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Garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici

Nell’ultimo periodo, dalle scuole, ci giungono richieste circa le garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici. Facciamo il punto della situazione.

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia a livello globale. Da quella data le imprese di assicurazione hanno cominciato ad interrogarsi su come coprire il rischio specifico.

Le nuove polizze con rischio Covid19

In ambito privato, alcune Compagnie Assicurative, per prime hanno colto l’esigenza di mercato e hanno creato e messo in commercio prodotti assicurativi ad hoc.
Altre hanno integrato le polizze sanitarie con prestazioni specifiche per il Coronavirus.
In questa direzione si sono mosse imprese come Generali, UnipolSAI, AXA, ma anche fondi contrattualistici che operano nella sanità integrativa.
Occorre precisare subito che le garanzie offerte dalle polizze non riguardano direttamente le cure da prestare a chi s’è ammalato di Covid19. Queste infatti sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le polizze offrono prestazioni accessorie come: riconoscimento di diarie in caso di ricoveri, convalescenze, visite mediche specialistiche, bonus in denaro, ecc.

L’analisi dell’IVASS

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nel mese di marzo ha redatto una specifica analisi di mercato. L’IVASS ha analizzato tutti gli interventi messi in campo dalle compagnie per rispondere alla pandemia, non solo quelli di natura sanitaria.
«Alcune compagnie – si legge nel rapporto – hanno esteso, gratuitamente e in via temporanea, garanzie e servizi presenti nelle polizze sanitarie, per riconoscere agli assicurati colpiti dal virus diarie giornaliere in caso di quarantena domiciliare e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva. Sono state immesse sul mercato polizze a sostegno degli esercizi commerciali costretti alla chiusura obbligatoria. Nel settore viaggi, in alcuni casi, sono state ampliate le garanzie per il rimborso di costi e penali per la perdita del viaggio. Alcune compagnie hanno anche messo in campo misure diverse dall’offerta di polizze assicurative come ad esempio l’istituzione di teleconsulto medico e sportello legale».
Come appare evidente, da questa possibile necessità non è escluso neanche il comparto scolastico. L’interesse non riguarda tanto per il periodo pregresso, ma soprattutto in previsione della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

Le polizze assicurative scolastiche

Alla data in cui scriviamo, non sono ancora disponibili le linee guida del MIUR per la nuova apertura dell’Anno Scolastico. Diventa quindi difficile fare qualsiasi ipotesi circa coperture assicurative efficaci.
Appare inoltre evidente che il livello di sensibilità al problema è differente in funzione delle zone geografiche interessate dall’epidemia.
Facendo comunque una rapida analisi delle polizze multirischio scuola attualmente disponibili sul mercato, possiamo affermare, con una certa sicurezza che, ad oggi, in relazione al ramo:

  • Responsabilità Civile – Qualora l’evento “epidemia” non sia esplicitamente escluso, si può considerare compreso;
  • Infortuni – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Per le polizze stipulate per il prossimo anno scolastico, in relazione all’andamento del problema, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che, a nostro avviso, dovrebbe trattarsi di una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza;
  • Assistenza – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Anche in questo caso, all’interno delle polizze che saranno stipulate per il prossimo anno scolastico potrebbe essere opportuno prevedere l’estensione di questa garanzia in forma aggiuntiva, con tariffazioni e coperture diverse;
  • Tutela Legale – Qualora non sia esplicitamente escluso, il rischio si può considerare compreso. In questo caso è bene, tuttavia, evidenziare come le garanzie di tutela legale escludono che i due soggetti che ricorrono alla copertura siano assicurati con la stessa polizza. Se ad esempio nascesse una vertenza tra due soggetti dello stesso Istituto assicurati con la stessa polizza, la garanzia non opererebbe.

In conclusione consigliamo sempre di far controllare, ed eventualmente revisionare da un broker assicurativo professionista del comparto scolastico, i contratti in essere e la relativa documentazione, per stabilire eventuali aree di rischio e responsabilità che, se non adeguatamente coperte dalla polizza, potrebbero ricadere direttamente sull’Istituto.

