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La proroga dei contratti pubblici

In questi mesi alcune scuole ci stanno chiarimenti in relazione alla possibilità di proroga dei contratti pubblici. Il riferimento specifico riguarda i contratti di noleggio (es.: fotocopiatrici, strumenti informatici, ecc.) e alle concessioni (es.: servizi di piccola ristorazione, bar, distributori automatici). E’ possibile effettuare una proroga soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica in atto?

La proroga è un istituto di carattere eccezionale

A questo quesito risponde la Deliberazione 8 ottobre 2020 n. 124/2020 della Corte di Conti, Sezione di controllo Siciliana: “La proroga del contratto è un istituto di carattere eccezionale, che non può essere utilizzato fuori dai casi e i limiti previsti dalle singole norme. In mancanza di una regola che legittimi l’applicazione generale di questo istituto, la preferenza deve essere per istituti che  risultino compatibili con i principi a tutela della concorrenza. […] La preferenza espressa dal legislatore va verso istituti che preservano e risultano compatibili con i principi a tutela della concorrenza, mentre la proroga resta sempre un istituto di carattere eccezionale”.

La differenza tra proroga e rinnovo

Rinnovo e proroga sono strumenti tesi ad estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto finalizzati ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Comunque, sono istituti che costituiscono un’eccezione al principio d’immodificabilità del contratto.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, prevede due istituti specifici la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.
La differenza tra proroga e rinnovo è determinata dalla scadenza contrattuale. Nel primo caso viene spostata in avanti, quando il contratto non è ancora scaduto. Nel secondo caso, il contratto, ormai scaduto, viene rinnovato con una nuova manifestazione di volontà.

Il limite temporale della proroga

Il legislatore, benché la preveda all’interno del Codice (Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), non guarda con favore a quest’aspetto. Prevede infatti che l’eventuale proroga debba essere prevista nei documenti iniziali di gara, sia motivata, e sia: “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.
Già il comma 2 dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 si era occupato della proroga, disciplinando in via transitoria che “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi […]”.
Più recentemente la giustizia amministrativa, con riferimento alla durata del periodo oggetto di proroga tecnica ha osservato come quest’ultima dovrà: “[…] avere la durata strettamente necessaria per l’espletamento della gara volta all’affidamento della sua concessione, non potendosi ex ante fissare una data lontana nel tempo, che presumibilmente supera la chiusura della gara medesima, in violazione del necessario obbligo di affidamento solo a seguito di procedura selettiva comparativa” (TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 9784).
Anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) guarda alla proroga tecnica in modo sfavorevole, ritenendola “un ammortizzatore di inefficienze di programmazione […] che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara” (comunicato del 18 novembre 2019).

Divieto di tacito rinnovo e di rinnovo espresso

Nella Pubblica Amministrazione resta quindi vietato il rinnovo tacito o espresso.
L’avvento della pandemia di Covid-19 ha, in qualche modo, cambiato lo scenario, accelerando e snellendo alcune procedure in attesa dell’aggiornamento complessivo del Codice dei contratti.
Ai decreti semplificazione si aggiunge un ulteriore meccanismo, illustrato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019. Il Giudice amministrativo ha ritenuto infatti che, in assenza dei presupposti di operatività della norma eccezionale sulla proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. (c), qualora la: “necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice […]. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Le normative emergenziali legate alla pandemia

L’introduzione quindi delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia, rende possibile il ricorso alla proroga dei contratti pubblici. Il riferimento è contenuto nell’art. 106 comma 1 lett. c) n.1.
Anche il Vademecum dell’A.N.A.C del 22 aprile 2020, al punto 9, evidenzia come, in taluni casi, non è necessario indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ulteriore soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto. È tuttavia bene evidenziare l’importanza dell’onere motivazionale. In questo caso infatti: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Da ultimo è bene evidenziare che la situazione di urgenza, connessa alla crisi da COVID-19, non legittima la Stazione appaltante all’applicazione generalizzata della proroga.

Se desideri maggiori informazioni circa la proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Buon nuovo anno scolastico!

