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La responsabilità patrimoniale per ingiusta bocciatura

All’inizio del mese di ottobre è diventata oggetto di interesse dei media la vicenda della studentessa che ha ottenuto dal TAR il diritto al risarcimento per l’ingiusta bocciatura subita al liceo. La notizia ha è stata pubblicata anche in prima pagina dal Corriere a firma di Massimo Gramellini.

Il fatto

L’alunna, che frequentava il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’anno scolastico 2010/2011, veniva bocciata, al termine della classe 3°. La bocciatura avveniva dopo gli esami di riparazione sostenuti nell’agosto 2011.
La studentessa, ripetuta la classe, riesce comunque a diplomarsi e successivamente si laurea in architettura, supera l’esame di abilitazione e inizia la professione. Nel frattempo la famiglia inizia l’azione legale nei confronti dell’Istituto, in quanto, a suo dire, la bocciatura è conseguente ad atteggiamenti palesemente discriminatori.

La sentenza del TAR

Il 5 ottobre 2020 il TAR della Liguria ha emesso la sentenza e l’Istituto è stato ritenuto responsabile, in solido con il MIUR per la bocciatura ingiustificata.
Il tribunale ha stabilito infatti che la bocciatura è conseguente al “conflitto” insorto durante l’anno tra l’alunna e la docente di matematica e fisica.
Il Consiglio di Classe infatti non ha considerato l’andamento generale della studentessa. Al contrario la docente, cui la studentessa aveva contestato in presidenza il metodo didattico utilizzato, aveva utilizzato, nei suoi confronti un metro di valutazione più severo rispetto a quello adottato con gli altri alunni.
A riprova di questo atteggiamento sono i giudizi relativi ai compiti in classe, non tutti i voti negativi infatti, risultano sul registro della docente. Infine i punteggi attribuiti, all’esame di riparazione, non rispettano i criteri di valutazione prefissati dall’Istituto.
Il giudice evidenzia infine come la disparità di trattamento, ha un carattere “odioso” e “particolarmente stigmatizzabile” perché inficia la reputazione del sistema d’istruzione pubblico. Inoltre la discriminazione è rivolta “nei confronti di una ragazza minorenne”.
Per questi motivi, il danno morale soggettivo, è stato stimato nella misura di 1.300 euro. L’importo, per la bocciatura illegittima, risarcisce il danno ingiusto, legato alla perdita dell’anno scolastico.

Il danno patrimoniale

La sentenza del tribunale evidenzia tuttavia un ulteriore profilo di danno: quello patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse economico, anche in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. L’Istituto è stato condannato quindi a risarcire anche il lucro cessante.
Il giudice infatti evidenzia come la bocciatura abbia causato all’alunna, il posticipato ingresso nel mondo del lavoro. Fermo restando che la percezione dei guadagni, non risulta definitivamente compromessa ma soltanto posticipata nel tempo, pur tuttavia l’alunna dovrà essere risarcita con una somma pari a 8.700 euro, a titolo di diminuito utile, per via del ritardo.
A queste somme andranno aggiunte le spese legali.

Il profilo assicurativo

È la prima volta che una simile sentenza è stata emessa in Italia. Diventa quindi particolarmente importante sottolineare nuovamente l’opportunità della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
Come per il caso in questione, l’assicurazione prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale. Una polizza adeguata dovrebbe prevedere anche l’estensione per i danni causati con colpa grave.

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Animali selvatici

Alla fine dello scorso mese di settembre, la comparsa di un cinghiale nel cortile di una scuola di Catanzaro ha obbligato il Dirigente scolastico a chiudere l’Istituto per due giorni.
Anche se apparentemente l’episodio può far sorridere, nella scuola questo genere di episodi non è insolita e non mancano casi di infortunio.
Nel 2018, in un caso analogo, è rimasto ferito un operatore scolastico in una scuola di Palermo, nel 2015, una collaboratrice di una scuola di Trieste.

I danni provocati dalla fauna selvatica

Pur essendo gli episodi citati, quelli di maggior impatto mediatico, i cinghiali non sono gli unici animali selvatici che possono, potenzialmente, provocare danni nella scuola. Nello scorso mese di settembre uno sciame di vespe ha aggredito gli alunni di una scuola elementare di Milano. L’anno precedente, un caso simile fece intentare una causa contro una docente di una scuola di Grosseto.
Secondo stime approssimative, i danni provocati dagli animali selvatici in Italia, ammonterebbero a 60 milioni di euro all’anno.
Tra gli effetti del lockdown, legato alla pandemia, c’è anche l’aumento della presenza di cinghiali all’interno delle zone urbane e dei centri abitati. Negli ultimi 40 anni, i cinghiali selvatici sono passati da 50.000 a 2 milioni e ogni anno causano circa 10.000 incidenti, i più comuni sono quelli stradali.

