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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, contattaci qui.

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La sicurezza dell’immobile scolastico

Il tema degli infortuni all’interno dell’Istituto scolastico è sempre di particolare attualità e spesso, circa le responsabilità, vede coinvolte non solo la vigilanza sugli studenti, ma anche la responsabilità diretta del Dirigente scolastico in relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il documento è finalizzato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto attraverso il quale l’Ente Locale concede l’utilizzo dell’immobile sede della scuola e delle eventuali pertinenze.
Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
È importante evidenziare che in caso di lavori eseguiti direttamente dall’Ente proprietario dell’edificio, l’Istituto non è tenuta ad elaborare il DUVRI. L’Ente proprietario tuttavia dovrà acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tra queste: l’articolazione dell’orario scolastico, le attività didattiche particolari, i protocolli sulla gestione delle emergenze, e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La sicurezza dell’immobile epa prevenzione del contezioso: un caso reale

In relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico, l’azione del Dirigente scolastico è fondamentale anche nella prevenzione del contenzioso. A questo proposito diventa particolarmente interessante riportare un episodio in cui è stato coinvolto un Istituto Comprensivo nel 2015.
Un alunno durante, la ricreazione in cortile, si avvicina al docente e parla con quest’ultimo. Nell’allontanarsi cade, riportando una grave frattura ossea. L’Istituto scolastico effettua la denuncia del sinistro alla società assicuratrice ma, a distanza di qualche mese riceve una lettera, da parte del Legale nominato dalla famiglia. Nella comunicazione si contesta la mancata vigilanza da parte dell’Istituto in relazione all’evento accaduto. Il legale inoltre evidenzia come la caduta è imputabile ad una buca presente nel terreno. La buca che sarebbe stata la causa del sinistro e l’Istituto non avrebbe provveduto alla necessaria manutenzione.
Il Dirigente scolastico, esclusa la mancata vigilanza, alla luce della dinamica riportata dal docente richiedeva alla Polizia Locale un formale sopralluogo. Scopo del controllo era determinare la presenza della disconnessione del terreno evidenziata dal legale. Fine dell’ispezione era stabilire gli eventuali livelli di responsabilità propri o dell’Ente Locale in relazione alla sicurezza e manutenzione del giardino.
Il verbale redatto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non evidenziava nessun particolare elemento di rischio, al contrario, come riportato dal certificato medico di Pronto Soccorso prodotto dalla famiglia alla scuola e trasmesso alla Società assicuratrice, l’infortunio era imputabile ad una patologia pregressa dalla quale era affetto l’alunno.

Limitare il contenzioso

Ci sembra particolarmente importante evidenziare come, in casi analoghi, la richiesta di sopralluogo effettuata dal Dirigente scolastico risulti particolarmente importante al fine di limitare il contenzioso con l’Amministrazione scolastica. Nel caso, infatti, la responsabilità dell’evento fosse imputabile alla carente o mancata manutenzione dell’immobile o delle sue pertinenze e che questa sia stata formalmente segnalata dal Dirigente scolastico, il soggetto tenuto a risarcire il danno sarà il soggetto proprietario dell’immobile.

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Covid19 in ambito scolastico: denuncia INAIL

Negli ultimi mesi siamo tornati più volte sul tema della denuncia INAIL per Covid19 in ambito scolastico. Alla luce dell’equiparazione del contagio ad infortunio, in osservanza dell’Art. 42 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, è opportuno effettuare sempre la denuncia di sinistro.

La circolare INAIL – Veneto

In data 29 gennaio 2021 l’INAIL – Veneto da diramato la Circolare 1755 con oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico.
Circa l’opportunità di denuncia all’INAIL ci siamo già espressi in un nostro precedente articolo. Rileviamo quindi con piacere che le nostre indicazioni trovano riscontro ufficiale nella comunicazione INAIL.

