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Pullman contro un albero

Un pullman con a bordo una scolaresca si è schiantato contro un albero in una via del centro di Torino. A bordo del pullman si trovavano una cinquantina di alunni di scuola media che partecipavano a un progetto di scambio culturale con la Francia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio. A bordo del bus, proveniente da Avignone, erano presenti 56 persone, alunni italiani e francesi coi loro insegnanti.
Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente abbia perso il controllo del bus, invadendo la banchina alberata riservata al parcheggio. Il pullman sbandando, avrebbe urtando il marciapiede, travolgendo sette veicoli in sosta, un cartellone pubblicitario, un lampione e finendo la sua corsa contro un albero.
L’impatto ha provocato la caduta della pianta che s’è abbattuta sul pullman mandando in frantumi il parabrezza. Tra i cinque i feriti il più grave sembra essere l’autista del mezzo oltre a tre studenti, due italiani e un francese, un’insegnante.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo diversi mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco e varie unità della polizia locale.
Oltre al conducente, è stato ricoverato in ospedale uno studente in codice giallo, per un sospetto trauma cranico. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. L’autista è stato comunque sottoposto ad esami tossicologici.

La responsabilità

Sarà l’inchiesta a chiarire nel dettaglio come si è svolto l’incidente e a determinarne con esattezza le cause.
Gli investigatori stanno valutando ogni possibilità: dal malfunzionamento del veicolo, a una distrazione o malore del conducente. I residenti tuttavia sono più propensi a pensare che sia stato il cordolo divelto del marciapiede a causare l’incidente. «È pericoloso e l’abbiamo segnalato più volte» dice un residente del quartiere. «Io l’ho visto l’autobus – aggiunge – non andava forte, percorreva il viale a velocità normale. È stato quel cordolo mal messo che l’ha fatto sbandare, l’autista da lassù non poteva vederlo. Quel gradino è pericoloso, noi l’abbiamo ripetutamente detto».

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione stradale, l’Ente responsabile – come il Comune – può essere tenuto al risarcimento.
Il gestore ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo.
Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, deve dimostrare che la scarsa manutenzione ha causato l’incidente e che l’Ente non ha agito con diligenza. A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità solo dimostrando che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Nel caso venisse provata la responsabilità del Comune, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno. A sua volta il Comune potrà attivare la propria polizza assicurativa. L’assicurazione del Comune infatti copre la responsabilità civile per danni causati da situazioni di pericolo o difetti di manutenzione delle strade.
In modo assolutamente analogo anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire il danno, fermo restando il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

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Tragedia in gita muore docente

Grave incidente in provincia di Como. Un pullman di scolari al rientro da una gita tampona un camion: morta una docente, feriti l’autista e due alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì sulla pedemontana in prossimità di Lomazzo.
Il bus stava riportando a scuola un gruppo di alunni al ritorno da una gita scolastica al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como). Il mezzo ha tamponato un TIR che procedeva nella stessa direzione coinvolgendo anche altri quattro veicoli nell’incidente.
Nello scontro ha perso la vita una docente della scuola elementare di Cazzago Brabbia (Varese) che, sul bus, sedeva in prima fila, a fianco dell’autista. Grave anche il conducente, un sessantenne ricoverato con codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Varese. Non si contano feriti seri tra i 30 alunni trasportati che comunque, a titolo precauzionale, sono stati trasferiti negli ospedali della zona per accertamenti. Tutti, in serata comunque hanno potuto tornare a casa dai loro genitori.

La responsabilità

Saranno le indagini a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare le cause del tamponamento. Dal video delle telecamere di sicurezza, si vede il pullman, lanciato ad alta velocità, tamponare violentemente l’altro mezzo senza apparenti accenni di frenata.
Tutte le ipotesi sono aperte, da un guasto al motore a quello dei freni. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibilità che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno o addirittura un malore improvviso.
In via precauzionale la Procura di Como ha iscritto il conducente del pullman nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il profilo assicurativo

