abint Nessun commento

Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Sul tema delle responsabilità nei casi di infortunio, ci sembra interessante evidenziare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 gennaio 2021 n. 2848.
La suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi nella materia degli infortuni sul lavoro. I principi riguardano sia alla responsabilità penale del datore di lavoro, sia alla responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità diretta del Datore di lavoro

Nel merito della responsabilità, la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro […] è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Inoltre, “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente

Sul fronte della responsabilità amministrativa, la Corte ha affermato che “In materia di responsabilità amministrativa con riguardo all’Art. 25-septies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale […]. In altri termini, nei reati colposi, l’interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali. Ovvero nell’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare, per l’ente, dallo sveltimento dell’attività lavorativa, ‘favorita’ dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe ‘rallentato’ i tempi”.

abint 1 commento

Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

abint Nessun commento

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.

abint Nessun commento

ScuolaBroker è partner FOE

ScuolaBroker è partner FOE, infatti CdO Opere Educative – FOE ci ha scelto come riferimento per i servizi assicurativi degli associati.

CdO Opere Educative è una delle primarie associazioni nazionali finalizzata all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Costituitasi a Milano nel 1996, CdO Opere Educative, raggruppa in tutto il territorio nazionale circa 200 enti gestori. Cooperative Sociali, Fondazioni, Enti religiosi, Imprese sociali e Società per un totale di più di 700 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quasi 60mila alunni e oltre 5mila lavoratori tra personale docente e non docente. Nella propria azione di promozione, CdO Opere Educative ha scelto Scuolabroker come partner per garantire a tutte le realtà associate l’assistenza specifica ad un funzionale processo di selezione delle coperture assicurative. Il servizio è prestato senza oneri diretti a carico degli associati allo scopo di fare fronte in modo appropriato, alla copertura dei rischi.

All’interno di quest’accordo, Scuolabroker offrirà gratuitamente agli economati scolastici una prestazione di consulenza professionale chiamata: Analisi di Valutazione del Rischio Assicurativo Generale.

Attraverso questo strumento l’Ente Gestore Associato FOE potrà verificare la reale efficacia delle coperture attualmente sottoscritte. Uno strumento specialistico con cui valutare la portata delle coperture attualmente in essere e apportare le eventuali integrazioni necessarie per erogare in sicurezza compiti e servizi.

Anche il settore scolastico privato come quello pubblico, infatti necessita di una collaborazione tecnica concreta e qualificata, finalizzata a gestire le reali problematiche assicurative, che solo un intermediario assicurativo professionale preparato e indipendente è in grado di offrire.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative FOE contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità del Dirigente senza poteri di intervento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.

Il fatto

Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.

Il potere d’intervento

La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

La polizza di tutela legale

Dal punto di vista strettamente assicurativo diventa quanto mai importante rimandare al nostro articolo in relazione alla polizza di Tutela Legale. Tre gradi di giudizio, infatti, con le relative spese legali e peritali, potrebbero rivelarsi, dal punto di vista economico, estremamente onerosi se non supportati da un’adeguata copertura assicurativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile e Tutela Legale del Dirigente scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Sette cose che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, in molte scuole nasce la necessità del rinnovo delle coperture assicurative.
Le polizze non sono tutte uguali, ne abbiamo parlato in più occasioni.
Le singole Società assicuratrici, in fase di proposta commerciale, spesso puntano sull’impatto emotivo. In fase di scelta, il Dirigente Scolastico deve però valutare se, all’interno del contratto, non sono presenti limitazioni che potrebbero inficiare l’azione assicurativa.
Sette cose (+ un bonus) che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica.

1 – OGGETTO

Le garanzie devono essere valide per tutte le attività inserite e previste nel PTOF. Le garanzie devono tutelare anche le attività non previste, che tuttavia rientrino tra quelle organizzate o autorizzate dalla scuola.

2 – PRIMO RISCHIO

Le garanzie devono operare sempre a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre polizze assicurative. Negli anni sono state proposte e sottoscritte dalle scuole, polizze operanti, in toto o in parte, a secondo rischio. In questo caso se l’assicurato ha due polizze sullo stesso rischio, quella scolastica interviene solo in seconda battuta per le somme eccedenti. Un’ulteriore limitazione riguarda quelle polizze con garanzia infortuni operative esclusivamente al di fuori delle prestazioni obbligatorie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

3 – ESCLUSIONI

Prima di sottoscrivere una polizza è fondamentale controllare quali esclusioni sono eventualmente presenti. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, in virtù del rapporto contrattuale stabilitosi, la responsabilità dell’Istituto scolastico è completa. Polizze quindi che escludano: contagi da malattie, scomparse, aggressioni, atti violenti, bullismo o cyberbullismo, molestie ed abusi sessuali o il crollo degli edifici, non sono tutelanti per gli studenti. La loro inefficacia potrebbe inoltre spingere il danneggiato, o la sua famiglia, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione scolastica;

4 – MASSIMALI

L’adeguatezza dei massimali è certamente, tra tutti, uno dei punti che necessita maggior attenzione. In linea generale un massimale di Responsabilità Civile inferiore a 20.000.000,00 di euro potrebbe non essere sufficiente neanche per un ridotto numero di studenti. Nel caso di un evento catastrofale, un massimale di 10.000.000,00 di euro ad esempio, con tutta probabilità, non sarebbe sufficiente a garantire un adeguato risarcimento se vi fossero coinvolti anche solo una cinquantina di Alunni.
Maggiore è quindi il numero dei soggetti assicurati, maggiore dovrà essere il massimale disponibile.
Un discorso analogo riguarda il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio. Se massimali spropositatamente elevati (es. 1.000.000,00 di euro) incidono inutilmente sull’ammontare del premio, di contro, massimali troppo contenuti (es. 1.500,00 euro) non consentono di coprire tutte le spese mediche prevedibili. Entrambi, pertanto, non sono adeguati alle reali necessità. 

