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Incendio dell’Istituto scolastico

Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.

La sottovalutazione del rischio incendio

Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.

I livelli di responsabilità

L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.

La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti

La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle Polizze incendio nelle scuole, contattaci qui.

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Il brokeraggio assicurativo non è un servizio ancillare alla polizza

Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

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L’indipendenza del Broker

Nel panorama assicurativo scolastico, il broker è un consulente che affianca l’Amministrazione cliente nell’analisi delle proprie necessità, interfaccia le Società assicuratrici del mercato di riferimento e promuove le coperture più idonee.

I requisiti del broker

Professionalità e indipendenza sono le caratteristiche fondamentali che rendono il broker un partner indispensabile dell’assicurato. Professionalità per assistere l’Amministrazione scolastica nell’analisi, nella stipula e successiva gestione delle polizze e nella definizione dei sinistri. Indipendenza per esaminare, senza alcun vincolo e in piena libertà, le offerte e le disponibilità delle varie Società di Assicurazioni.
L’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definiva broker il professionista che mette in relazione diretta un terzo con le Compagnie di Assicurazione. Il broker con le società assicuratrici non dev’essere: «vincolato da impegni di sorta».
Analogo concetto è espresso nel Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. L’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Per esercitare l’attività di broker la normativa richiede severi requisiti di onorabilità, di professionalità, di formazione e aggiornamento professionale. La norma prevede l’obbligo di stipula di un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per negligenze ed errori professionali. Il broker, da ultimo dovrà aderire anche all’apposito Fondo di Garanzia gestito da CONSAP.

Come stabilire l’indipendenza del broker

Il Broker quindi, per definizione, non è legato a nessuna società assicuratrice. A maggior ragione se il suo intervento professionale è rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, questo non risolve il problema di fondo: com’è possibile stabilire a priori l’indipendenza dell’intermediario assicurativo quando i requisiti sopra esposti sono comunque rispettati?
Il numero delle amministrazioni scolastiche gestite, o gli anni di presenza sul mercato, da un lato appaiono assolutamente inutili per stabilirne l’indipendenza. Dall’altro risultano perfino fuorvianti: un intermediario infatti non è più indipendente in relazione al numero di scuole gestite e neppure in funzione del numero di anni in cui opera.

Un buon sistema per verificare l’indipendenza del broker è il numero di Compagnie di Assicurazione con cui il professionista intermedia i contratti di assicurazione.
Le società specializzate operanti in ambito scolastico sono poche e molto qualificate.
Quando un broker intermedia i contratti scolastici con un solo operatore, oppure con un ridotto numero di operatori non specializzati, pur rispettando formalmente i presupposti di indipendenza, di fatto o non li applica. Inoltre la sua capacità di intermediazione è fortemente limitativa per l’Amministrazione scolastica.

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Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile

In qualità di Direttore S.G.A. vi chiedo se in relazione alla Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile degli amministratori della scuola, non è già sufficiente la copertura di Responsabilità Civile stipulata con la polizza scolastica?

Per poter rispondere nel merito della domanda, occorre inquadrarla precisamente sotto il profilo normativo. In conformità al principio dettato dagli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni:

  • Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
  • Direttamente verso l’Amministrazione di appartenenza e la P.A. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile).

La Responsabilità Civile verso terzi

La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile danno diretto.
La responsabilità solidale tra il funzionario e l’Amministrazione, sancita dall’Art. 28 della Costituzione, consente al terzo danneggiato di scegliere a chi chiedere il risarcimento. Qualora il dipendente non fosse in grado di risarcirlo, il terzo potrà rivolgere la propria azione nei confronti dell’Ente Pubblico. Quest’ultimo, a sua volta, potrà agire verso il dipendente.

La Responsabilità Civile verso l’Amministrazione

La responsabilità dei funzionari pubblici verso la P.A. può assumere due forme:

  • Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all’amministrazione;
  • Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia beni e/o valori dell’amministrazione stessa.

Il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti ai sensi dell’Art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia resta l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.

L’intervento della Corte dei Conti

Il controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori pubblici anche in ambito scolastico. Alla luce della la vastità della materia, l’atto illecito, potrebbe dar adito ad un possibile danno erariale con conseguente procedimento amministrativo.
Fino al 31/12/2007 era possibile per la Pubblica amministrazione stipulare polizze di RC per i propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
Con l’introduzione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) questo non è più possibile. L’art. 3, comma 59 sancisce che: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.

La polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile

Risulta quindi opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.  provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili svariate soluzioni assicurative con massimali e premi diversi. Alcune sono offerte “gratuitamente” all’interno delle quote erogate per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi e sempre opportuno verificare direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura e condizioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

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Benvenuta Mariella!

Mariella Zontone opera nel mercato scolastico piemontese da più di 25 anni, collaborando con primarie società prevalentemente in ambito editoriale.

Dopo una parentesi di qualche anno torna nel mercato assicurativo scolastico con AB International – ScuolaBroker.

Diamo con piacere il nostro migliore benvenuto a bordo a Mariella che, dallo scorso mese di febbraio, ha iniziato a lavorare con noi.