A chi spetta il risarcimento dei danni?

La responsabilità del risarcimento del danno, nell’ultimo decennio, è stata oggetto di dibattito giuridico, con una serie di pronunciamenti spesso discordanti.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 7969/2020), ha stabilito che sono le Regioni ad avere in carico questa responsabilità. Il loro ruolo è infatti assimilabile a quello del proprietario di un animale. In passato i danni provocati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili e quindi restavano a carico di chi li subiva. Col passare degli anni, si sono spesso verificate sovrapposizioni di competenze locali (regionali, provinciali, enti locali, ecc.), con responsabilità non sempre precisamente identificabili. Per uscire da questa situazione farraginosa, la Corte di Cassazione ha deciso di rivedere tutto il precedente impianto normativo.  La responsabilità passa quindi da: Risarcimento per fatto illecito (Art. 2043 del Codice Civile), a Responsabilità per danni cagionati da animali (Art. 2052 del Codice Civile) e il soggetto pubblico responsabile è la Regione. La Regione, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Le polizze assicurative scolastiche

Nel caso di sinistro provocato da aggressione da parte di animali selvatici, le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il rimborso delle spese mediche. La copertura infortuni tutela gli alunni e gli operatori in regola con il pagamento della polizza.
La Società assicuratrice, tuttavia, avrà il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che non ha adottato le misure di prevenzione del danno.

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Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

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Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

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Casa Famiglia

Il nostro istituto comprensivo ha iscritto due fratelli provenienti da una casa famiglia. Anche per questi soggetti è obbligatorio il pagamento della polizza assicurativa?

In premessa occorre ricordare che la polizza assicurativa integrativa, è stipulata dalla scuola con una compagnia privata, con il consenso del Consiglio di Istituto.
La polizza integrativa copre eventuali infortuni o sinistri che si possono verificare nelle situazioni diverse non contemplate nelle tutele INAIL.
Il passaggio in Consiglio di Istituto rende obbligatorio, per le famiglie, il pagamento della polizza che integra quella obbligatoria e gratuita nella scuola, offerta dall’INAIL.

Cos’è la Casa Famiglia

La Casa Famiglia sono strutture pensate per accogliere i minori che, in specifiche circostanze, vengono allontanati dalle famiglie naturali. 
Sono state istituite dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 e rientrane in un quadro normativo più esteso in tema di adozione e affido di minori.
La Casa Famiglia prevedono una molteplicità di servizi specifici.
Esse vanno dalle comunità familiari, che accolgono i minori mediante l’affido temporaneo, alle case madri-figli, che ospitano nuclei monoparentali (es.: madre-bambino).
Esistono poi le comunità alloggio e appartamenti destinate ad adolescenti e maggiorenni che sperimentano percorsi di autonomia e i servizi di pronta accoglienza.
Gli ultimi dati emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, parlano di circa 3.000 comunità (sia educative che familiari) presenti sul territorio nazionale.
Il numero dei minorenni allontanati dai nuclei familiari d’origine è di circa 26.000. Di questi 12.000 in comunità e i restanti in affido familiare.

Le motivazioni dell’allontanamento del minore

Un quarto degli allontanamenti è causato dall’incapacità educativa della famiglia, seguono la trascuratezza materiale e affettiva del minore e la violenza domestica. Tra le motivazioni compaiono anche i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, l’abuso sessuale del minore e i problemi giudiziari dei genitori.
La legge, tuttavia, impedisce l’allontanato a causa delle condizioni di povertà in cui versa la famiglia. Quest’ultima potrà essere una delle cause concorrenti alla decisione, ma non quella esclusiva.

I contributi economici

I singoli Comuni sono tenuti a erogare ai soggetti ospitanti un “contributo spesa” finalizzato al mantenimento del minore.
Mediamente una comunità educativa percepisce tra i 70 e i 120 euro al giorno, mentre le comunità familiari tra i 60 e 70 euro. Occorre tuttavia precisare che ogni Regione, si regolamenta autonomamente ed eroga contributi differenziati relativi ai servizi che offre.
Gli elementi che concorrono al contributo sono: il costo del lavoro del personale, i costi della gestione, i percorsi formativi individuali del minore, le vacanze, ecc.

Le polizze assicurative scolastiche

Come premesso le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa e il pagamento è obbligatorio per le famiglie.
La famiglia che ospita uno studente in affido non è quindi esonerata dal pagamento del premio, anche perché questo è rimborsato dal contributo erogato dall’Ente Locale per il servizio educativo.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.

