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Covid19 e trasporto scolastico

Lo scorso 4 dicembre, l’IIS e l’INAIL hanno pubblicato un documento sulla gestione del contagio da Covid19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto scolastico. Il documento è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus. 

Il trasporto scolastico

Importante è evidenziare la premessa del documento: «Mettere in sicurezza la scuola e mantenerla in presenza significa pensare, non solo alle misure organizzative di prevenzione e protezione negli edifici scolastici, ma anche a tutte le attività che avvengono fuori del contesto scolastico (in particolare al percorso casa-scuola degli studenti) che in diversa misura possono contribuire alla diffusione del contagio».
Lo studio evidenzia come il rischio di contagio nelle scuole non sia superiore rispetto a quello della popolazione generale. Tuttavia si osserva una maggiore incidenza di casi nelle fasce di età più elevate (>12 anni). L’incidenza riguarda quella porzione di studenti per i quali, le occasioni di rischio risultano essere più elevate. Tra queste l’utilizzo del trasporto pubblico.

Altri luoghi di aggregazione connessi alla scuola

Il documento evidenzia anche altri aspetti correlati. Tra questi, ad esempio, le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e uscita, o le attività di studio in collaborazione. Questi momenti potrebbero rappresentare un punto di criticità e richiedono l’applicazione di specifiche misure di prevenzione.
ISS e INAIL infine, offrono alcune indicazioni operative nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

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Somministrazione dei farmaci a scuola

Nel corso degli anni ci sono arrivate richieste di chiarimento in relazione al livello di responsabilità in caso di somministrazione dei farmaci a scuola.

Le linee guida del MIUR

Con la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017, il MIUR ha emanato le linee guida per la somministrazione dei farmaci , in orario scolastico, per gli studenti che ne necessitassero.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dovrà essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni. La richiesta dev’essere corredata da certificazione medica attestante lo stato patologico dell’alunno. Il certificato medico dovrà riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).

La richiesta della famiglia

Per attivare il processo di somministrazione del farmaco in orario scolastico la famiglia dovrà presentare:

  1. Formale richiesta al Dirigente Scolastico;
  2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Il certificato dovrà indicare se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario. La somministrazione infatti non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di perizie tecniche da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.

I protocolli operativi della scuola

Il Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza, sono tenuti a:

  1. Effettuare una verifica delle strutture scolastiche, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  2. Ove richiesta, concedere l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
  3. Verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo anche la somministrazione dei farmaci a scuola, di norma, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall’Istituto. Resta inteso che in caso di sinistro dovrà sempre essere prodotta la documentazione di cui sopra. Dovrà essere prodotto anche il protocollo operativo circa la somministrazione e l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovranno sempre essere tenuti agli atti.

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Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

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Danni ai denti a scuola

I danni ai denti e più in generale alla bocca, rientrano tra i casi più diffusi di sinistro scolastico.
La maggior parte degli infortuni avviene durante l’attività di educazione fisica, ma le cadute accidentali con conseguenze ai denti non si limitano alla sola attività motoria.

I danni ai denti sono i più frequenti tra gli infortuni a scuola

Recenti statistiche, prodotte dalle Società assicuratrici, rilevano come, in ambito scolastico, le cause più frequenti di danni ai denti sono rappresentate dal gioco (56%) e dalle attività sportive (21%).
I soggetti più colpiti sono di sesso maschile (rapporto 2 a 1) ed il tipo di lesione varia col variare dell’età del soggetto.
I denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori (50%) e laterali superiori (30%), sia decidui che permanenti.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, le polizze assicurative attualmente operanti sul mercato scolastico tendono a risarcire il danno all’interno del massimale delle spese mediche.
Il rimborso copre le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate (cd.: Intervento di conservativa), ma a non riconoscere l’Invalidità Permanente.
Occorre tenere in particolarmente in considerazione, in fase di stipula della polizza, l’applicazione di possibili franchigie e/o scoperti, oppure eventuali sotto limiti per dente.
Il maggior problema, in relazione ai danni ai denti a scuola, è l’età dell’infortunato. Molti traumi dentali, alla luce dell’evoluzione dell’osso mascellare o mandibolare dell’infortunato, non possono essere trattati definitivamente. Inoltre lo stretto rapporto fra le radici dei denti decidui e i denti permanenti in via di formazione, potrebbero creare danni ai denti definitivi.
Per questi motivi, le migliori formule assicurative, prevedono il pagamento del danno ai denti anche unicamente sulla sola base del preventivo di spesa.
La famiglia dell’assicurato riceve immediatamente il rimborso del danno e potrà effettuare le cure successivamente, alla raggiunta maturità del soggetto.
Verificare o far verificare tutti questi aspetti dal Broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per la stipula delle migliori condizioni contrattuali.

Il tariffario ANDI

Alcuni assicuratori, inoltre, fanno riferimento al Tariffario minimo emanato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) fino al 2008.
Ad oggi, è bene sottolineare, che l’utilità del tariffario è ritenuta superata non solo dagli iscritti all’associazione, ma anche a seguito dell’abrogazione del Tariffario Minimo Ordinistico, in ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani).