L’obbligo di denuncia anche con modulistica INPS o altra modulistica

L’INAIL – Direzione Territoriale del Veneto evidenzia come: “la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL” conseguentemente “Anche in questi casi, il datore di lavoro [Dirigente Scolastico], sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa.”

Il dettaglio delle circostanze e l’esito del tampone

Alla luce della valutazione del caso, di esclusiva competenza INAIL: “Nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa […] Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro”.
Ai fini della denuncia: “Sarà utile che il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus”.

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La gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo

La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola e spesso motivo di mancata selezione ad evidenza pubblica.

Come viene retribuito il broker assicurativo?

Il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce come può essere erogato il compenso percepito dall’intermediario. Tre sono le modalità:

  • un onorario corrisposto direttamente dal cliente 
  • una commissione inclusa nel premio assicurativo
  • una formula mista diretta e inclusa nel premio

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario.
Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n. 18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

La commissione inclusa nel premio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto.
«[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime». (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

L’onere indiretto della commissione

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker.
Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.
La scuola dovrà trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

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Assicurazione Drone

Il nostro Istituto Tecnico per Geometri lo scorso mese di ottobre ha acquistato un drone finalizzato all’insegnamento delle applicazioni professionali per i rilievi topografici.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto comprende anche questo tipo di attività?

A far data dal 31 dicembre 2020 è diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), in data 4 gennaio 2021, ha pubblicato il Regolamento UAS-IT. Il Regolamento, applicabile dal 31 dicembre 2020, disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.

L’obbligo di assicurazione dei droni

L’ENAC si allinea al resto dell’Europa e tutti i droni, sia se sono usati per lavoro sia se sono usati per hobby, dovranno essere assicurati. Viene quindi sanato il vuoto legislativo, si poteva far volare un drone per hobby senza assicurazione obbligatoria.
Per pilotare un drone, anche quelli utilizzati per uso hobbistico e non professionale, serve un patentino obbligatorio (Attestato di Pilota APR ) e un’assicurazione.
Fino allo scorso dicembre, solo i droni che volavano per lavoro (i cosiddetti SAPR) erano obbligati alla stipula della polizza assicurativa. Dal 1° gennaio tutti i droni che possono fare volo automatico, con funzioni tipo Follow Me, Return to Home, modi di volo intelligente, rotte GPS, ecc., dovranno essere obbligatoriamente assicurati.

Il regolamento europeo

Il Regolamento all’Art. 27 – Assicurazione, da questo punto di vista è particolarmente chiaro: “Non è consentito condurre operazioni con un UAS (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’Art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. I”.
L’articolo non fa alcuna distinzione tra natura delle operazioni, ricreative, “non specializzate” o specializzate, critiche o non critiche, e nemmeno di peso. Tutti i droni che volano all’aperto, anche su terreni privati, devono essere assicurati.
In caso di mancato adempimento le sanzioni amministrative, vanno da un minimo di 516 euro fino ad un massimo di 64.000 euro.

Le assicurazioni scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono i rischi derivati dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili.
La polizza di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto non copre questo tipo di rischio. Diventa quindi necessario andare ad assicurare il drone con una polizza specifica.
Le maggiori compagnie assicurative si stanno adeguando velocemente alla nuova normativa, garantendo nuovi tipi di polizze dedicate. Il costo per l’assicurazione di Responsabilità Civile di un drone è variabile a seconda della tipologia: si può passare da qualche decina a qualche centinaio di euro. Il massimale minimo previsto dal nuovo regolamento è appena sotto il milione di euro (€ 990.000,00).
Un aspetto da non sottovalutare in fase di valutazione della polizza è quello relativo all’adeguatezza della tutela. La scuola è un Ente pubblico e in quanto tale la qualità di protezione che d’essere adottata non è paragonabile a quella dell’hobbista privato.

Per reperire la soluzione di mercato più adatta alla tipologia di drone e all’impiego dello stesso, è consigliabile, per l’Istituto di rivolgersi ad un broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico. Se desideri maggiori informazioni contattaci qui.