In caso di danno è la Compagnia assicuratrice del veicolo su cui è a bordo il danneggiato a dover risarcire il trasportato. Questo, a prescindere da chi ha causato l’incidente. È quanto prevede l’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso della docente morta nell’incidente sarà quindi l’Assicuratore dell’autobus a risarcire i danni ai familiari della vittima. Il risarcimento include sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, come quelli per la perdita del rapporto parentale.
È bene precisare che, nel caso di decesso sul lavoro, anche l’INAIL riconosce ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum.
La rendita INAIL erogata ai familiari del lavoratore deceduto tuttavia non si somma al risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa (RCA) del responsabile dell’incidente. I familiari possono ottenere quindi il risarcimento complessivo, ma le somme già erogate dall’INAIL devono essere detratte dal risarcimento dovuto dalla RCA.
Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento del docente deceduto a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio. La polizza infortunio, di norma prevede un indennizzo ai beneficiari indicati.

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Siringhe nel cortile scolastico

Due alunni di una scuola elementare fiorentina si sono punti con un ago utilizzato per un prelievo ematico. Lo strumento era stato abbandonato nel cortile della scuola. Lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

L’episodio risale al 14 maggio. Due alunni di una seconda classe elementare, che stavano giocando in cortile, avrebbero trovato un oggetto in plastica. L’oggetto trovato era dotato di un ago, simile a quelli usati per i prelievi di sangue e i due si sarebbero punti dopo averlo raccolto.
Allertate le docenti, queste hanno immediatamente avvisato le famiglie. I due bambini sono stati portati all’ospedale per i necessari accertamenti volti a escludere eventuali contagi trasmissibili tramite l’ago dell’oggetto toccato. Per escluder ogni possibile infezione saranno sottoposti a ripetuti controlli per diversi mesi.
«Sono basita e dispiaciuta» commenta la Dirigente. «L’area verde della scuola è protetta da un muro, ma confina con la strada e viene ripulita due volte alla settimana. Sto facendo la denuncia alla polizia contro ignoti, perché non è un oggetto che rientra in quelli usati a scuola».

La responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, non è mai completamente preventivabile né il rischio eliminabile in modo assoluto. Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico. La prevenzione è parte della corretta valutazione del rischio e implica l’adozione di appropriate misure per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà quindi prevederne la corretta gestione.
In linea assolutamente generale, la responsabilità per un infortunio accaduto a scuola ricade sul Dirigente in qualità di datore di lavoro. Il Dirigente è infatti tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica degli studenti e degli operatori scolastici.
Tuttavia, è possibile liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un “caso fortuito”, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile.
In ambito giuridico, la responsabilità può essere soggettiva o oggettiva.
Nel primo caso è basata sulla colpa, o il dolo, di uno specifico soggetto. Nel secondo caso, come quello relativo ai beni in custodia (Art. 2051 del Codice Civile) è indipendente. Il custode potrebbe essere ritenuto responsabile anche in assenza di colpa o dolo.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa anche l’eventuale danno biologico patito dallo studente presente in Istituto.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela questo tipo di infortunio.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
È importante sottolineare che i massimali di risarcimento relativi alla polizza integrativa, sono esclusivamente quelli riportati nelle tabelle allegate al contratto.

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Gita scolastica: pullman vandalizzato

Un interessante spunto di riflessione è quello offerto da un articolo del quotidiano “il Giorno” in relazione a un pullman vandalizzato, a detta del proprietario, durante una gita scolastica. «Ce l’ho più con i docenti accompagnatori che con i ragazzini», avrebbe dichiarato il titolare dell’impresa di trasporti.

Il fatto

L’impresa della provincia di Sondrio, il mese scorso, s’era aggiudicata l’appalto di un Istituto comprensivo di un’altra Provincia, per una gita scolastica a Milano.
Al rientro dalla gita, il noleggiatore afferma d’aver trovato il pullman, vandalizzato e colmo di sporcizia. Oltre all’immondizia, l’impresa denuncia uno schienale ed un poggiapiedi spaccati. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto.
«A seguito di istruttoria interna, non sono chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione – risponde il Dirigente. L’istituzione scolastica quindi declina ogni responsabilità rispetto a quanto da voi indicato con preventivo allegato alla comunicazione».
La risposta ha lasciato il titolare dell’impresa sconcertato e amareggiato. «Mi sono sentito preso in giro – dichiara – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. Il veicolo era nuovissimo, immatricolato a inizio 2024 e valutato oltre 275mila euro. Il danneggiamento ai sedili e poggiapiedi, hanno richiesto migliaia di euro».
«Ormai cerchiamo di prendere il meno possibile questo tipo di impegni, perché è un disastro – prosegue il noleggiatore. É vero che non tutte le situazioni sono uguali, ma molto dipende dagli accompagnatori, se tante le volte in cui ci troviamo con notevoli danni».

