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Esclusione dalla gara

Il nostro Istituto ha pubblicato la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Una delle società partecipanti non ha prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, il certificato relativo ai carichi pendenti, espressamente richiesto. Questo comporta l’automatica esclusione dalla gara?

Al fine di garantire la legittimità delle procedure di affidamento dei servizi, le amministrazioni scolastiche sono tenute ad espletare una serie di controlli d’ufficio. I controlli sono finalizzati a stabilire la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione alla gara d’appalto. La mancanza di alcuni requisiti non comporta l’automatica esclusione dalla gara.

Le procedure selettive

Prima di entrare nel merito della domanda è tuttavia opportuno chiedersi se la procedura messa in atto dalla scuola sia in linea con le reali necessità dell’Amministrazione.
L’innalzamento delle soglie comunitarie, dettato dei decreti “semplificazioni”, obbliga l’Amministrazione appaltante all’utilizzo delle procedure semplificate per tutto il comparto sotto soglia.
Per quanto concerne gli affidamenti dei servizi assicurativi scolastici, nella quasi totalità dei casi non si supererà mai il tetto previsto per l’Affidamento Diretto, neanche nel caso di contratti di durata pluriennale.
Resta, tuttavia, inteso che la scuola potrà sempre, nell’esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate. La scelta potrà essere dettata qualora specifiche esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto. Tuttavia, in questo caso, l’esigenza del ricorso alle procedure ordinarie impone l’obbligo di motivazione.
Il primo passaggio, quindi, è dettato dall’Attività Istruttoria, indicata all’Art. 44, comma 2, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.
L’Attività Istruttoria determinerà, quindi, il tetto di spesa e conseguentemente il tipo di procedura selettiva da mettere in atto.

Le linee guida ANAC 

Le Linee guida ANAC n. 4, introducono una serie di regolamentazioni specifiche per gli affidamenti di minore importo.
In particolare, individuano regimi semplificati per tutta la fascia relativa all’Affidamento Diretto, identificata dall’Art. 35, comma 1, lettera (b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le linee guida dell’ANAC, nello specifico, prendono in considerazione gli affidamenti:

  • < a 5.000,00 euro
  • > a 5.000,00 euro e < a 20.000,00 euro
  • > a 20.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di 140.000,00 euro.

La norma prevede livelli di verifica sempre più stringenti in relazione all’importo dell’appalto.
Per i servizi d’importo fino a 5.000,00 euro, le Linee Guida prevedono la facoltà, per la stazione appaltante, di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La dichiarazione dovrà prevedere il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, oltre all’autodichiarazione di cui all’Art. 80, i requisiti stabiliti per l’esercizio di particolari professioni.
Tra i 20.000,00 euro e la soglia comunitaria, inoltre, l’Amministrazione dovrà verificare l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
In tutti casi, la stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla consultazione del casellario ANAC, e dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il certificato dei carichi pendenti

La certificazione dei carichi pendenti non è normalmente pretesa nelle procedure ad Affidamento Diretto. Sarà comunque discrezione dell’Amministrazione appaltante farne richiesta.
Qualora l’operatore economico non esibisse il certificato, l’Ammnistrazione non potrà escluderlo dalla procedura selettiva. In questo caso dovrà ricorrere al Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’Art. 83 del Codice.
Come rileva il Consiglio di Stato con l’ordinanza V, 9 aprile 2020, n. 2332: «Le omissioni dichiarative, infatti, non possono contenere alcun automatismo escludente».
Anche nel caso risultassero carichi pendenti, l’Amministrazione appaltante non potrà escludere a priori l’operatore economico. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3484/17, afferma che l’Amministrazione: «sarà tenuta a valutare la rilevanza degli elementi in essa contenuti ai fini di una eventuale esclusione». Ne deriva che la semplice presenza di carichi pendenti non può determinare l’esclusione a priori, ma sarà necessario entrare nel merito.
L’unico elemento d’impedimento sono esclusivamente le condanne passate in giudicato e non quelle relative a  procedimenti e condanne penali o denunce non ancora definite.
In questo senso s’è espresso ancora il Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2022, con la sentenza n. 1977.