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La Responsabilità Civile della scuola verso terzi

La Responsabilità Civile, verso terzi è certamente uno degli aspetti più importanti in ordine alle polizze assicurative scolastiche.

Il fatto illecito

Le attività proprie degli Istituti Scolastici sono varie e differenziate. A ciò corrisponde inevitabilmente una altrettanto ampia casistica di danni potenziali involontari ed accidentali che l’Istituto, direttamente o indirettamente, potrebbe cagionare a terzi. Potremmo citare moltissimi casi: dalla mancata manutenzione delle attrezzature di sicurezza, alla mancata e/o inadeguata segnalazione di insidie. Dal fatto involontario di un dipendente, alla accidentale somministrazione di cibi avariati in una mensa. Fino alla negligenza nella vigilanza dei minori che gli sono stati affidati.
E’ facile constatare, anche in questi pochi ma significativi esempi, in materia di fatti illeciti e di conseguente attribuzione di responsabilità, vi trovano ampia applicazione. Anche ricorrendo ad una rigorosa prevenzione, rimane sempre un’alta percentuale di rischio che giustifica, quando non impone, il ricorso all’assicurazione.

La polizza di Responsabilità Civile

La polizza Responsabilità Civile trova riscontro nell’ Art. 1917 del Codice Civile. La copertura deve garantire il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave con esclusione del dolo o della colpa grave. Proprio per l’importanza della copertura, la polizza di Responsabilità Civile è considerata alla base di tutti i progetti assicurativi. Di norma, questo tipo di garanzia è stipulata da tutti quei soggetti esposti al rischio di dover rispondere della propria condotta.
In considerazione della frequenza dei sinistri, la stipula della polizza per la responsabilità civile è obbligatoria per circolazione di veicoli a motore e natanti (RCA).
Dal 2013, con l’entrata in vigore del DPR 14.08.2012 n. 137, la polizza di Responsabilità Civile Professionale è diventata un obbligo anche per molte categorie di professionisti.

La polizza di Responsabilità Civile nella scuola

La polizza di Responsabilità Civile tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Anche con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica legittimata dalla Legge 15.03.1997, n. 59 le polizze assicurative di Responsabilità Civile nella scuola devono sempre ricomprendere nella copertura l’Amministrazione Scolastica Centrale (MIUR) in quanto legittimata passiva.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime i Dirigenti responsabili e gli addetti dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte. L’amministrazione dovrà anche vigilare affinché siano mantenute efficienti e a “norma” le attrezzature, i macchinari, gli impianti, i fabbricati e tutte le strutture che, in assenza di manutenzione e controllo, potrebbero creare pregiudizio alla pubblica incolumità e a quella dei dipendenti oltre alle norme specifiche legate alla vigilanza durante le attività scolastiche. Ultimo aspetto, ma non ultimo in ordine di importanza, riguarda l’importo del massimale da richiedere alla società assicuratrice che dev’essere adeguato al reale rischio potenziale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro

I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono responsabilità né degli alunni, né dell’Istituto.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Delle coperture assicurative relative a quest’attività abbiamo già parlato nel nostro articolo del giugno scorso. Sul tema, tuttavia, ci sembra opportuno ricordare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22/11/2018. La sentenza si riferisce ai danni provocati da uno studente in occasione dell’attività svolta all’interno di un’autofficina bergamasca, nel 2015.

Il fatto

Il titolare dell’impresa, in qualità di tutor aziendale, ordinò allo studente l’apertura del cofano di un’autovettura posizionata su una rampa, assentandosi durante l’esecuzione dell’incarico. Lo studente in modo del tutto involontario, disattivò il freno a mano. Nella conseguente discesa, la vettura causò un danno rilevante, oltre che a sé stessa, anche ad altre auto presenti in officina. Al danno diretto alle vetture, per svariate migliaia di euro, andò inoltre ad aggiungersi a quello indiretto per il fermo dei veicoli coinvolti. Da ultimo veniva valutato anche il danno all’immagine dell’impresa.
Per questi motivi il titolare dell’autofficina avanzò la richiesta di rimborso di tutti i danni subiti all’Istituto scolastico e conseguentemente all’assicurazione dello stesso. Non ottenendo ristoro decise di rivolgersi al giudice.