La responsabilità

L’Art. 2043 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità extracontrattuale. La norma recita: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
L’obbligo di risarcimento del danno causato a terzi, vale sia nel caso di intenzionalità (dolo) che di colpa, ovvero causato da negligenza, imprudenza, imperizia.
Ai sensi della norma, tuttavia è il danneggiato che deve tuttavia fornire la prova concreta e certa del danno subito. In particolare, dovrà dimostrare: l’esistenza del danno, ovvero d’aver subito una lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danneggiato dovrà inoltre quantificare l’entità del danno, ovvero il costo del risarcimento necessario per ripristinare la situazione preesistente.
La prova del danno diventa quindi l’elemento cruciale per la tutela dei diritti dei danneggiati in sede civile.

Il regolamento viaggi

In ambito scolastico, i casi come quello descritto non sono insoliti. Tuttavia, esistono casi in cui il noleggiatore danneggiato chieda, e a volte ottenga, un risarcimento senza dimostrare la responsabilità del danneggiante. Non sempre accade così e quindi non possiamo ragionevolmente esprimere un giudizio.
Ovviare al problema, tutelando gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti, è comunque relativamente semplice. La procedura dovrebbe essere inserita all’interno del Regolamento Viaggi dell’Istituto. All’arrivo del mezzo il docente accompagnatore, insieme all’autista, dovrebbero effettuare una rapida ricognizione del mezzo. Nel caso fossero evidenziate delle anomalie, le stesse devono venire verbalizzate ed eventualmente fotografate. Alla fine del viaggio si ripeterà lo stesso controllo.
Nulla vieta che, in assenza di questo protocollo all’interno del Regolamento Viaggi, analoga procedura venga messa in atto dal noleggiatore.
Questa prassi permetterà sia al noleggiatore che alla scuola di verificare con certezza l’esistenza, pregressa o successiva al servizio, di eventuali danni.

Il profilo assicurativo

Di norma le scuole stipulano una polizza di Responsabilità Civile con l’assicurazione integrativa. La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime tuttavia i soggetti coinvolti, dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte.
L’Amministrazione scolastica deve rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni durante ogni attività.
Dovrà inoltre tutelare i beni di proprietà di terzi concessi in uso, come in questo caso.
La polizza assicurativa, nel caso di danno colposo esclude la rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.

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Studente ferito in PCTO

Indagini della Procura di Rieti e sanzioni per oltre 10.000 euro. Sono solo i primi effetti dell’infortunio sul lavoro che nello scorso febbraio ha visto coinvolto uno studente 17enne impegnato in un PCTO. Lo riporta un articolo di cronaca dell’ANSA.

Il fatto

Lo scorso 27 febbraio, lo studente era rimasto gravemente ferito mentre stava partecipando a un progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Durante lo svolgimento dell’attività pratica, il ragazzo aveva subìto gravi lesioni all’avambraccio sinistro. Un guanto che indossava sarebbe stato “catturato” dal tornio e ha trascinato il braccio provocando una serie di fratture multiple.
Sembra inoltre che non siano stato allertato immediatamente il 118. L’alunno sanguinante, con il solo aiuto d’un compagno, giunto in strada, attese l’arrivo del padre che lo avrebbe trasportato in auto al pronto soccorso.
La gravità delle lesioni ha richiesto un primo intervento chirurgico urgente e altri tre in tempi successivi.
Lo studente dovrà comunque affrontare nei prossimi giorni un ennesimo delicato intervento chirurgico, necessario per recuperare il completo uso del braccio.
Contestualmente la Procura di Rieti avviò un’inchiesta delegando gli accertamenti ai carabinieri al fine di definire eventuali responsabilità nell’evento.
I primi accertamenti hanno evidenziato numerose omissioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dell’azienda meccanica. Le autorità stanno anche accertando il possibile coinvolgimento dell’Istituto scolastico nella progettazione dell’attività.
Le indagini della Procura hanno portato i primi indagati e le sanzioni amministrative per gravi violazioni della normativa antinfortunistica, per oltre 10mila euro.