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Il danno biologico

In fase di delibera del contratto assicurativo, un membro del Consiglio di Istituto, ci chiedeva se la polizza comprendesse il danno biologico. Questo è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico?

Prima di entrare nel merito della risposta, occorre fare alcune precisazioni circa la natura e l’interpretazione giuridica del danno biologico.

Che cos’è il danno biologico

Dal punto di vista pratico, il danno biologico, è un danno di natura non patrimoniale, che ha leso l’integrità fisica o psichica di un soggetto, in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo.
Il danno non deve avere necessariamente carattere permanente, ma può avere natura temporanea e reversibile. Inoltre, aspetto particolarmente importante per la scuola, il danno biologico è valutato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
Le polizze assicurative distinguono il danno biologico tra temporaneo e permanente.
L’invalidità temporanea si ha quando la salute del soggetto è compromessa per un arco limitato di tempo. Può essere assoluta o parziale. In entrambi i casi viene misurata in giorni con la percentuale di diminuzione della capacità operativa del soggetto lesionato.
L’invalidità permanente invece è quando un soggetto vede ridotta in modo definitivo la propria salute rispetto al periodo precedente l’evento dannoso. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Soprattutto in quest’ultimo caso, per ottenere il risarcimento occorrerà una perizia medico legale. Il medico accerterà il danno subito e determinerà le conseguenze, permanenti e temporanee, delle lesioni subite.
La perizia effettuata  e relativa relazione costituiscono la prova per un eventuale giudizio.
Anche la morte è considerabile come danno biologico a patto che questa sopraggiunga in un determinato lasso temporale e in conseguenza dell’evento infortunoso. In questo caso di parla di danno biologico terminale che darà comunque agli eredi il diritto di risarcimento.

Le fonti normative e la giurisprudenza

Il danno biologico trova la fonte normativa primaria nell’Art. 32 della Costituzione e nell’Art. 2059 del Codice Civile.
Dottrina e giurisprudenza, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno ampiamento discusso sul tema.
Uno dei primi provvedimenti in materia è il D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Nel decreto è stata fornita una prima definizione di danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Il decreto indica anche le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.
Per la risarcibilità del danno biologico, come abbiamo visto, è necessaria la quantificazione dello stesso.
Per questo motivo i tribunali, nel corso degli anni, hanno creato specifiche tabelle di riferimento.
Ad oggi le Tabelle adottate su tutto il territorio nazionale sono quelle pubblicate dal Tribunale di Milano.

Il Codice delle Assicurazioni private

Un’altra definizione di danno biologico è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il Codice delle Assicurazioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il codice, agli Artt. 138 e 139, inoltre ha previsto specifiche tabelle di liquidazione per lesioni grave e lieve entità.

Danno biologico e INAIL

Il danno biologico rientra nell’ambito della tutela INAIL, circoscritto dall’Art. 13 del sopracitato decreto 38/2000. Il danno, in questo caso è descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il danno, nella scuola, è quindi anche garantito anche dall’INAIL per tutti i soggetti esposti al rischio nell’ambito di una attività lavorativa. In questo senso: gli studenti e gli operatori scolastici, seppur con modalità diverse.

Il danno biologico nelle polizze assicurative scolastiche

Tutte le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre tuttavia precisare che le singole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio erogato e alle condizioni contrattuali sottoscritte.
Dati statistici rilevano come, in ambito scolastico, la quasi totalità delle invalidità permanenti si concentri nei primi 9 punti percentuali (invalidità micropermanenti). Ciò nonostante si dovrà comunque procedere al risarcimento del danno non patrimoniale. Per questo motivo le società assicuratrici tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi. Risarcimenti inadeguati possono creare un contenzioso. Per questo motivo è opportuno verificare anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, che l’importo risarcibile sia adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sul danno biologico nella scuola, contattaci qui.