Il prossimo 13 settembre inizierà la riapertura degli Istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.
I due anni passati, per le scuole, sono stati particolarmente impegnativi sotto il profilo sanitario e organizzativo.
Vogliamo quindi augurare a tutti gli studenti e agli operatori scolastici un nuovo anno scolastico più sereno in cui gli impegni si concentrino esclusivamente nella crescita culturale ed educativa tipica del percorso scolastico.
Con settembre, dopo la pause estiva, ricomincerà anche la nostra attività di consulenza indiretta attraverso i nostri canali telematici.
Settimanalmente, da queste pagine, proporremo approfondimenti connessi alle assicurazioni scolastiche.
Mensilmente le nostre scuole clienti riceveranno, attraverso il servizio di newsletter, la raccolta degli articoli che hanno riscontrato maggior interesse.
Qualora foste interessati all’iscrizione alla nostra newsletter potrete iscrivervi gratuitamente cliccando QUI

Buon lavoro a tutti noi!

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Buone vacanze 2021!

L’anno scolastico appena concluso, è stato un anno complesso e quello che ci aspetta non sembra essere da meno.

Per questo motivo cogliamo l’occasione per augurarvi delle buone vacanze ringraziandovi per l’impegno profuso e la dedizione che da sempre dimostrate anche nei momenti più faticosi.

In questo mese di agosto sospenderemo l’aggiornamento delle news settimanali. Tuttavia per tutte le eventuali necessità informative i nostri uffici resteranno aperti anche nel mese di agosto mantenendo gli orari consueti.

Restiamo a vostra completa disposizione ai nostri recapiti usuali:
Tel.: 045 7040108
Mail: info@abint.it
oppure sul nostro sito: www.scuolabroker.it

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La scuola al centro del nostro progetto

Mettere la scuola al centro del nostro progetto: questo è stato da sempre il nostro obiettivo.
Mettere la scuola al centro non è un modo di dire ma di pensare, gestire, progettare e strutturare.

La prevenzione del rischio scolastico

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, l’attenzione nella prevenzione del rischio è cresciuta in modo esponenziale in tutti i campi.
Al contrario non proporzionalmente è cresciuta la percezione del valore del servizio assicurativo, finalizzato al rimborso di un danno eventuale.
In troppi casi, anche la scuola segue questa tendenza.
Fino agli anni ’70 l’assicurazione del rischio scolastico era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). L’INAIL tuttavia considera gli studenti dei lavoratori particolari, tutelati solo in alcune attività. Solo negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico.
Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.

L’evoluzione dello schema educativo

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, nel corso degli anni ha subito costanti evoluzioni. Il progresso delle tecniche di insegnamento e l’esternalizzazione dei processi formativi, ha obbligato le società assicuratrici ad aggiornare la qualità e la quantità delle tutele. Le attività di alternanza, i trasferimenti, gli scambi culturali, che contraddistinguono il modello di scuola che conosciamo oggi, obbligano a ripensare al progetto assicurativo.

La funzione del broker assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo. Nel settore privato, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola invece l’intervento del consulente è inteso più a razionalizzare e a sovraintendere le procedure selettive piuttosto che la gestione complessiva del rischio.

La percezione del rischio

La stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio. Conseguentemente, l’attività del Broker è spesso relegata ad approntare una procedura amministrativamente corretta.
Molti Dirigenti Scolastici, tra formazione e seminari, conosce il problema per lo meno sotto l’aspetto dell’enunciazione ma, all’atto pratico, non sono in molti a far coincidere il baricentro delle proprie esigenze con le necessità reali della scuola.
I risultati sono spesso sorprendenti e non in senso positivo.
Troppi broker operanti del settore non sono in grado di mettere la scuola in sintonia con la cultura assicurativa. Il Broker dovrebbe capire come vive, cosa pensa, cosa vuole, cosa sogna, cosa teme, cosa farà e come cambierà la scuola.
Compito del Broker è ascoltare con attenzione privilegiando il rapporto consulenziale a prescindere dalla vendita.