La sentenza

Il giudice, premessa: “la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.” e che lo “status di studenti – tirocinanti non viene meno, così come non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti, sia dall’istituto scolastico, che dal soggetto ospitante, ai fini dell’attività di tirocinio” respinse la richiesta del titolare dell’autofficina poiché allo studente: “nella sua qualità di studente/tirocinante non poteva richiedersi alcuna perizia, in quanto privo per definizione delle competenze tecniche necessarie”.

La colpa grave

Il giudice inoltre evidenzia: “[…] la colpa grave del tutor aziendale […], il quale ha scientemente posto lo studente minorenne in una situazione di grande pericolosità, attesa la collocazione della vettura su una rampa in pendenza.
In conclusione la colpa è ascrivibile unicamente: “[…] nella condotta tenuta dall’autofficina, che ha posto uno studente minorenne privo di alcuna esperienza in una situazione altamente rischiosa” ed esclude una responsabilità dello studente: “[…] il quale non è rimproverabile neppure sotto il profilo della diligenza e della prudenza”.

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Il Canone di Adeguatezza

Che cos’è il Canone di adeguatezza assicurativa e perché risulta fondamentale nella valutazione del contratto?
Dal punto di vista giuridico, per adeguatezza s’intende l’idoneità, organizzativa e funzionale a svolgere i compiti e le funzioni che sono attribuite per legge.

La congruità del contratto assicurativo

Nella stipula di un contratto assicurativo complesso, come quello scolastico, è importante capire se la polizza sia effettivamente utile a coprire i rischi specifici.
Proprio a questo fine il legislatore, con l’Art. 120, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, impone alle Compagnie e agli intermediari di valutare che la soluzione offerta sia adeguata alle reali esigenze del contraente.

Le differenze tra un contratto favorevole e un contratto adeguato

Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole complessivamente favorevole alla scuola, bensì è l’opzione migliore tra le offerte di copertura realisticamente reperibili sul mercato.
Per confezionare un contratto favorevole è sufficiente avere un buon bagaglio culturale di diritto delle assicurazioni. Un contratto che risponde al Canone di Adeguatezza richiede un’attenta attività informativa presso la scuola e un esteso sondaggio delle formule contrattuali disponibili sul mercato. Infine prevede la capacità di stendere un capitolato che incorpori le predette informazioni risultando efficace per la scuola ma altresì allettante per il mercato assicurativo.

L’operatività del broker nella redazione di un contratto adeguato

In un nostro precedente articolo abbiamo già avuto modo di fare una valutazione sull’operatività di un Broker Assicurativo. Soprattutto in questo caso, l’azione del professionista diventa determinante.
Il contratto standardizzato proposto dalla Società assicuratrice potrebbe non essere adeguato alle reali esigenze dell’Amministrazione Scolastica contraente. Tuttavia un contratto favorevole, non preceduto da un’attenta analisi del mercato, rischia di tradursi in una gara deserta, con conseguente ritardo nell’acquisizione del servizio da parte della scuola.
L’obbligo legale del Broker Assicurativo di delineare un contratto adeguato risponde un ulteriore livello di garanzia per la scuola.
A tal proposito va sottolineata la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013dell’ANAC, nella parte in cui indica che “L’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione“.