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Ritorno a scuola 2022: le Linee Guida

Lo scorso 5 agosto, sono state pubblicate le Linee Guida relative al ritorno a scuola previste per il prossimo settembre 2022.
Il documento, riguarda le scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione. Le Linee Guida sono emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province.

Garantire l’attività didattica in presenza

L’ISS evidenzia come, ad oggi, non sia possibile prevedere quale sarà la situazione pandemica alla ripresa delle attività scolastiche. Ne deriva che qualsiasi decisione relativa a quali misure applicare o implementare è almeno prematura. È ipotizzato, quindi, un doppio livello di attenzione che consentirà al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure in caso bisogno.
Da un lato, misure standard di prevenzione in relazione al quadro attuale e dall’altro, ulteriori provvedimenti modulabili sulla base del possibile cambiamento del quadro epidemiologico. L’obiettivo dichiarato è garantire la presenza cercando, nel limite del possibile, di evitare la Didattica a Distanza.

Le misure preventive di base

Il documento individua alcune misure preventive necessarie per la ripresa scolastica.
L’ingresso a scuola è consentito solo senza sintomatologie evidenti e senza positività all’eventuale test diagnostico SARS-CoV-2. Sarà sempre necessaria la corretta sanificazione ordinaria, il costante ricambio dell’aria così come l’igienizzazione delle mani e ormai consuete avvertenze circa l’etichetta respiratoria. Mascherine e distanziamenti non sono previsti, restano comunque obbligatori per il personale e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Nei casi di infezione confermati è prevista la sanificazione straordinaria dei locali come pure gli strumenti per gestione casi sospetti/confermati e dei contatti.
Le Linee Guida evidenziano che, soprattutto nei alunni, il solo raffreddore è condizione frequente. Questo solo motivo non può essere addotto per la mancata frequenza o l’allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Aggravamento della situazione pandemica

L’eventuale aggravamento del quadro epidemiologico o mutate esigenze di sanità imporranno dei cambiamenti che, almeno in linea teorica, non dovrebbero inasprire quelli che già conosciamo.
Saranno reintrodotte le usuali precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione come il distanziamento di almeno 1 metro ove le condizioni lo consentano. Dovrà essere aumentata la sanificazione periodica e saranno riadottate di mascherine chirurgiche, o FFP2, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. La somministrazione dei pasti nelle mense avverrà con turnazione ed il consumo delle merende avverrà in aula, seduti al banco. Nei casi estremi potrà essere adottata la Didattica a Distanza.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo non sono rilevabili particolari novità.
Di norma, le polizze scolastiche non ricomprendono quest’evento nel ramo infortunio o assistenza per i viaggi di Istruzione. In relazione all’andamento del problema, è bene prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che il rischio pandemico potrà eventualmente essere ricompreso con una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza.

Se desideri maggiori approfondimenti in relazione alle polizze per rischio pandemico nella scuola, contattaci qui.

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Buone vacanze 2022!

Dopo un anno ricco di impegni, come quello appena trascorso sentiamo tutti il bisogno di staccare un po’ la spina per concederci un periodo di meritato riposo.
Cogliamo quindi l’occasione per augurarti qualche giorno di tranquillità per uscire dalla routine quotidiana e ricaricare le batterie.

I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione nel mese di agosto, ad eccezione della settimana dal 13 al 21.

Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivedremo nel prossimo settembre.
Nell’attesa: Buone vacanze!

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Accesso agli atti e Accesso civico

Un’Azienda ci ha formalizzato la richiesta dei accesso agli atti relativi a due gare espletate dalla scuola. La prima si riferisce all’appalto in corso, la seconda all’appalto precedente. Devo premettere che l’operatore economico in questione non ha partecipato a nessuna delle due selezioni. L’operatore motiva la richiesta ai sensi dell’accesso civico agli atti amministrativi. La scuola è tenuta a consentire l’accesso agli atti? In caso di rifiuto e l’Istituto compirebbe un illecito?

L’accesso agli atti e l’accesso civico sono degli strumenti per venire a conoscenza di dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. La liceità, il grado di complessità, il numero e il carattere dei documenti consultabili differisce a seconda dello strumento utilizzato.