La scuola al centro

Oggi la scuola ha aspettative elevate, proporzionali a quelle che la società richiede e vuole acquistare servizi di alta qualità in un contesto multidisciplinare.
Mettere la scuola al centro del progetto per ScuolaBroker significa invece informarla, difenderla, renderla padrona delle proprie scelte assicurative, assisterla nel loro utilizzo, progettare sulle sue esigenze specifiche, condividere con lei gli stessi fini.
Adattarsi a questa nuova realtà è il nostro obiettivo che perseguiamo tenacemente ogni giorno.

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L’organizzazione dei viaggi di Istruzione

Per l’organizzazione di un viaggio di istruzione all’estero, il nostro Istituto ha acquistato i biglietti aerei con una compagnia Low Cost e, attraverso un’Agenzia di Viaggio, il pernottamento in un albergo. Il giorno della partenza per il ritorno, il volo è annullato. La Compagnia aerea ci ha proposto la riprotezione su due voli successivi ma, alla luce del fatto che ci trovavamo in presenza di un unico accompagnatore e di studenti minori, abbiamo preferito acquistare nuovi biglietti. Il volo è così riprogrammato 4 giorni dopo. Oltre al costo del nuovo biglietto, abbiamo dovuto sostenere anche le spese di pernottamento in una nuova struttura. Questo inconveniente è costato alle famiglie più del doppio dell’intero viaggio di istruzione. La Società assicuratrice con cui è assicurata la scuola ci fa sapere che la polizza non copre questi eventi. A noi non sembra corretto.

Circa l’organizzazione dei viaggi di Istruzione abbiamo già trattato l’argomento in occasione di un nostro articolo precedente.
La risposta della Società assicuratrice trova ragione nelle Condizioni Contrattuali. I contratti stipulati con la scuola, di norma, prevedono esclusivamente il rimborso in caso di annullamento per infortunio o malattia del singolo partecipante.
Eventi come quelli segnalati sono quindi da considerarsi esclusi.
Quanto accaduto, tuttavia, ci dà la possibilità di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Il Codice del Turismo

Il Codice del Turismo, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, all’Art. 33 definisce due soggetti specifici: l’Organizzatore e l’Intermediario.
L’Organizzatore del viaggio è quel soggetto che: “[…] si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Intermediario è quel soggetto che: “[…] anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Art. 34 chiarisce che per pacchetto turistico s’intende la: “[…] combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio”.
È certamente possibile assicurare questo tipo di rischio, tuttavia, occorre prendere in considerazione due aspetti.
Di norma non esiste una tariffa forfettaria. Le Società assicuratrici quotano il rischio in funzione del volume d’affari, polizze di questo tipo potrebbero costare svariate migliaia di euro all’anno.
In seconda istanza, l’Istituto scolastico non può istituzionalmente assumere il ruolo, di organizzatore o intermediario di viaggi. Questa è un’attività tipica delle Agenzie o dei Tour Operator, motivo per cui la sottoscrizione di una polizza specifica potrebbe essere considerata un danno erariale.

Le Agenzie di Viaggio

La soluzione del problema è molto semplice. L’organizzazione dei viaggi di Istruzione dev’essere integralmente appaltata attraverso avviso o gara pubblica agli operatori professionalmente demandati a questo tipo di attività.
In questi casi, i costi legati e conseguenti alla soppressione del volo sono rimborsati integralmente dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. che ha organizzato e/o intermediato il viaggio. A questo soggetto spetta infatti, per legge, l’obbligo della riprotezione.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Limite di ribasso

Il broker assicurativo a cui l’Istituto ha affidato mandato di intermediazione ha consigliato alla scuola di porre un limite di ribasso nella procedura selettiva.
Le motivazioni, a suo dire, stanno nella necessità che le offerte degli assicuratori siano congrue sotto l’aspetto tecnico. Non porre alcun limite di ribasso, infatti, potrebbe portare le Società assicuratrici ad offrire condizioni o massimali non tutelanti. È corretta questa interpretazione?

Il problema del limite di ribasso in fase di selezione, è stato più volte stigmatizzato dall’Autorità competente nel corso degli anni. Procedure selettive che pongono una forbice entro la quale l’operatore economico debba proporre l’offerta economica introdurrebbero un’inaccettabile limitazione alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.