Facciamo a lei, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Mariella è disponibile al numero telefonico 349 0098811 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: mariella.zontone@abint.it
Puoi contattare Mariella anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Decreto semplificazioni

A far data dallo scorso 12 settembre è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120, con la conversione e le modifiche del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

L’obiettivo del provvedimento

Obiettivo dichiarato in premessa della Legge, è incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Il Decreto semplificazioni, anticipa la più volte ventilata revisione complessiva del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento ha lo scopo di snellire i processi amministrativi attraverso una migliore e più incisiva digitalizzazione della burocrazia, andando così ad incidere su tematiche strategiche come edilizia, appalti, procedimenti amministrativi, colpa dei funzionari, green economy.
In fase di conversione il, il testo si è arricchito di ulteriori 32 articoli (da 65 a 97) in materie altrettanto strategiche, tra cui la circolazione stradale e l’università. Non tutte le norme saranno immediatamente operative in quanto per la relativa l’attuazione occorrerà attendere i relativi decreti attuativi.

Innalzamento del tetto di spesa per l’Affidamento Diretto

Cosa cambia per la scuola e, nello specifico, per il settore assicurativo scolastico?
Due passaggi contenuti nel Decreto semplificazioni ci sembrano degni di rilievo.
Il primo è contenuto, in apertura, all’Art. 1, comma 2 lett. (a): il tetto di spesa relativo all’Affidamento Diretto per servizi e forniture passa da 40.000,00 euro a 75.000,00 euro.

Lo snellimento delle procedure

Il secondo passaggio di rilievo, contenuto sempre nello stesso comma, riguarda lo snellimento della procedura selettiva in relazione all’Affidamento Diretto che, fermo restando l’imperativo onere motivazionale delle scelte, riduce la produzione documentale che dovrà essere prodotta dall’Amministrazione scolastica appaltante.

L’applicazione del Decreto non è facoltativa

A compendio di quanto sopra, ci sembra opportuno riportare il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 752 del 10.12.2020, sulla questione dell’applicazione facoltativa delle procedure “emergenziali” previste dalla Legge 120/2020 per l’intero sotto soglia comunitario in rapporto alla possibilità di esperire la procedura ordinaria ad evidenza pubblica: “Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1 comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31.12.2021, quelle contenute all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, contattaci qui.

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La sicurezza dell’immobile scolastico

Il tema degli infortuni all’interno dell’Istituto scolastico è sempre di particolare attualità e spesso, circa le responsabilità, vede coinvolte non solo la vigilanza sugli studenti, ma anche la responsabilità diretta del Dirigente scolastico in relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il documento è finalizzato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto attraverso il quale l’Ente Locale concede l’utilizzo dell’immobile sede della scuola e delle eventuali pertinenze.
Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
È importante evidenziare che in caso di lavori eseguiti direttamente dall’Ente proprietario dell’edificio, l’Istituto non è tenuta ad elaborare il DUVRI. L’Ente proprietario tuttavia dovrà acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tra queste: l’articolazione dell’orario scolastico, le attività didattiche particolari, i protocolli sulla gestione delle emergenze, e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La sicurezza dell’immobile epa prevenzione del contezioso: un caso reale

In relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico, l’azione del Dirigente scolastico è fondamentale anche nella prevenzione del contenzioso. A questo proposito diventa particolarmente interessante riportare un episodio in cui è stato coinvolto un Istituto Comprensivo nel 2015.
Un alunno durante, la ricreazione in cortile, si avvicina al docente e parla con quest’ultimo. Nell’allontanarsi cade, riportando una grave frattura ossea. L’Istituto scolastico effettua la denuncia del sinistro alla società assicuratrice ma, a distanza di qualche mese riceve una lettera, da parte del Legale nominato dalla famiglia. Nella comunicazione si contesta la mancata vigilanza da parte dell’Istituto in relazione all’evento accaduto. Il legale inoltre evidenzia come la caduta è imputabile ad una buca presente nel terreno. La buca che sarebbe stata la causa del sinistro e l’Istituto non avrebbe provveduto alla necessaria manutenzione.
Il Dirigente scolastico, esclusa la mancata vigilanza, alla luce della dinamica riportata dal docente richiedeva alla Polizia Locale un formale sopralluogo. Scopo del controllo era determinare la presenza della disconnessione del terreno evidenziata dal legale. Fine dell’ispezione era stabilire gli eventuali livelli di responsabilità propri o dell’Ente Locale in relazione alla sicurezza e manutenzione del giardino.
Il verbale redatto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non evidenziava nessun particolare elemento di rischio, al contrario, come riportato dal certificato medico di Pronto Soccorso prodotto dalla famiglia alla scuola e trasmesso alla Società assicuratrice, l’infortunio era imputabile ad una patologia pregressa dalla quale era affetto l’alunno.

Limitare il contenzioso

Ci sembra particolarmente importante evidenziare come, in casi analoghi, la richiesta di sopralluogo effettuata dal Dirigente scolastico risulti particolarmente importante al fine di limitare il contenzioso con l’Amministrazione scolastica. Nel caso, infatti, la responsabilità dell’evento fosse imputabile alla carente o mancata manutenzione dell’immobile o delle sue pertinenze e che questa sia stata formalmente segnalata dal Dirigente scolastico, il soggetto tenuto a risarcire il danno sarà il soggetto proprietario dell’immobile.