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Arbitrato

La famiglia di un alunno vittima di un infortunio scolastico ci comunica che non è soddisfatta del rimborso assicurativo proposto e ventila il ricorso all’arbitrato.
L’Istituto scolastico cosa deve fare in questo caso?

Dal punto di vista giuridico, l’arbitrato è un metodo diverso e volontario di risoluzione delle controversie, alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria. Le parti, di comune accordo, possono adire all’istituto dell’arbitrato per definire una controversia in essere o evitarne l’insorgenza.
Ad esempio, in caso di disaccordo sull’indennizzabilità di un sinistro, il contratto può prevedere di demandare la risoluzione ad un apposito collegio medico.

Il profilo normativo

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal codice di procedura civile, all’Art. 806e successivi.
L’articolo, al comma 1, recita: «le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili».
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che le controversie: «possono essere decise da arbitri esclusivamente se previsto dalla legge o nei contratti […]».
Ne deriva necessariamente che, per ricorrere all’arbitrato, questa possibilità dovrà essere precisamente inserita all’interno del contratto assicurativo.

Il collegio arbitrale

La composizione del collegio arbitrale è indicata all’Art. 810 del Codice di Procedura Civile.
Se contrattualmente previsto, nel caso di controversia sull’indennizzo di un sinistro, la risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici. Assicurato e Compagnia ne nomineranno uno per parte e il terzo sarà scelto di comune accordo.

Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è un sistema più snello di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisprudenza ordinaria.
Sono proprio le modalità, alternative al normale iter giudiziario, che consentono una più rapida definizione della vertenza. In media, infatti, un arbitrato si conclude in sei mesi, contro i due anni e mezzo che occorrono per una sentenza civile di primo grado.
Il ricorso all’arbitrato, tuttavia, potrebbe presentare anche degli svantaggi.
In prima istanza, l’arbitrato potrebbe essere più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali: Il collegio arbitrale è pagato dai soggetti che ne fanno richiesta. Per questo motivo è necessario capire precisamente qual è l’importo della contesa.
Inoltre, gli arbitri di solito non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Infine, il lodo (la sentenza dell’arbitrato) non costituisce un titolo esecutivo immediato, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale. In tutti i casi, l’accesso all’arbitrato non preclude la possibilità futura di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ruolo della scuola

Nei casi di controversia, come quello in questione, non è previsto alcun onere amministrativo per la scuola. La famiglia direttamente, o attraverso il proprio legale, prenderà contatto con la Società assicuratrice e con quest’ultima stabilirà tempi e modi della procedura da avviare.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’arbitrato assicurativo, contattaci qui.

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Lampade UV-C per la disinfezione dei locali

Da quest’anno abbiamo installato e metteremo in funzione nelle aule dell’Istituto delle lampade UV-C, modello UV-FLOW-E75H-C-NX, per la disinfezione dei locali. Vorremmo sapere se la polizza copre da eventuali sinistri o danni, agli studenti e al personale, cagionati dall’uso delle stesse nei locali dell’Istituto.

In premessa va evidenziato che la polizza stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, non prevede la copertura per i sinistri o i danni causati da esposizione alle lampade UV-C.

La differenza tra infortunio e malattia

Dal punto di vista assicurativo con il termine infortunio s’intende un evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano, come conseguenza, un’inabilità temporanea, un’invalidità permanente o il decesso. Com’è facilmente intuibile, nel caso di danno da esposizione alle lampade UV-C, manca l’evento traumatico, fortuito e violento.
Questo tipo di danno è infatti assimilabile a malattia. Le definizioni contrattuali infatti definiscono Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Le condizioni contrattuali inoltre, di norma, escludono la malattia, fatti salvi gli eventi morbosi accaduti durante i viaggi di istruzione.

I danni da esposizione ai raggi UV

La domanda tuttavia suggerisce un’ulteriore riflessione.
Il Ministero della Salute nella pagina dedicata alla disinfezione tramite lampade germicide UV-C evidenzia come l’esposizione potrebbe causare danni, anche gravi. Tra questi rientrano: irritazioni, eritema, ustioni, gravi forme di cheratite ultravioletta e infiammazione della cornea. La nota riporta che il rischio è legato all’esposizione anche per brevi periodi.
Inoltre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A/B/C nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l’uomo.