Limitare il ribasso non permette di ottenere sconti maggiori

Già l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nel 2013, in relazione ai servizi assicurativi, con la Determinazione n. 2 del 13 marzo evidenziava che: “Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati”.

Limitare il ribasso limita la libertà degli operatori

La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 28 giugno 2016, n. 2912 ribadisce ancor più chiaramente quest’aspetto: “ […] tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo”.
In modo del tutto analogo si esprime ancora l’ANAC con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018, secondo la quale: “Rimane intatta la censura relativa alla previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali”.

Limitare il ribasso pregiudica la richiesta di spiegazioni

Nel merito delle offerte ritenute anomale dall’Amministrazione, sotto il profilo economico, ricorda ancora l’ANAC, che lo strumento predisposto dal legislatore, si trova all’Art. 97Offerte anormalmente basse, del Codice dei Contratti. Il primo comma, consente infatti all’Amministrazione di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta. Soprattutto qualora il prezzo appaia anormalmente basso, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eventuali risposte non pervenute o ritenute insufficienti alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono all’Amministrazione di escludere l’operatore economico dalla procedura selettiva.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Monopattino elettrico

Nell’ultimo periodo abbiamo notato come molti studenti che frequentano il nostro Istituto vengano a scuola con il monopattino elettrico. In caso di incidente e relativo infortunio, la polizza assicurativa scolastica copre questo tipo di evento?

I monopattini elettrici sono assimilati alle biciclette. Lo stabilisce la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, a partire dal 01 marzo 2020. I monopattini elettrici dovranno quindi attenersi alla regolamentazione imposta per i velocipedi, ai sensi degli Artt. 50 e 182 del Codice della Strada .

Il monopattino elettrico è assimilato alla bicicletta

Ne deriva che il monopattino elettrico può circolare sulle strade urbane che hanno un limite di velocità massima di 50 km/h, sulle strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, nelle aree pedonali urbane a condizione di non superare la velocità di 6 km/h, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi non condotti a mano, oltre che su tutte le piste ciclabili.
Non è invece ammessa la circolazione, sui marciapiedi, sugli spazi riservati ad altre categorie di veicoli né sugli spazi riservati ai soli pedoni.
Il monopattino elettrico dev’essere dotato di un motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kw, segnalatore acustico, regolatore della velocità, marchio CE, dispositivo acustico e di illuminazione e rispettare le caratteristiche costruttive e tecniche come disposto dal Decreto 4 giugno 2019, n. 229.
I conducenti dovranno avere almeno 14 anni compiuti e non è previsto alcun titolo di guida abilitativo. I minorenni tuttavia dovranno dotarsi di casco obbligatorio.
Per i monopattini ad uso privato non è obbligatoria la copertura assicurativa RCA.

L’assicurazione scolastica

Relativamente all’assicurazione scolastica, l’utilizzo del monopattino elettrico rientra nella copertura classica legata all’itinere, per le specifiche del quale rimandiamo ad un nostro precedente articolo.
È tuttavia importante sottolineare che le garanzie assicurative in questi casi potrebbero subire delle limitazioni anche pesanti in relazione alla colpa diretta del conducente. Qualora infatti, l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente e l’Assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, gli indennizzi potrebbero subire consistenti riduzioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle garanzie di tutela in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Assicurazione del docente assegnato su più sedi

Il nostro Istituto ha in organico alcuni docenti assegnati su più sedi anche in altri Istituti. Il docente che paga l’assicurazione con noi è automaticamente assicurato anche negli altri Istituti in cui opera?

L’assicurazione scolastica è un contratto stipulato con la formula per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.

L’assicurazione per conto altrui

Nel caso di per conto altrui, l’assicurazione è stipulata dall’Istituto scolastico per conto di un soggetto precisamente individuato (es.: alunno o dipendente assicurato).
Nel caso di per conto di chi spetta, a favore di un soggetto non indentificato a priori, ma individuato al momento del sinistro.
È bene sottolineare precisamente che il contratto è stipulato tra la Compagnia di assicurazione e l’Istituto scolastico e non tra la Compagnia assicuratrice e il singolo dipendente.