La responsabilità

I titolari dell’azienda risultano attualmente segnalati alla Procura della Repubblica per presunte responsabilità connesse al reato di lesioni personali colpose gravi.
Secondo quanto emerge dalle indagini, le responsabilità sarebbero aggravate dalla violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
Il contesto dell’infortunio denunciato presentava gravi carenze strutturali e organizzative, tali da compromettere le condizioni minime di sicurezza richieste per attività lavorative.
Lo studente inoltre operava in un ambiente privo dei necessari presidi di tutela professionale. Tra le criticità riscontrate figurano l’assenza di misure di prevenzione efficaci, una formazione specifica inadeguata e la mancata supervisione durante l’esecuzione delle mansioni affidategli.
In particolare, l’assenza di un tutor designato nel momento dell’accaduto avrebbe determinato una condizione di rischio non conforme ai protocolli per studenti impiegati in PCTO.

Il profilo assicurativo

Per la loro intrinseca potenziale rischiosità, le attività di PCTO rientrano sempre nella copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL, a tutela degli studenti coinvolti.
L’INAIL, tramite la Circolare del 21 novembre 2016, n. 44, chiarisce che i PCTO sono equiparabili alle attività svolte dai lavoratori aziendali. Pertanto, ogni incidente che avviene durante i PCTO è considerato indennizzabile secondo le normative vigenti.
L’INAIL tuttavia riconosce le prestazioni economiche esclusivamente nei casi di decesso oppure invalidità permanente accertata pari o superiore al sei per cento. Non sono previsti ulteriori risarcimenti oltre quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di coperture supplementari specificamente sottoscritte da parte degli istituti scolastici.
Per questi motivi le scuole generalmente attivano assicurazioni aggiuntive che includono anche le attività di PCTO, così da garantire maggiore protezione agli studenti durante tali esperienze.
Una buona polizza integrativa dovrebbe prevedere coperture pensate per integrare ciò che l’INAIL non garantisce, sia economicamente che sotto il profilo medico-legale. Il risarcimento, di norma, considera sia i danni fisici permanenti sia quelli psicofisici, riconoscendo un indennizzo congruo in relazione alla gravità dell’infortunio.
La polizza integrativa inoltre nel ramo di Responsabilità Civile, tiene indenne l’Istituto nel caso venisse accertata una responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

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Studente aggredisce docenti a Torino

Il 30 aprile scorso, un alunno 17enne ha aggredito due docenti di un Istituto Superiore di Torino, mandandone uno al Pronto Soccorso. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Stampa”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, durante l’intervallo di pausa delle lezioni, all’interno di un Istituto tecnico.
Dalle prime ricostruzioni sembra che per prima sia stata colpita una docente, il secondo insegnante è stato coinvolto nel tentativo di difendere la collega.
I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari, tuttavia, sembra che l’alunno sia un ragazzo “difficile”, già raggiunto da un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari.
L’alunno sarebbe stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, ma avrebbe continuato a entrare nell’Istituto durante le ore pomeridiane.
Rimproverato dai docenti nel tentativo di entrare a scuola, li avrebbe aggrediti e la violenza sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne dell’istituto.
Il docente, trasportato in ospedale, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato; analoga decisione è stata presa dalla collega coinvolta nell’episodio.
Gli agenti sono giunti a scuola dopo l’allarme lanciato dalla dirigenza, all’arrivo della pattuglia, però, lo studente aveva già abbandonato l’edificio.