L’accesso agli atti

L’accesso agli atti è uno strumento normato dagli Artt. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma, nel caso dell’accesso agli atti, richiede la titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
Ai sensi della legge potranno accedere agli atti: «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
Obiettivo del legislatore, quindi, è volto alla tutela degli interessi individuali di un soggetto che ricopre una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri cittadini.
Il richiedente dovrà provare di essere portatore di un diritto concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla documentazione oggetto della richiesta.
Nel caso di accesso agli atti, il soggetto tutelato è solo l’operatore economico partecipante alla selezione. Costui ha il diritto di salvaguardare il proprio interesse oltre all’interesse pubblico.
L’operatore economico dovrà produrre formale richiesta e l’Amministrazione, verificata la disponibilità dei controinteressati, dovrà rendere disponibile la documentazione pretesa.

L’accesso civico

L’accesso civico è regolamentato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La norma in questo caso consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’accesso civico infatti è teso a favorire: «forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Scopo del legislatore è dare piena attuazione all’ordinamento Europeo in materia di trasparenza rendendo l’amministrazione quanto più possibile aperta e a servizio del cittadino.
L’accesso civico non conosce limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva ed esonera il richiedente dall’obbligo di motivazione.  La richiesta tuttavia è esercitabile solo: «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridici rilevanti».
L’accesso civico è quindi riconosciuto a tutti i cittadini che vogliono venire a conoscenza dell’operato della Pubblica Amministrazione senza vantare alcun interesse specifico ulteriore.
In questi casi il soggetto interessato potrà fare richiesta di visionare esclusivamente gli atti formali relativi al procedimento. Atti che, di norma, dovrebbero già essere disponibili nella sezione di Amministrazione trasparente dell’Ente stesso.

La documentazione accessibile

In entrambi i casi non tutti gli atti sono accessibili.
I limiti sono quelli strettamente connessi alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi. Tra questi tra questi vi sono, ad esempio i documenti coperti da segreto di Stato, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.
Al di fuori di questi limiti tassativamente previsti, l’accessibilità ai documenti rispetto ai quali il cittadino vanta un interesse concreto e privilegiato dovrebbe essere massima.

Le responsabilità dell’Amministrazione scolastica

Nel caso in questione la domanda potrebbe quindi essere ribaltata.
La diversa qualifica del soggetto richiedente, determina il livello e il riconoscimento dell’istanza presentata.
I soggetti legittimati alla richiesta possono essere portatori di un interesse generale (accesso civico) o specifico (accesso agli atti). L’estensione e il grado di profondità con cui il soggetto può aspirare ad accedere ai documenti richiesti, è strettamente legato alla finalità specifiche della richiesta.
La responsabilità dell’Amministrazione, conseguentemente, è direttamente legata alla “risposta”, con l’uno o l’altro strumento.
In relazione alla richiesta quindi, l’operatore economico potrà visionare esclusivamente gli atti propedeutici e le determinazioni legate alle selezioni cui ha partecipato. Ogni altra richiesta risulta impropria in quanto il soggetto, non partecipante alla selezione, non è portatore di un interesse qualificato e differenziato.
Da ultimo, i termini relativi alla richiesta di accesso da parte dell’interessato, sono espressi all’Art. 15, comma 6, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15: «Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». 

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’accesso agli atti e all’accesso civico, contattaci qui.

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Erasmus+: le polizze Covid19

Alcuni alunni del nostro Istituto superiore stanno partendo per un Erasmus+ in Irlanda.
Anche alla luce dei costi, le famiglie ci domandano se la polizza assicurativa scolastica copre la mancata o posticipata partenza qualora gli studenti non potessero partire per positività al Covid19. Per la stessa motivazione copre le spese di biglietteria aerea per il posticipato rientro e le spese alberghiere in isolamento?

