se l’incidente deriva, anche parzialmente, da un difetto rilevabile con la revisione, la Compagnia può rivalersi sul proprietario del veicolo. L’Assicuratore potrà quindi recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati sul patrimonio del proprietario.
Non ci sono dati ufficiali pubblici specifici sul numero esatto di Istituti scolastici italiani proprietari di autoveicoli. Un censimento di questo tipo non è tra le statistiche di routine fornite dal Ministero dell’Istruzione. La nostra esperienza diretta evidenzia, tuttavia, come un discreto numero di Istituti, specie quelli professionali, possiedano veicoli per la didattica o per servizio.
La rivalsa dell’Assicuratore potrebbe, se effettuata nei confronti di un Ente Pubblico, costituire il presupposto per un danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. In questo caso risulterebbe di grande utilità l’aver precedentemente stipulato una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.

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Mancata denuncia di sinistro: rischi, obblighi e responsabilità

Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

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