I provvedimenti del Ministero

L’episodio segue di pochissime ore il Consiglio dei ministri impegnato a deliberare una stretta relativa al comportamento di studenti e genitori verso gli insegnanti.
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato pene più severe per chi aggredisce il personale scolastico: in caso di violenza si rischia anche l’arresto.
La legge, come riporta un articolo dell’ANSA, si applicherà solo ai maggiorenni, coinvolgendo quindi solo gli studenti 18enni e i genitori.
Sarà introdotta l’aggravante per il reato di lesioni personali e se la vittima è un docente o un dirigente scolastico, le pene aumentano. La condanna passa da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni.
«Il personale scolastico – ha commentato il ministro – dopo quello sanitario è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione. L’aumento è stato impressionante soprattutto da parte dei genitori. Fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori che picchiano i docenti».
Sempre in relazione all’aspetto disciplinare, il Consiglio dei ministri ha varato nuove regole anche sul voto di condotta degli studenti. In questo caso, le sanzioni diventano più severe: il 5 in condotta porterà alla bocciatura automatica, con il 6 sarà previsto un esame di riparazione.
Il Disegno di Legge relativo al voto in condotta era già stato approvato il 1° ottobre 2024, ma perché fosse reso attuativo occorreva la modifica regolamentare. Il provvedimento dovrebbe diventare esecutivo all’inizio del prossimo anno scolastico.
Infine, la sospensione fino a 2 giorni non comporterà più l’allontanamento da scuola, al posto della sospensione ci saranno ore aggiuntive di permanenza a scuola. Per le sospensioni tra 3 e 15 giorni, invece, saranno previste attività socialmente utili. «Viene prevista più scuola e non meno scuola per chi fa il bullo o in generale si comporta male» ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione.

Il profilo di responsabilità e quello assicurativo

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, apparirebbe indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto, seppure non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, anche se con pena ridotta.
L’assicurazione non copre la responsabilità penale, né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dai docenti, fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore.

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Studente collassa dopo uno spinello

Uno studente di un Istituto superiore a Lonato del Garda (BS) è collassato in classe dopo aver fumato uno spinello. Lo riporta un articolo di “BresciaToday”.

Il fatto

L’episodio è avvenuto mercoledì 16 aprile, nella tarda mattinata.
Secondo la ricostruzione, il giovane s’era incontrato con alcuni amici in una piazza poco distante dall’Istituto. Lì avrebbero consumato dell’hashish, pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Rientrato in classe, il sedicenne ha cominciato a sentirsi male e, nel giro di pochi minuti, è svenuto davanti ai compagni e all’insegnante.
Allertati immediatamente i soccorsi, un’ambulanza ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Desenzano del Garda. Fortunatamente, già durante il tragitto, il ragazzo si è ripreso, al momento del ricovero, infatti, le sue condizioni erano ormai stabili.
I carabinieri hanno tuttavia aperto un’indagine sull’episodio per capire se l’hashish fosse stato in qualche modo alterato o contaminato. Non si escludono neanche ulteriori verifiche all’interno del giro di conoscenze del giovane.

Detenzione e uso di stupefacenti

Il traffico e il consumo delle sostanze illegali è regolamentato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico sugli Stupefacenti. La legge stabilisce una netta distinzione tra la detenzione di droghe per uso personale e la detenzione finalizzata allo spaccio. Le conseguenti sanzioni, anche penali, variano sensibilmente a seconda della classificazione del reato.
La detenzione di stupefacenti per uso personale è sempre vietata, ma prevede, oltre al sequestro della sostanza, solo delle sanzioni amministrative. Tra queste la sospensione della patente oppure l’obbligo di iscriversi a una comunità di recupero per tossicodipendenti.
Lo spaccio di stupefacenti, al contrario, è considerato un grave reato. Lo spaccio si configura quando una persona detiene droga con l’intenzione di cederla o venderla a terzi. Le pene per il reato di spaccio variano a seconda della quantità e della tipologia di sostanza e possono arrivare all’arresto, oltre alle sanzioni. Sono previste, inoltre, delle aggravanti nel caso di recidiva o se lo spaccio avviene in prossimità di scuole o luoghi frequentati da minori.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni scolastiche integrative non risarciscono mai le sanzioni. Di norma, sono esclusi anche i danni, causati o subiti, dal soggetto sotto l’effetto di droghe, sostanze psicotrope o psicoattive.
Le migliori formule possono prevedere, tuttavia, le spese mediche di primo soccorso come quelle legate al trasporto in ospedale e il pronto soccorso.
Nel caso in cui il soggetto, in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di droghe, causasse un danno, l’assicurazione potrebbe non rimborsarlo. In alcuni casi potrebbe rimborsare il danno solo in parte, e successivamente rivalersi sul responsabile per il rimborso di quanto ha erogato.