Il docente impegnato su più Istituti

In caso di sinistro il contratto assicurativo ha effetto unicamente se l’evento è avvenuto nei limiti previsti dal contratto in cui il dipendente opera. Motivo per cui, l’operatore scolastico assegnato su più istituti, per fruire della copertura assicurativa, dovrà pagare un premio in tutte le scuole in cui presta servizio.

Le deroghe delle Società Assicuratrici

Nel corso degli anni, le Società assicuratrici hanno spesso derogato a questa regola. La copertura assicurativa era considerata operante anche per i dipendenti impegnati su più Istituti, a patto che tutti gli Istituti avessero stipulato la polizza con la stessa Compagnia. Questa speciale estensione poneva parecchie limitazioni di carattere pratico e amministrativo. Non era sempre chiaro infatti il soggetto che dovesse effettuare la denuncia di sinistro. Inoltre garanzie e massimali potevano essere diversi, massimali, motivo per cui gli attuali contratti, di norma, non prevedono più questa possibilità.
Al fine di evitare di ingenerare false aspettative, in questi casi, è sempre opportuno, chiarire precisamente con il personale interessato i limiti del contratto.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato, anche nel caso di assicurazione del docente assegnato su più sedi, potrebbe essere particolarmente utile sia all’Istituto che al docente interessato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative del personale docente, contattaci qui.

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Il servizio di brokeraggio è consulenza?

Il servizio di brokeraggio assicurativo, così come indicato all’Art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, consiste nel: “[…] proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente […] e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione […]”.

Il ruolo del Broker assicurativo

Nel concreto, il broker assicurativo, come più precisamente indicato all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni, svolge un’attività in piena autonomia. La sua azione è volta a mettere in relazione il cliente con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta. I clienti che intendono provvedere alla copertura di rischi, sono assistiti nella determinazione del contenuto dei contratti ed eventualmente nella gestione ed esecuzione degli stessi.
La Cassazione Civile, Sez. III con la sentenza n. 68574 del 2003 evidenzia come il Broker sia un professionista che assicura al cliente, dal quale ha ricevuto mandato, le migliori condizioni possibili. Il suo ruolo è diverso dall’attività svolta appunto dagli Agenti di assicurazione, che è tipicamente commerciale e a servizio delle Compagnie di Assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione prevalendo l’elemento della mediazione ai sensi degli Art. 1754 e 1765 del codice Civile la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale.

Il broker assicurativo offre prestazioni miste

La Suprema Corte evidenzia come, anche alla luce dell’attività di carattere strumentale e accessorio, il servizio di brokeraggio rientra tra gli incarichi di consulenza. Infatti il consulente che presta attività intellettuale è un esperto di tecnica assicurativa.
Di fatto, ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto misto, in cui sono compresenti elementi contrattuali diversificati quali la mediazione, il mandato, il contratto d’opera intellettuale, l’appalto di servizi.
Le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono, quindi, riconducibili al contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici e finalizzate a:

  1. l’analisi ed allo studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’Ente (risk assessment);
  2. la ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato, senza legami con alcuna impresa (indagini di mercato);
  3. la predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti);
  4. la gestione dei contratti in corso (gestione denunce, comunicazioni e sinistri).

Le procedure selettive ad evidenza pubblica

Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi “in senso lato”.
Il Codice dei Contratti pubblici li inquadra tra quelli che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze espresse della stazione appaltante. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi.
Affidarsi a ScuolaBroker vuol dire avere a disposizione un consulente specializzato per il controllo, la valutazione e la gestione dei rischi scolastici a 360 gradi. Significa inoltre avere la possibilità di accedere a servizi e prodotti assicurativi più all’avanguardia, completi, moderni, innovativi che il mercato delle assicurazioni è in grado di offrire.

Se desideri maggiori informazioni sul servizio di brokeraggio assicurativo nella scuola, contattaci qui.