Cosa prevedere

Vi suggeriamo quattro punti fondamentali per prevenire eventuali contenziosi e rischi di natura legale in un’ottica di adeguata gestione del rischio:

  1. Verificare sempre se l’adempimento delle prestazioni contrattuali sia ricompreso oppure esplicitamente escluso, soprattutto nei rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale;
  2. Analizzare ed eventualmente rivedere, senza soluzione di continuità, le disposizioni interne al singolo Istituto soprattutto in relazione alla gestione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, alla luce delle revisioni apportate nel Gennaio 2020, valutando con attenzione le policy adottate in tema di salute e sicurezza anche in relazione alle coperture previste dalle polizze assicurative, ad esempio monitorando precisamente i flussi all’interno dell’Istituto (Operatori scolastici, Studenti, Famiglie, Soggetti esterni, Fornitori, ecc.), il corretto utilizzo, la disponibilità e l’adeguatezza del materiale di protezione per i dipendenti (es.: mascherine, guanti, disinfettante, ecc.);
  3. Porre estrema attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti delle ordinanze regionali e locali e assicurarsi che le policy adottate dall’Istituto siano conformi alle disposizioni in vigore nella propria area di giurisdizione, distinguendo le misure a titolo di raccomandazione da quelle a carattere obbligatorio, all’interno delle informative governative o ministeriali;
  4. Raccogliere tutta la possibile documentazione prodotta dall’Istituto in relazione agli interventi effettuati per contenere la diffusione dell’epidemia, conservando traccia dettagliata di tutti gli eventuali danni subiti e delle operazioni di prevenzione effettuate in vista di future possibili contestazioni.
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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche – Euroedizioni Torino

All’inizio e lo scorso anno scolastico Euroedizioni di Torino ha pubblicato il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche”. Ne parliamo con gli autori:

Perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche?

Vincenzo Casella – Mah, la prima risposta che mi viene spontanea è perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche non l’aveva mai scritta nessuno prima.
Battute a parte, la figura del Broker assicurativo è ancora una figura abbastanza sconosciuta nella scuola.
Il Broker assicurativo ha fatto la sua comparsa in Italia negli anni ’50 del secolo scorso. Negli anni è cresciuto man mano con la necessità, delle aziende private, di fruire di un servizio assicurativo personalizzato.
All’inizio degli anni ’80, la necessità di una consulenza professionale taylor made è diventata indispensabile anche in campo pubblico. Questa necessità è stata avvertita prima di ogni altro, in campo medico e successivamente in tutta la Pubblica Amministrazione.
Ad oggi la quasi totalità delle grandi Amministrazioni Pubbliche si serve di una consulenza assicurativa professionale specifica.
Da circa 20 anni, la figura del broker è entrata, seppur con qualche difficoltà, anche nel mondo scolastico.
Nelle grandi Pubbliche Amministrazioni, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico, legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola l’intervento del Broker è spesso inteso più a razionalizzare e a sovrintendere le procedure in fase di selezione delle Società Assicuratrici offerenti.
Questo atteggiamento lascia nella scuola svariate zona d’ombra.

Quali sono, a vostro avviso, queste zone d’ombra?

Valentino Donà – Potremmo davvero fare decine di esempi.
La scuola, soprattutto negli ultimi dieci anni, s’è trasformata radicalmente rispetto a quella che hanno conosciuto le generazioni precedenti.
Oggi, per gli studenti, l’aspetto didattico – formativo non è più relegato solo all’aula. Il processo di apprendimento s’è aperto al mondo esterno, anche a quello dell’impresa. Pensiamo solo alle attività obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, agli stage, alle esperienze di interscambio.
Questi progetti, portano gli alunni in giro per il mondo, anche per tempi considerevolmente lunghi: un esempio su tutti è il progetto Erasmus+.
Esistono Istituti scolastici che svolgono attività di interscambio, con High School statunitensi, anche della durata di sei mesi. I titoli di studio in molti di questi casi, sono equiparati sia in Italia che negli USA.
Ma le attività di interscambio avvengo anche in collaborazione con paesi emergenti come la Cina o alcuni Paesi africani.
Ma quello degli interscambi, seppur importante, è solo uno degli aspetti.
Negli ultimi anni il problema del contenzioso è aumentato in modo esponenziale. Fino a qualche anno fa l’intervento del legale a tutela dell’alunno infortunato aveva carattere eccezionale, nell’ultimo quinquennio è più che decuplicato. Non è insolito che a fronte di un sinistro anche con un danno lieve, la famiglia attivi l’intervento di un legale.
Questi nuovi scenari amplificano in modo notevole le responsabilità della Pubblica Amministrazione scolastica. Spesso il Dirigente non ne comprende fino in fondo le possibili minacce.
Prova di quanto affermato sono i costanti e continui richiami ministeriali legati alla vigilanza e alla sicurezza.