Se vuoi avere maggiori informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative scolastiche, nei casi di consumo di stupefacenti, contattaci qui.

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Studentessa muore sul traghetto

Una studentessa toscana muore sul traghetto diretto a Palermo, durante un Viaggio di Istruzione. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

La ragazza 19enne, alunna di un istituto superiore di Grosseto, insieme ai compagni s’era imbarcata a Napoli sul traghetto che avrebbe dovuta portarla a Palermo.
Secondo le prime testimonianze, la studentessa s’è sentita male mentre si trovava sulla nave. La ragazza si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata in cabina. A dare l’allarme sono stati i compagni.
Il personale del 118 ha raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli con una motovedetta della Guardia costiera.
Vani i tentativi di salvare la giovane, che è morta poco dopo. L’ipotesi più accreditata è che sia stata stroncata da un infarto.
La gita è stata annullata; i docenti e i compagni di classe sono stati ascoltati dalla Capitaneria di Porto, come persone informate sui fatti. In possesso dell’alunna sono stati trovati farmaci normalmente portati con sé da chi viaggia, come aspirine e antinfiammatori. Sarà comunque l’esame tossicologico sul corpo della ragazza a escludere eventuali connessioni con l’evento. Tra gli effetti personali messi sotto sequestro dagli investigatori, anche il cellulare della giovane.

Morte cardiaca improvvisa (MCI)

In Italia, le malattie ischemiche del cuore, che comprendono anche gli infarti del miocardio, sono una delle principali cause di morte.
Il convegno organizzato dall’Osservatorio Malattie Rare nel 2023, evidenzia come, ogni anno, 1.000 persone under 35 restino vittima di Morte Cardiaca Improvvisa. La MCI è la causa prevalente di morte improvvisa nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti. La morte è spesso la manifestazione di una patologia sottostante e fino ad allora ignorata, che rimane senza una diagnosi certa.
Le principali cause di MCI nei giovani sono: cardiomiopatie, miocarditi, malattie valvolari, aterosclerosi e anomalie delle coronarie. Inoltre, un’elevata percentuale di casi, in cui il cuore è strutturalmente normale, suggeriscono che la causa della morte sia su base genetica.
Il cardiologo Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha segnalato, in un’intervista a “il Messaggero” del settembre 2024, un preoccupante aumento degli infarti giovanili. In Italia si è passati da circa 5000 a oltre 6000 casi, registrando un incremento vicino al 20% tra i giovani colpiti.
Le cause andrebbero cercate nel modificato stile di vita, inoltre, diversi studi clinici dimostrano come i processi legati al COVID, possano favorire il danno cardiovascolare.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica integrativa, di norma, non risarcisce il caso morte negli eventi come quello in questione. Il decesso, infatti, con tutta probabilità, è stato causato da una patologia pregressa.
Sono, invece, garantite le spese mediche di primo soccorso come quelle legate al trasporto in ospedale e il pronto soccorso. Sono altresì garantite le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso fino a quello di residenza.