Dare una risposta univoca è pressoché impossibile.
Le assicurazioni scolastiche prevedono, di norma, un ramo di Assistenza. Le garanzie, qualora previste, prevedono l’annullamento del viaggio e l’assistenza sanitaria in caso di malattia o infortunio e il rimborso delle spese mediche. Le garanzie tutela tutti i soggetti partecipanti al viaggio: studenti e accompagnatori.

La copertura nei casi di Covid19

Le polizze stipulata dalle scuole, tuttavia, nella quasi totalità dei casi escludono il rischio pandemia.
Ne deriva che qualora lo studente o l’accompagnatore non dovesse partire per il viaggio a causa della positività al Covid19 non si vedrebbe rimborsato né i costi del viaggio né il soggiorno non goduto. Un caso ancora peggiore potrebbe verificarsi qualora lo studente o l’accompagnatore non potessero rientrare perché posti in quarantena obbligatoria.
In questi casi infatti la polizza assicurativa scolastica non copre il riacquisto dei biglietti né il costo dell’albergo o della struttura in cui sarà effettuato l’isolamento.

Le polizze Covid19

Per far fronte a queste evenienze il mercato assicurativo offre soluzioni specifiche, che proteggono in caso di epidemia/pandemia legata al Covid19. La loro sottoscrizione, coma abbiamo visto, è separata e opzionale rispetto alla polizza scolastica.
Le garanzie in questo caso tutelano non solo dalla mancata partenza ma anche nei casi di prolungamento obbligato del soggiorno per infezione da Covid19. Alcune polizze prevedono anche un indennizzo nel caso di ospedalizzazione.
Questo tipo di coperture possono prevedere i viaggi e i soggiorni esclusivamente in Europa oppure in tutto il mondo. Com’è intuibile, i costi variano in base al tipo di copertura, alle garanzie inserite e ai massimali previsti. I costi partono da poche decine di euro fino a qualche centinaio.

Le esclusioni

Un grave errore sarebbe pensare che le polizze Covid19, legate ai viaggi, di non prevedano limitazioni o esclusioni.
Una delle più ricorrenti è quella legata alla durata del soggiorno. Le più diffuse prevedono un periodo massimo di 30 o 60 giorni. Motivo per cui, se il progetto prevede una durata superiore, come spesso capita per Erasmus+, la polizza è inadeguata.
Le limitazioni tuttavia non si limitano solo alla durata del soggiorno.
Molte polizze non contemplano le malattie preesistenti. Questa è una condizione di esclusione classica tesa a non coprire le malattie croniche dell’assicurato. In questo caso è importante verificare che l’eventuale incubazione della malattia non sia considerata malattia preesistente.
Da ultimo la garanzia non prevede la preoccupazione dell’infezione. Se lo studente o la sua famiglia decidessero di rinunciare al viaggio per il timore d del contagio, la garanzia non opera.

Le polizze offerte dalle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator

Normalmente quando la scuola acquista un viaggio da un’Agenzia specializzata o da un Tour Operator, quest’ultimo offre o include automaticamente nel pacchetto la polizza assicurativa.
Sottoscrivere una polizza non ne garantisce l’adeguatezza. Compito dell’Amministrazione scolastica a verificare che la polizza sia adeguata alla reale necessità o che le garanzie non siano ricomprese in quella scolastica, già stipulata.
In tutti i casi sia per la verifica delle condizioni che per la stipula di una polizza assicurativa specifica la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa di fondamentale importanza.

Le indicazioni ministeriali

In base alla normativa Italiana ci sono ancora dei paesi verso i quali ci sono delle limitazioni sia in ingresso sia in uscita. È buona norma, prima di partire, di verificare la normativa in vigore in tema di ingressi nei Paesi di destinazione. Consultando la Scheda del Paese di interesse sul sito: ViaggiareSicuri, è possibile verificare se il Paese di destinazione prevede il divieto di ingresso per alcune o tutte le categorie di viaggiatori. Per la scuola è quindi fondamentale consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri prima di intraprendere qualsiasi viaggio all’estero.
Qualora studenti o accompagnatori fossero già nel paese di destinazione e dovessero rientrare in Italia per motivi sanitari la sezione del sito: infocovid è di particolare interesse.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze Covid19 per Erasmus+ contattaci qui.