In questo contesto come lavora il broker assicurativo?

Vincenzo Casella – Compito primario del Broker assicurativo è l’analisi del rischio specifico.
Se guardiamo attentamente, non esistono due scuole italiane con identici livelli di rischio.
Polizze assicurative standardizzate, oggi certamente non sono più sufficienti.
Le Società Assicuratrici propongono polizze contrattualmente analoghe per tutti gli istituti con l’unica differenza legata ai massimali in relazione al premio erogato.
Balza subito all’occhio che il livello di rischio per un Istituto Tecnico Agrario è molto diverso rispetto a quello di in Istituto Comprensivo. Esattamente come è diverso tra un Liceo Classico o Scientifico e un Istituto professionale. In molti Istituti tecnici gli studenti trascorrono una parte importante del proprio tempo in laboratori anche con potenziali livelli di rischio elevati.
Capire perfettamente qual è il livello di pericolo e redigere condizioni contrattuali specifiche, aiuta l’Istituto Scolastico a prevenire i rischi reali privilegiando coperture utili e adeguate.

Tutti i broker assicurativi che operano in ambito scolastico utilizzano questo approccio professionale?

Valentino Donà – Ogni professionista ha strategie operative, capacità e professionalità proprie e distinte.
Affidarsi ad un Broker assicurativo confidando nella sua capacità solo perché è in possesso dei requisiti per poter operare è certamente un errore. Esattamente come scegliere una polizza perché riporta in copertina: “Settore Scolastico”.
Essere iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi è un obbligo ma non è sinonimo di capacità di operare in un settore specifico.
Il mondo in cui viviamo sta privilegiando la specializzazione a discapito del generalismo.
Ce ne accorgiamo in ambito medico dove, per una patologia importante, il medico di famiglia non prende una decisione senza prima consultare uno specialista.
Nel campo assicurativo la situazione è analoga. Esistono Compagnie che si occupano solo di Auto, altre solo di Turismo, altre ancora solo di Cauzioni o del ramo Vita e così via.
Nel brokeraggio assicurativo è uguale.
Ci sono broker che lavorano solo in ambito medico, altri esclusivamente nel ramo trasporti, altri ancora si occupano unicamente di assicurazioni professionali, altri di settori specifici come quelli dei viaggi o del turismo.
Il comparto scuola non è differente. L’improvvisazione è un pericolo più reale di quanto non sembri.   
Il Broker che lavora in ambito scolastico deve avere competenze specifiche. Deve saper coniugare il mondo assicurativo con quello della Pubblica Amministrazione e, all’interno di questa, con la Pubblica Amministrazione scolastica che ha peculiarità proprie.
Un ulteriore aspetto che poche istituzioni scolastiche valutano è come il Broker innova il mercato.

Cosa significa praticamente?

Vincenzo Casella – Attraverso la conoscenza diretta delle esigenze specifiche, il broker elabora e propone alle Compagnie assicurative garanzie particolari. Questo processo modernizza il mercato.
Senza possibilità di smentita posso affermare che le maggiori innovazioni assicurative portate nel mondo della scuola sono frutto del lavoro del broker. La sua capacità di coniugare le esigenze degli Istituti scolastici, traducendole in garanzie accettate dalle Compagnie di assicurazione, rinnova il mercato. Gli esempi in questo senso sono decine. Dal pedibus alla garanzia kasko per gli occhiali sono tutte tutele introdotte con l’ausilio del broker assicurativo.
Un esempio di particolare attualità sono le garanzie che stiamo elaborando in relazione alla pandemia di Covid19.

Come una scuola può valutare la bontà di un professionista?