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L’Affidamento Diretto del servizio di brokeraggio assicurativo

Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) senza l’applicazione di nessuna selezione.
La motivazione addotta è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura selettiva

L’Affidamento Diretto, come delineato dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è una procedura selettiva finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio.
La differenza, rispetto alle altre gare è il valore, inferiore ad uno specifico tetto di spesa. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

Le indicazioni dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle Linee Guida n. 4, indica le norme con le quali procedere all’Affidamento Diretto. Le Linee guida precisano (punto 4.3.) che l’onere motivazionale, può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi.
Non solo: “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
L’ANAC, quindi non limita l’uso dell’Affidamento Diretto, ma evidenzia che la congruità della scelta effettuata può essere ottenuta solo attraverso la comparazione tra preventivi.
I dati essenziali per il processo di scelta possono essere individuati:

  • nel fabbisogno particolare dell’Amministrazione tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali;
  • nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

In genere l’intero percorso è denominato attività istruttoria richiamata all’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129.

Le indagini di mercato

Le indagini di mercato, finalizzate alla valutazione dell’operatore economico potranno essere effettuate attraverso:

  • Siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione;
  • Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.a.;
  • Altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato servizi analoghi o equiparabili;
  • La richiesta diretta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse;

Le indagini di mercato potranno essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. Le modalità di ricognizione dovranno assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell’importo o della maggiore complessità del servizio da acquisire.
Il passaggio può essere formalizzato con una richiesta inoltrata dall’Amministrazione Scolastica mediante posta elettronica certificata, eventualmente con l’invio del preventivo tramite PEC.
L’intero processo volto all’individuazione dell’operatore economico con cui procedere all’Affidamento Diretto deve essere riportato nelle motivazioni all’interno della Determinazione di affidamento.

La deroga all’evidenza pubblica

Il Codice dei contratti pubblici prevede anche alcune ipotesi in cui l’Amministrazione ha la possibilità di affidare il contratto pubblico in deroga all’obbligo della evidenza pubblica.
I casi sono limitati a quelli con un importo inferiore alle soglie indicate dall’ANAC (es.: appalti sotto i 1.000,00 euro) attraverso la disciplina contenuta nei regolamenti interni
Un ulteriore caso riguarda quei servizi, per loro natura, infungibili.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Il mancato espletamento delle procedure selettive al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato senza selezione.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare il detto affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati all’espletamento delle procedure selettive.

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Infortunio 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒. Cosa garantisce l’assicurazione scolastica?

La questione dell’infortunio in itinere è un tema ricorrente nelle richieste di copertura delle polizze assicurative scolastiche.
L’infortunio in itinere rientra nelle modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, del DPR, 30 giugno 1965 n. 1124, introdotte con l’Art. 12 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere s’intende quindi il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro ad un secondo, qualora il lavoratore sia impegnato in più rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa qualora non fosse disponibile una mensa all’interno dell’azienda.

Queste indicazioni valgono esclusivamente per il personale scolastico. Per l’INAIL, docenti e operatori godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti sono considerati: “[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge” (Circolare INAIL 24.04.2003, n. 28).

Il normale percorso

La norma, parlando di normale percorso, intende quello più breve e diretto, quello abitualmente compiuto dal lavoratore. Qualora non abituale, sia tuttavia giustificato da una concreta situazione che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Eventuali variazioni effettuate al di fuori del normale percorso, se non in  diretta conseguenza di necessità improrogabili, non rientrerebbero nella tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere non viene risarcito neanche quando il lavoratore si trova alla guida della propria auto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile rientrare nell’ambito della tutela quando non ci sono mezzi pubblici o questi non consentono di arrivare in orario sul lavoro, oppure se l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole o ancora, se l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nel corso degli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha in qualche modo esteso la tutela assicurativa per gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, purché siano brevi e motivate.

L’assicurazione scolastica integrativa

Sul fronte delle assicurazioni integrative, di norma, le coperture in relazione all’infortunio in itinere, oltre che al personale scolastico pagante, si estendono anche agli studenti e spesso sono integrate con particolari coperture per gli spostamenti attraverso pedibus o bicibus.
È tuttavia importante richiamare la recentissima Sentenza, 25.02.2020, n. 5119 della Cassazione Civile, sezione VI, secondo la quale, qualora la polizza assicurativa copra l’infortunio in itinere, ma non lo definisca, le parti devono fare riferimento alla normativa INAIL.

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Siamo su Facebook!

Il mondo cambia. Velocemente.
Ce ne stiamo accorgendo tutti, soprattutto in questi giorni in cui grande è la confusione sotto il cielo.