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Lite a scuola

Nel nostro istituto superiore due studenti durante un litigio a scuola sono venuti alle mani. La famiglia di uno dei due alunni ha telefonato minacciando la denuncia per reato di lesioni personali e il ricorso al legale. Nel caso di denuncia, la polizza assicurativa, copre il danno?

La lite a scuola è un evento ricorrente. La convivenza “forzata” per molte ore, tutti i giorni, può creare incomprensioni e discussioni anche per futili motivi. Inoltre l’età degli alunni, connaturata spesso all’incapacità a gestire le emozioni, è spesso alla base di controversie, anche aspre.

La lite a scuola è reato?

In linea generale se la lite è solo verbale è difficile prevedere il reato.
Eventualmente potremmo immaginare diffamazione, minaccia o calunnia. Ma nel caso di minori la possibilità è remota.
Qualora invece la discussione trascendesse i limiti del lecito e sfociasse in una colluttazione, gli studenti coinvolti potrebbero rispondere di reati penalmente rilevanti come percosse, lesioni personali o rissa.
Sono considerate percosse quelle azioni violente da cui deriva esclusivamente una sensazione dolorosa, ad esempio uno schiaffo. Il reato di lesioni personali è un’azione che ha causato un danno, ad esempio una ferita o un trauma cranico. Si parla di rissa se nel litigio violento siano intervenute attivamente almeno tre persone.
Questi reati possono essere aggravati qualora venisse provato il bullismo.
Da ultimo occorre evidenziare che l’imputabilità penale scatta sopra il 14 anni di età.

Le conseguenze disciplinari

L’Istituto scolastico, di norma, è dotato di un regolamento interno che disciplina gli aspetti fondamentali della vita nella scuola. Il regolamento è il testo normativo di riferimento della singola scuola.
Il regolamento norma i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico all’interno delle singole attività.
La lite a scuola, anche quando non sfocia in azioni penalmente rilevanti, può avere delle conseguenze disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.
Si va dal classico richiamo formale sino alla sospensione. La sanzione massima è, naturalmente, l’espulsione dei colpevoli, dall’Istituto.

Il profilo di responsabilità in caso di danno

L’Art. 2048 del Codice Civile, individua due categorie di soggetti responsabili civilmente per i danni causati dall’alunno minorenne mentre si trova a scuola. Questi sono precisamente l’insegnante che su cui grava l’onere della vigilanza (culpa in vigilando) il genitore su cui grava l’onere educativo (culpa in educando).
Il Codice consente ad entrambe i soggetti la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Se per il docente quest’operazione potrebbe essere agevole, alla luce dell’imprevedibilità e della repentinità dell’azione, non altrettanto semplice è per la famiglia.
Per i genitori, infatti, è abbastanza difficile provare che l’illecito del figlio minore, non sia una conseguenza diretta della mancata o della scarsa educazione impartita.

L’intervento dell’assicurazione scolastica

Nel caso in cui la lite a scuola provochi un danno fisico l’assicurazione scolastica potrebbe indennizzare il danno, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
Se dal litigio derivano anche danni a cose, l’assicurazione non interviene e la famiglia dell’alunno dovrà pagare il risarcimento alla scuola.
Qualora il danno sia stato cagionato da omessa o insufficiente vigilanza della scuola o del docente, sarà la società assicuratrice ad indennizzare il danno.
Il Codice Civile infatti precisa che i precettori (docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Se vuoi avere ulteriori informazioni in relazione alla lite a scuola, contattaci qui.

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Incendio nei bagni della scuola

Nel nostro Istituto, in occasione dell’ultimo giorno di scuola i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio appiccato da alcuni studenti in un bagno dell’Istituto. La polizza assicurativa copre i danni provocati?