Valentino Donà – Molte scuole che decidono di dotarsi del Broker assicurativo, spesso e volentieri, non hanno un’idea ben chiara del campo di azione del professionista.
Dalla nostra esperienza diretta rileviamo che la maggioranza degli Istituti “utilizza” il Broker assicurativo solo per la gestione della gara assicurativa. Negli anni, infatti, la litigiosità delle Società assicuratrici ha fatto nascere più di un contenzioso ritardando l’acquisto del servizio.
Quest’aspetto, seppur importante, tuttavia è meno che marginale.
La scuola ha tutti gli strumenti per mettere in atto procedure a norma di legge.
L’utilizzo del professionista solo per quest’aspetto è simile a quello della famiglia che decide di acquistare un camion solo per andare a fare la spesa.
Il broker assicurativo capace, innanzitutto effettua una precisa analisi del rischio.
Ha capacità di intermediazione con le Compagnie assicuratrice e propone capitolati e condizioni contrattuali adeguate. Un contratto adeguato, accettato dalle Società Assicuratrici deve coniugare garanzie adeguate e valori economici accettabili. Da ultimo dovrà assistere la scuola cliente per tutto il periodo di polizza nella gestione dei contratti e dei sinistri.
La maggioranza dei broker assicurativi che prestano servizio in ambito scolastico non operano in questo senso. Si limitano a fare i comparatori di Polizze standardizzate. Per tornare alla metafora precedente non si curano se alla famiglia, per fare la spesa, serva davvero un camion oppure basti un’utilitaria, ma si limitano a comparare il modello e la marca degli camion disponibili sul mercato.
Questo professionista non è utile alla scuola, ma potrebbe diventare un rischio perché opera con dinamiche teoriche scollegate dalle reali esigenze delle scuole.

Qualche consiglio pratico?

Vincenzo CasellaIl Codice dei Contratti impone requisiti standard: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Fermo restando l’iscrizione all’Albo, la capacità economica dev’essere adeguata al valore dell’appalto. Inutile quindi chiedere fatturati milionari per appalti di poche migliaia di euro.
L’attenzione tuttavia dev’essere posta soprattutto sull’aspetto tecnico e professionale.
Per usufruire di un professionista preparato la scuola dovrà porre in essere selezioni che non privilegino solo il COSA ma soprattutto il COME viene fatto.
Il professionista come effettua l’analisi del rischio nella scuola cliente?
Quali e quante personalizzazioni vengono apportate al Capitolato che verrà sottoposto a selezione?
Le Società assicuratrici accettano il capitolato redatto dal Broker? In quale percentuale?
Le Società assicuratrice che rispondono alle selezioni sono specializzate nel rischio scolastico?
Come viene gestita la Polizza e quale assistenza viene data in caso di sinistro?
Questo è quello che serve realmente all’Amministrazione scolastica.
Nella quasi totalità dei casi le scuola non è in grado di assolvere a questi compiti autonomamente senza la consulenza del professionista. Lo sentiamo quotidianamente nelle telefonate delle scuole clienti.
Il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche” pubblicato da Euroedizioni di Torino, affronta queste tematiche in modo chiaro ed esaustivo.
All’interno sono presenti anche una serie di schemi di selezione per il broker in linea con la normativa, un certo numero di tabelle riassuntive e una serie di rimandi normativi aggiornati alla ultime disposizioni legislative e giurisprudenziali.
Per altri eventuali e ulteriori approfondimenti, potete contattarci direttamente via telefono o mail a questi indirizzi:
Vincenzo Casellacasella.broker@gmail.com – 340 6946334
Valentino Donàgvalentino.dona@gmail.com – 349 1562487

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Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità

In questi giorni di blocco forzato, mi è tornata in mente una frase di Albert Einstein: “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”.

Un nuovo modo di concepire la vita e il lavoro

Al netto dei problemi che tutti noi abbiamo affrontato in questo periodo, per chiunque sia a capo di un’impresa pubblica o privata, sono giorni difficili.
L’economia dell’intero pianeta ha subito una battuta d’arresto, dovendosi fermare dinanzi un nemico invisibile, che tiene in ostaggio miliardi di persone. Le nazioni più colpite dal Covid19 hanno applicato il lockdown, impedendo alle persone di lasciare la propria abitazione, se non per motivi di stretta necessità. Tutti noi, volenti o nolenti, abbiamo cominciato a cambiare non solo i nostri stili di vita ma anche il nostro modo di concepire e sviluppare il lavoro.
Anche la scuola ha dovuto ripensare, a come coniugare la dinamica formativa alla luce dell’impossibilità di gestire il lavoro direttamente in presenza.
Ognuno di noi, quando pensa alla scuola, si concentra, quasi istintivamente sugli alunni. Spesso dimentichiamo che oltre agli 8.500.000 studenti c’è anche quasi un milione e mezzo di operatori scolastici suddivisi tra Docenti e Personale.