5 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI

Spesso nelle polizze scolastiche sono occultate franchigie, scoperti o sotto limiti. Franchigie e scoperti sono somme o percentuali che restano a carico dell’Assicurato, in caso di risarcimento o indennizzo. Il sotto limite è un massimale ridotto riferito ad alcuni casi specifici, ad esempio: in relazione alle cure fisioterapiche o all’accesso a strutture sanitarie private in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. È importante prendere atto di queste limitazioni, che, se da un lato consentono una riduzione del premio assicurativo, dall’altro possono non essere pienamente tutelanti per l’Assicurato o per l’Istituto.

6 – DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa è l’azione con cui la Compagnia Assicurativa richiede all’assicurato il risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato si è reso responsabile. La rivalsa, di norma, viene applicata in caso di dolo o colpa grave. La Compagnia che ha risarcito il danneggiato può poi rivalersi sull’assicurato che, a quel punto, dovrà rimborsare quello che la Compagnia ha pagato al terzo. Clausole che comprendano la rivalsa vanno attentamente valutate e possibilmente evitate.

7 – DIARIE

In caso di infortunio che provochi un’abilità temporanea, le Compagnie Assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera (detto Diaria). La Diaria ha lo scopo di rimborsare, per un numero di giorni predeterminato, l’assicurato o la sua famiglia per il disagio quotidiano dovuto all’inabilità forzata. Molte polizze assicurative prevedono, nelle diarie da gesso, limitazioni all’indennizzo, distinguendo tra arti superiori, inferiori o dita delle mani. Altre distinguono i risarcimenti tra destrorsi o mancini, variando anche la prestazione a seconda che l’Assicurato sia stato presente o assente dalle lezioni. Queste clausole sono fortemente limitative;

BONUS

Molte scuole affidano il processo di redazione dei capitolati di polizza al broker assicurativo, confidando nella sua competenza in materia. Accade troppo spesso tuttavia, che le Società Assicuratrici, a fronte di capitolati favorevoli alla scuola ma non adeguati sotto il profilo del rischio, decidano di non accettare il capitolato proposto, presentando un proprio schema di condizioni contrattuali. Non è raro in questi casi trovarsi di fronte a polizze non rispondenti alle aspettative, inadeguate o inefficaci a causa delle limitazioni contenute. La verifica delle condizioni contenute nella polizza prima della sottoscrizione diventa quindi assolutamente necessaria.

Se desideri maggiori informazioni circa i requisiti necessari delle polizze scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Risarcimento e indennizzo

Nella vita di tutti i giorni può capitare che le persone intendano risarcimento o indennizzo come sinonimi.
Anche se nella maggior parte dei casi portano a risultati analoghi, si sta parlando di due istituti completamente diversi. La questione è tutt’altro che banale alla luce delle particolari caratteristiche di ciascuno dei due.

Cos’è il risarcimento?

L’Art. 2043 del Codice Civile, obbliga colui che ha provocato un danno ingiusto ad un altro soggetto, a risarcire il pregiudizio causato.
Possiamo quindi dire che il risarcimento deriva da un fatto illecito che lede un interesse altrui, trasgredendo il principio del neminem laedere (non arrecare danno a nessuno).
Facciamo un esempio: uno studente, nel corso dell’attività, provoca un danno ad un compagno, colposamente o dolosamente. Per l’Istituto della Responsabilità Civile, il danneggiante è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato a causa del danno subito. In questo caso parleremo di risarcimento del danno che potrà essere trasferito alla Società assicuratrice qualora il contratto lo preveda.

Quando parliamo di indennizzo?

Può tuttavia accadere che il danno sia conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto, parleremo in questo caso di indennizzo. L’indennizzo quindi non si origina da una Responsabilità Civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento.
Facciamo un esempio anche in questo caso: la scuola organizza un viaggio di istruzione. La famiglia dell’alunno paga la quota della gita. Il giorno prima della partenza, lo studente si infortuna o è affetto da una malattia, motivo per cui non potrà partire. Qualora il contratto con la Società assicuratrice lo preveda, la famiglia sarà indennizzata per la quota di penale che le sarà addebitata dall’organizzatore del viaggio.

La differenza tra risarcimento e indennizzo

Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato. Si ha diritto ad un risarcimento quando il danno viene provocato ingiustamente dalla condotta di un terzo soggetto.
L’indennizzo ha una funzione riparatoria ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al disservizio subìto. Assicurativamente parlando, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi di un infortunio, una malattia, l’annullamento di un viaggio, un incendio, o uno degli eventi previsti dalle clausole del contratto.
Indipendentemente dalla differenza tra le due formule di refusione del danno è bene valutare con estrema attenzione l’operatività delle condizioni contrattuali. Garanzie che prevedano massimali inadeguati, esclusioni, franchigie o scoperti potrebbero non essere tutelanti per l’assicurato. In caso di sinistro, potrebbero far scaturire un contenzioso tra l’Amministrazione scolastica e il soggetto danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.