La chiusura dell’anno scolastico, negli Istituti superiori, da sempre, è un momento delicato sotto il profilo della sicurezza.
In un Istituto del varesotto, al termine dell’ultima ora, alcuni studenti dando fuoco ad alcuni rotoli di carta igienica hanno provocato un incendio nei bagni dell’Istituto posti al secondo piano. Il fuoco ha fuso le tapparelle e annerito i muri.
In un altro Istituto, sulla pubblica via, si sono verificati caroselli con auto e motorini, petardi e fumogeni, bottiglie rotte per strada e immondizia lasciata ovunque.

La responsabilità della scuola in caso di incendio

Le problematiche, in caso di incendio doloso, sono sostanzialmente due. Da un lato il danneggiamento alle strutture, dall’altro il potenziale pericolo cui si sono esposti gli studenti e il personale.
In questi casi, quando è ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola?
In prima istanza, l’Istituto è tenuto ad assicurare la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, la scuola, in virtù della concessione ricevuta dall’Ente Locale, è tenuta a garantire il corretto uso delle strutture ai sensi dell’Art. 1587 del Codice Civile.
Da ultimo, in virtù del rapporto contrattuale che s’è venuto a creare con l’iscrizione dello studente, la scuola deve garantire l’adeguata vigilanza sull’alunno ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
L’incendio doloso, verificatosi nei bagni della scuola, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta della scuola solo se venisse provata l’omessa o carente applicazione dei dispositivi normativi richiamati.

Il profilo assicurativo

Nel caso di incendio doloso l’assicurazione scolastica non copre il danno.
È sempre opportuno ricordare infatti che la polizza scolastica copre la responsabilità civile e l’infortunio, la tutela dell’immobile spetta al proprietario dell’immobile.
Anche qualora la scuola avesse stipulato una polizza property, nel caso d’incendio, questa assicurerebbe esclusivamente i beni della scuola e non l’immobile.
In questi casi servirebbe una polizza specifica, legata alla conduzione dei locali.
Questo tipo di copertura copre i danni involontariamente causati al proprietario dell’immobile a seguito di un evento verificatosi in relazione alla locazione dell’immobile.
Occorre tuttavia evidenziare che questo tipo di coperture, molto raramente viene stipulato dagli Istituti scolastici pubblici.
Resta comunque inteso che qualora il soggetto che ha causato il danno fosse identificato, sarà quest’ultimo, a dover pagare il danneggiamento.
L’assicurazione interverrebbe solo se fosse provata la non applicazione della normativa relativa alla sicurezza sopra richiamata, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
In tutti questi casi la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile sia in fase di stipula delle coperture che nella gestione del sinistro.

Se desideri avere ulteriori informazioni in relazione alle polizze di tutela per i danni provocati a scuola, contattaci qui.

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Visite guidate con trasporto pubblico

Sono la Dirigente di un Istituto Comprensivo. Recentemente il Collegio dei Docenti, anche in relazione al contenimento della spesa, ha ipotizzato di utilizzare il trasporto pubblico, treni e autobus di linea, per effettuare le viste guidate.
Esistono limitazioni delle polizze assicurative in questo senso?

Le polizze assicurative attualmente disponibili nel mercato scolastico, di norma, non prevedono restrizioni in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato.
Ne deriva che l’uso di mezzi pubblici è regolarmente tutelato dalla polizza.

Le linee guida ministeriali

Con l’entrata in vigore del D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275, relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole possiedono autonomia didattica (art. 4), amministrativa e organizzativa (art. 5).
Ne deriva che i regolamenti viaggi, deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
Pur tuttavia il Ministero, in relazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate ha emanato una serie di precise indicazioni.
Nel caso di noleggio di un mezzo privato, infatti la scuola è tenuta alla stretta applicazione della circolare MIUR 674/2016.