L’online, tra obbligo e opportunità

Mapp è una piattaforma che si occupa di ricerche in campo digitale. In un recente articolo rivela come gli italiani hanno moltiplicato in modo straordinario il proprio tempo online. Le persone hanno più che raddoppiato la consultazione dei portali di informazione per tenersi aggiornati o anche solo per i loro acquisti.
Un articolo pubblicato alla fine di aprile da Cornerstone OnDemand, leader globale nelle soluzioni di sviluppo del personale, che ha annunciato come sia anche esponenzialmente aumentata la domanda di formazione online. Sia i singoli che le imprese si stanno adattando a un nuovo modo di lavorare.
L’uso massivo dello smart working o dell’home working infatti, oltre a diventare una nuova modalità operativa, ha aumentato la richiesta di formazione online.
Una larga parte dei soggetti inseriti nel tessuto produttivo sta ripensando il proprio lavoro cercando di acquisire maggiori competenze. Competenze che consentano di essere più produttivi e flessibili anche lavorando da casa.

E la scuola in tutto questo processo?

La scuola, in larghissima parte, ha reagito più che positivamente.
In un Comunicato stampa Cittadinanzattiva afferma che il 92% delle scuole ha attivato processi di Didattica a Distanza. Per lo più si tratta di lezioni in diretta, su varie piattaforme e una durata media a lezione fra i 40 e i 60 minuti. Buona, per il 60% dei rispondenti, anche la valutazione del lavoro svolto dai docenti. Purtroppo si conferma la grande questione dell’esclusione di troppi studenti che non partecipano alle videolezioni. I motivi, per lo più, sono la mancanza di device, connessioni inadeguate e in parte anche per condizioni familiari economicamente difficili.
Più variegati sembrano invece i risultati relativi alla gestione amministrativa degli Istituti Scolastici con l’introduzione del Lavoro Agile.
Nonostante siano ormai passati 15 anni dall’introduzione del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), molta della documentazione con cui lavorano le segreterie è ancora “cartacea” e non on line. Inoltre gli attuali software o applicativi non sempre sono adatti all’archiviazione digitale. Spesso consentono di lavorare solo on-site o non sono predisposti per un cloud condiviso e sicuro.
Decisamente migliori sono i metodi e i sistemi adottati per le interazioni con gli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe, ecc.)
La maggioranza degli Istituti scolastici hanno cominciato a svolgere questi incontri in modalità telematica con risultati apprezzabili sotto il profilo economico e funzionale.
L’utilizzo di software e applicativi on-line consente infatti ai partecipanti di non essere presenti fisicamente. Attraverso la “video conferenza”, possono comunque conversare, scambiarsi dati e documenti attraverso una connessione ad Internet.
Risulta evidente che probabilmente, non tutte le riunioni possono svolgersi secondo tale modalità. Tuttavia l’innovazione apportata appare estremamente interessante, sia sotto il profilo economico che funzionale. Nel futuro, c’è già chi ritiene auspicabile utilizzarla anche al di fuori del periodo di emergenza contingente.

Il ruolo delle assicurazioni scolastiche

Nel febbraio 2018, con notevole lungimiranza, l’IVASS, sottolineava come le Società assicuratrici dovessero sviluppare un approccio proattivo nei confronti degli assicurati.
E’ indubbio che la pandemia ha avuto un forte impatto sia sul “sistema Italia” che sull’evoluzione della domanda e della risposta assicurativa.
La pandemia modificherà i comportamenti delle imprese assicuratrici. L’effetto non sarà di breve durata ma è destinato ad incidere sulle scelte di medio e lungo termine delle imprese.
Uno scenario ancora nebuloso in cui anche le assicurazioni scolastiche e i broker specializzati resteranno coinvolti da cambiamenti importanti.

Insomma, quando si dice che non tutto il male viene per nuocere…

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Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.

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I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.

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Sanzione INAIL per ritardata denuncia

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha ricevuto, da parte dell’INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l’attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall’Istituto per conto del Dirigente? 

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev’essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell’assicuratore infatti, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze.
A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall’Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
La Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’Art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Ne deriva che Il Dirigente, qualora abbia precisamente indicato l’onere dell’adempimento, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

La denuncia di infortunio all’INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL – Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INPS dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Da qualche anno è entrato in vigore, per le Amministrazioni Scolastiche l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) per l’inoltro delle denunce d’infortunio. Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall’Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancanza o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Furto di PC a scuola

Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

Che cosa s’intende per furto?

Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

  • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
  • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
  • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
  • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
  • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
  • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
  • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

Modalità del furto

La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

  • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
  • Mediante scalata:
  • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
  • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

Incuria o mancata custodia

Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

L’uso fraudolento di chiavi

Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.

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Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.