È proprio in momenti come questo che restare in contatto diventa fondamentale, anche per noi che facciamo consulenza nelle scuole.
Proprio per questo motivo oggi abbiamo affiancato Facebook ai nostri tradizionali canali di comunicazione

Facebook non sostituirà mai la nostra consulenza diretta, né le nostre linee telefoniche o la nostra mail, ma se volete interagire con noi in modo più informale, anche solo per conoscere la nostra attività, questo è il canale ideale.

Se ti fa piacere, vieni a trovarci su Scuolabroker e clicca su “Mi piace” sulla pagina. Rimarrai sempre aggiornato con notizie, informazioni ed eventi provenienti dal mondo del brokeraggio assicurativo scolastico.

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Scuolabus: l’assicurazione copre il sinistro?

Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci chiedono se le coperture assicurative stipulate dall’Istituto coprono gli eventuali danni provocati.

I due casi di cronaca richiamati, pur avendo delle analogie sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

I casi di cronaca

Nel marzo 2019 lo scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, doveva portare gli studenti presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune.
Per motivi ancora da stabilire, il conducente prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.
Nel maggio 2019 lo scuolabus, di un’impresa di trasporti privata, fornitore del Comune di Arquà Petrarca, subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo.
Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati, il conducente si allontana, apparentemente senza motivo. Viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.
In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono vittime, i feriti accolti in ospedale in codice verde, sono rimasti in osservazione.
Non è certo nostra competenza sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno.
Nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato di guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest.
Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema.
In questo caso ci troviamo di fronte a gravi reati penali: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Circa l’assicurazione, occorre evidenziare che i passeggeri trasportati sono sempre tutelati.
Il passeggero che subisce danni fisici in seguito ad un sinistro stradale è sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo con cui viene trasportato. Questo anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.
La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito dal Comune.

Gli atti di terrorismo

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.
La natura e la dinamica dell’evento, presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.
I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico.
Subito dopo un attentato, in una larga parte della popolazione, cresce la sensibilità sul tema.
L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.
La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono i danni fisici conseguenti agli atti di terrorismo.
In tutti i casi, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato.
Nel caso la polizza sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura, può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserire nel prodotto assicurativo già sottoscritto.

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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, la prevenzione del rischio e il valore del servizio assicurativo sono cresciuti in maniera esponenziale in tutti i campi.
La scuola non è rimasta esclusa da questa tendenza.

L’assicurazione nelle scuole

Negli anni ’70 l’assicurazione del “rischio scolastico” era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico. Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.
Per far fronte a questo problema, nel 1998, il Ministero della Pubblica Istruzione diramò la prima circolare ministeriale in materia assicurativa. La circolare indicava i requisiti minimi a cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi nella stipula delle polizze assicurative.


L’evoluzione del mercato assicurativo scolastico

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, soprattutto dopo l’introduzione dell’autonomia scolastica ha obbligato a ripensare la qualità e la quantità delle coperture.
Le motivazioni sono sostanzialmente legate al progresso delle tecniche di insegnamento e all’esternalizzazione di una parte importante dei processi formativi.
Alla costante ricerca di un migliore adattamento al mercato di riferimento, anche la qualità e il ruolo delle imprese assicurative si è evoluto. Le agenzie “generaliste” con l’andar del tempo hanno lasciato il campo a società la cui attività principale è la copertura assicurativa delle Istituzioni Scolastiche.

Il brokeraggio assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo.
Nel settore privato e nella grande Pubblica Amministrazione, il Broker assicurativo assume la funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola, l’intervento del consulente, è inteso più a razionalizzare le procedure selettive delle Società offerenti piuttosto che la gestione complessiva della polizza.
Inoltre, intorno alla figura del Broker assicurativo, in ambito scolastico, negli anni si sono affacciati una serie di perplessità. I dubbi ricorrenti riguardavano la legalità del servizio, la reale efficacia e l’effettivo vantaggio che la scuola otterrebbe nell’affidarsi a questo tipo di professionista.
Perché un libro sul brokeraggio assicurativo nella scuola?
Le scuole sono “imprese” nel significato più ampio, più comprensivo del termine. La popolazione scolastica di alcuni Istituti è paragonabile a quella di un piccolo Comune o di una grande azienda. Tuttavia la stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio globale e specifico a cui è sottoposta.
Il processo di assicurazione è spesso vissuto come un “obbligo” inevitabile più che una tutela.
Conseguentemente, il Broker è troppo spesso delegato ad approntare una procedura “amministrativamente corretta” piuttosto che di consulente tecnico legato alla gestione del rischio.

Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In questo libro cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla figura del Broker assicurativo nella scuola. Impareremo a conoscere nel dettaglio la sua attività. Indicheremo quali dovranno essere i requisiti che dovrà offrire alla scuola che gli affida il mandato. Da ultimo verificheremo se e quanto possa essere utile all’Istituto Scolastico.
Il volume è disponibile sul sito di Euroedizioni Torino a questo link.
L’intervista con gli autori è disponibile nel nostro articolo di dello scorso giugno.

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.