I vantaggi nell’uso del mezzo pubblico

Proprio alla luce delle indicazioni ministeriali l’utilizzo dei mezzi pubblici è di gran lunga preferibile rispetto al noleggio di un autobus.
L’utilizzo dei servizi pubblici, infatti, oltre ad essere più sicuro, sotto il profilo del rischio, garantisce parametri di sostenibilità ambientale ed economicità unici.
Ogni anno in Europa sono effettuati quasi 60 miliardi di viaggi passeggeri con mezzi di trasporto pubblico locale (bus, tram) o a lunga percorrenza (aereo, traghetto). Di questi, più del 50% sono effettuati con autobus di linea.
Dal punto di vista statistico i sinistri occorsi con questo tipo di veicoli sono di gran lunga più bassi rispetto a quelli accaduti con tutti gli altri mezzi di trasporto privato.
Sia con il noleggio privato che con l’utilizzo del mezzo pubblico, la responsabilità in caso di sinistro durante il servizio, ricade sempre sul conducente e sul soggetto proprietario del veicolo.
Anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale treni, filobus e tram, garantiscono livelli di impatto ambientale di gran lunga inferiori agli altri mezzi.
Circa l’aspetto economico, moltissime Società pubbliche o partecipate, consentono l’acquisto di biglietti o abbonamenti a prezzi agevolati per le scuole.

L’onere della progettazione e gestione dell’attività

Alla scuola, come per tutte le uscite didattiche, spetta la progettazione dell’attività.
L’Amministrazione scolastica è tenuta alla programmazione anche logistica, alla comunicazione alle famiglie e alla gestione economica.
L’istituto è tenuto inoltre a predisporre l’adeguata vigilanza in relazione all’età e al grado di maturità degli alunni partecipanti.

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L’assicurazione dei beni della scuola

Sono il Dirigente di un Istituto comprensivo. Alla fine dello scorso mese alcuni ignoti, entrati a scuola, ci hanno rubato tablet e computer. L’assicurazione stipulata dall’Istituto copre il furto?

Il furto di materiale informatico nella scuole sta subendo una drammatica recrudescenza. Purtroppo, i soggetti più colpiti sono gli Istituti comprensivi.
Gli eventi non risparmiano nessuna regione. Dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, è un susseguirsi di azioni criminose contro il patrimonio scolastico.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente due.
Da un lato i Fondi Sociali Europei (PON), in risposta all’emergenza pandemica, hanno consentito agli Istituti comprensivi l’acquisto di nuovi e più aggiornati dispositivi informatici. Dall’altro l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto negli Istituti comprensivi, favorisce implicitamente questo tipo di crimine.

La tutela del patrimonio

La sottrazione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi.
Al danno diretto, causato dal furto, si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile scongiurare questo tipo di azioni sia per il danno diretto apportato, ma soprattutto per quello indiretto.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).
Un buon modo rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

L’assicurazione dei beni

Le polizze assicurative scolastiche (RC/Infortuni), di norma, non tutelano i beni di proprietà dell’Istituto.
Per questo tipo di danni è opportuno stipulare una polizza specifica chiamata: Property.
Fin dal 1992, prima dell’introduzione del “Programma Annuale” all’interno delle istituzioni scolastiche, il bilancio era redatto in base a circolari ministeriali. La Circolare Ministeriale 30/12/1992, n°361 – Bilancio EF 93 in relazione alla voce “assicurazioni” stabiliva: «[…] si fa presente che questo dovrà comprendere le spese per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli incendi ed i furti di materiale di proprietà dell’istituto, nonché per incendi e responsabilità civile degli edifici di proprietà».
L’acquisizione di status giuridico autonomo, dopo il 2000, non ha modificato quest’aspetto.
Il MIUR, nel corso degli anni, nelle indicazioni emanate a supporto delle Scuole impegnate nella redazione del “Programma annuale” ha più volte ribadito la necessità ed opportunità di stipulare contratti assicurativi a tutela non solo del personale e degli studenti ma anche dei beni di proprietà.
Il Direttore S.G.A., nella sua funzione di consegnatario e quindi di primo responsabile, dovrebbe segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di assicurare i beni, al fine di proteggere sia il patrimonio della scuola che del servizio formativo.
Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe valutare la stipula di una polizza adeguata o evidenziare valide motivazioni che inducono ad esporre l’Amministrazione al rischio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.