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Omissione di soccorso

Una docente potrebbe essere accusata per omissione di soccorso avendo negato pronto intervento e farmaci a uno studente colto da una reazione allergica in classe. Lo riporta un articolo della cronaca leccese de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio si sarebbe verificato in un Istituto Superiore della Provincia di Lecce durante una normale mattinata di lezione. Secondo la versione del ragazzo coinvolto, i fatti sarebbero avvenuti all’inizio della seconda ora.
Lo studente avrebbe notato una reazione cutanea improvvisa, con comparsa di pomfi biancastri sulle braccia e sensazione di forte prurito. Non era la prima volta che lo studente manifestava questo tipo di sintomi: nello zaino, infatti, custodiva un corticosteroide e un antistaminico da usare in caso di emergenza.
I collaboratori scolastici si sarebbero anche offerti di intervenire con la cassetta di pronto soccorso presente nell’istituto. Tuttavia, secondo quanto riferito dallo studente, la docente presente avrebbe impedito qualsiasi forma di assistenza.
La donna non solo avrebbe bloccato l’intervento, ma anche vietato al ragazzo di assumere i farmaci portati da casa.
A quel punto, il giovane avrebbe telefonato alla madre per informarla della situazione. La docente avrebbe, tuttavia, interrotto la chiamata, minacciando una nota disciplinare per uso non autorizzato del cellulare. Solo dopo alcuni minuti sarebbe stato allertato il servizio di emergenza medica tramite il 118.
Il personale sanitario, una volta giunto a scuola, ha preso in carico il ragazzo e somministrato le cure adeguate. La reazione allergica, nel frattempo peggiorata, sarebbe poi rientrata grazie al trattamento medico.
Lo studente ha segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione, all’USR Puglia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.

La responsabilità

L’Art. 593 del Codice Penale stabilisce che è reato non prestare soccorso o non avvisare immediatamente l’Autorità di una situazione pericolosa.
Quando ci si trova davanti a una persona in pericolo, nasce l’obbligo di agire immediatamente per prevenire danni reali o potenziali legati alla situazione concreta. Potrebbe, inoltre, essere considerata un’aggravante impedire che altri possano intervenire per prestare soccorso.
Alla responsabilità penale potrebbe essere ancora aggiunta quella civile, legata alla vigilanza delle persone in custodia, che discende direttamente dall’iscrizione dell’alunno a scuola.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale, motivo per cui una persona non può essere punita per reati commessi da altri. Ne deriva che la responsabilità penale e le sanzioni derivanti, non possono essere trasferite all’Assicuratore.
In caso di sinistro, tuttavia, la polizza scolastica integrativa potrebbe risarcire il danno fisico e/o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo o colpa grave, all’Assicuratore è comunque fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Lo studente, per ottenere un eventuale risarcimento, dovrà, ad ogni modo, dimostrare il legame (nesso causale) tra il danno subito e il comportamento della docente. Il danno, inoltre, va sempre provato attraverso adeguata certificazione medica.

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Crolla una finestra, insegnante ferita

Un insegnante è rimasta ferita dal crollo di una finestra in un’aula. È successo in un Istituto Comprensivo di Pinerolo, in Provincia di Torino. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Stampa”.

Il fatto

Una docente di una scuola primaria di Pinerolo, è stata colpita in testa da una finestra mentre cercava di aprirla. Secondo le prime informazioni l’insegnante non ha riportato gravi conseguenze, tuttavia i sanitari del 118 accorsi sul posta l’hanno trasferita all’ospedale “Agnelli” di Pinerolo per gli accertamenti necessari.
Nessuno degli alunni presenti è stato coinvolto nell’incidente.
«Purtroppo quella finestra – afferma la Dirigente Scolastica – era già stata oggetto di una mi segnalazione al comune di Pinerolo. Erano intervenuti gli operai e sembrava che tutto si fosse risolto ma così non è stato».

La responsabilità

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta l’aspetto relativo alla fornitura e manutenzione degli immobili scolastici da parte dell’Ente locale proprietario. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”. In caso di danno provocato a terzi per mancata o carente manutenzione, sarà l’Ente Locale proprietario a doverne rispondere civilmente. L’Ente proprietario dell’immobile potrà essere esonerato da colpa solo qualora riuscisse a provare la fortuità dell’evento.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile infatti, grava sul Dirigente scolastico la verifica di eventuali anomalie e la messa in sicurezza della struttura interessata.
Il Dirigente scolastico è tenuto inoltre alla tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.

Il profilo assicurativo

Il docente, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche derivanti dal sinistro. Tra queste il danno biologico, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Occorre tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente compresa tra il 6° il 16° punto percentuale. Al di sopra di questo limite è prevista una rendita.
A questo primo indennizzo, qualora la docente avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore. La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.
In caso di responsabilità di terzi, all’Assicuratore è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.