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Risk Management e Progetto Assicurativo

Per Risk Management s’intende la gestione dei rischi di una struttura privata, un’azienda, oppure pubblica, una scuola, come nel nostro caso.
Se in ambito privato la gestione del rischio è un processo importante ma discrezionale dell’imprenditore, nel pubblico è un preciso obbligo connesso alla funzione pubblica.
Il processo di Risk Management consiste nella progettazione e pianificazione delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio economico, finanziario e la capacità operativa in presenza di eventi dannosi, minimizzando il costo e le conseguenze del rischio.
Per fare tutto questo, l’Amministrazione dovrà valutare quali rischi è in grado di gestire autonomamente e quali invece dovrà trasferire a terzi. Tra questi, quali trasferire all’assicurazione.
Assicurare la scuola significa quindi trasferire un rischio ad un soggetto terzo, in questo caso l’assicuratore.
La caratteristica tipica del contratto assicurativo è quella di trasformare un rischio puro in capo all’assicurato in un rischio speculativo in capo alle imprese di assicurazione.
In altre parole, sottoscrivendo il contratto, la Compagnia Assicuratrice si accolla il rischio economico e, incassando il premio, guadagna sulla probabilità che l’evento non si verifichi.
Il senso del contratto assicurativo è proprio questo: trasferire l’effetto economico di un evento dall’assicurato, all’assicuratore.

Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio prevede varie fasi o tecniche di individuazione e analisi dei rischi e trattamento degli stessi.
Il primo compito dell’Amministrazione è effettuare una valutazione particolareggiata ed adeguata delle aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Il processo di analisi promosso dal Dirigente Scolastico insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tende all’eliminazione o riduzione dei rischi.
Il processo ha lo scopo di individuare, misurare, valutare e monitorare su base continuativa i rischi attuali e prospettici, sia a livello individuale che aggregato, cui la scuola è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.
I rischi non eliminabili o direttamente gestibili possono essere trasferiti all’assicuratore.
Il ruolo del Broker Assicurativo in questa fase diventa particolarmente utile e determinante.

L’intervento del Broker assicurativo

Il broker assicurativo, che ha ottenuto l’incarico dall’Amministrazione scolastica, verifica e stima le aree di rischio reale e/o potenziale della scuola.
Effettuato questo primo passaggio preliminare, il broker assicurativo è in grado di redigere il Progetto Assicurativo specifico per l’Istituto scolastico.
Il progetto, partendo dall’analisi del rischio effettuata, espone osservazioni e propone suggerimenti utili per migliorare la copertura dei rischi.
Da ultimo il documento appronta una dettagliata ipotesi assicurativa, corredata da una serie di valutazioni di carattere economico. È bene sottolineare che l’intervento del broker assicurativo, se ben strutturato non si limita alla gestione delle polizze ma contribuisce anche alla diffusione della cultura di prevenzione del rischio estesa a tutto l’Istituto Scolastico.

Il progetto assicurativo alla luce dell’Attività Istruttoria

Un passaggio spesso sottovalutato nell’Amministrazione scolastica è quello richiamato al comma 2 dell’Art. 44 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, relativo all’Attività Istruttoria.
L’Attività Istruttoria è una fase propedeutica, volta alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi rilevanti finalizzati alla decisione finale.
Il soggetto delegato all’Attività Istruttoria anche ai sensi della Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, è il Direttore S.G.A.
Il Progetto Assicurativo risponde precisamente all’esigenza della scuola di redigere la corretta Attività Istruttoria in fase pre-negoziale.
Il broker assicurativo specializzato, infatti, con il Progetto delinea un programma assicurativo adeguato alle peculiari esigenze dell’Istituto interessato. Il Progetto infatti non delinea solo le modalità di copertura delle aree di rischio già individuate, ma anche o soprattutto i rischi trascurati e non ancora assicurati.
Il Progetto infine, dovrà tenere conto anche dell’evoluzione delle esigenze specifiche dell’Istituto e dell’emergere di nuove aree di rischio dovute, ad esempio: a variazioni legislative, all’introduzione di nuove tecnologie didattiche o all’acquisto di nuova strumentazione.