La Responsabilità Civile della scuola

Potrebbe quindi accadere che, qualora un soggetto sviluppasse una patologia in qualche modo riconducibile all’esposizione alle lampade UV-C utilizzate per la disinfezione dell’Istituto, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne relativamente alla Responsabilità Civile.
Per questo motivo consigliamo l’integrale ottemperanza a tutte le indicazioni, di installazione, utilizzo e manutenzione, inserite nel manuale d’uso dei dispositivi.
Solo in questo modo, in caso di danno, l’Istituto potrà essere sollevato dalla responsabilità diretta che ricadrà sul produttore e sul distributore dell’apparecchiatura.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze Infortuni, malattia e Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Quando finisce un amore

Quando finisce un amore” è una delle più belle canzoni del 1974, firmata da Riccardo Cocciante.
Tranquillizziamo i più: non siamo diventati dei critici musicali, l’amore finito è quello tra la Compagnia assicuratrice Wiener Städtische Versicherung AG e la scuola.
La Compagnia ha annunciato il 13 luglio scorso, di aver interrotto i rapporti commerciali con Ambientescuola srl, l’agenzia che distribuiva in esclusiva il prodotto nelle scuole. Contestualmente la Compagnia ha inviato disdetta unilaterale a tutti gli Istituti scolastici che avevano sottoscritto contratti poliennali con scadenza successiva all’anno in corso.
Non è nostra intenzione entrare nel merito delle modalità, in realtà singolari, con cui è stato attuato un simile comportamento. La disdetta della convenzione, rientra nel pieno diritto sia della Compagnia che dell’assicurato, tutto questo è precisamente previsto dalle condizioni contrattuali.
Wiener Städtische Versicherung AG, alla base della sua decisione, adduce motivazioni tecnico-economiche senza entrare nel dettaglio.
Quanto è accaduto, tuttavia, ci suggerisce alcune riflessioni.

L’offerta assicurativa nella scuola  

È interessante notare come, nel corso degli anni, solo un ristrettissimo numero di Compagnie assicuratrici ha operato senza soluzione di continuità nel comparto scuola.
Pochissime vantano un periodo di permanenza superiore ai 10 anni.
A cosa è dovuta questa precoce disaffezione?
Le ragioni sono diverse, nondimeno, se dovessimo trovare un denominatore comune, questo è certamente l’aspetto economico.
Occorre non dimenticare mai che le Compagnie assicuratrici non sono Onlus ma società a scopo di lucro.
Il loro fine è la realizzazione di un utile economico per la società che può essere suddiviso tra i soci.
Il mondo assicurativo in generale e il ramo danni in particolare, sono governati dal Rapporto S/P, ovvero il rapporto tra i premi netti incassati (P) ed il cumolo dei sinistri (S), pagati e/o da definire, all’interno di un preciso spazio temporale.
La percentuale tra quanto la Compagnia incassa e quanto eroga a livello di rimborsi, definisce la sostenibilità del progetto.
Risulta evidente che, quando la Compagnia incassa meno di quanto paga, il banco “salta” e inevitabilmente, la società esce dal mercato.

La liberalizzazione del mercato assicurativo

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 dello scorso secolo, la Compagnia, leader indiscussa, del mercato assicurativo scolastico era INA-Assitalia. Il premio pro-capite erogato ammontava a 9.000 lire, rapportato ad oggi: circa 10 euro. Le garanzie erogate erano esclusivamente due: morte e invalidità permanente.
La rivoluzione nel settore assicurativo si verifica nel 1992. In quell’anno l’Unione Europea introduce il regime di libera prestazione dei servizi per tutte le società e le persone fisiche negli Stati membri. Gli assicuratori ottengono così il diritto di condurre le proprie attività in qualsiasi altro Stato dell’Unione senza dover essere domiciliati nel Paese in cui la copertura è venduta.
La liberalizzazione del settore assicurativo, avviata nel 1994 in Italia, ha cambiato le carte in tavola anche nel mercato scolastico.
Con l’ingresso di nuove Compagnie sono aumentate le garanzie: alla polizza infortuni, che contemplava due sole garanzie, sono stati aggiunti i rami di Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale; decine di nuove tutele, alcune tipiche ed esclusive del solo mercato scolastico.

Aumento delle tutele e riduzione delle tariffe

La concorrenza tra soggetti diversi se da un lato, ha permesso una drastica riduzione dei premi, dall’altro, però, ha involontariamente creato una “élite” di operatori, i quali, anche in funzione di premi particolarmente contenuti, hanno acquisito una raccolta di premio in grado di garantire un andamento economico positivo.
Il Monitoraggio FLC CGL sulle spese delle scuole autonome, già nel gennaio 2014, riportava questa situazione. “Le assicurazioni che forniscono il servizio non sono numerose; solo cinque superano la quota del 5% del mercato mentre le prime due coprono insieme il 66% dell’intero mercato (40% e 26%)”.
La nostra esperienza diretta evidenzia come attualmente le compagnie assicuratrici presenti sul mercato scolastico, siano meno di 10. Le prime tre, assicurano circa l’80% degli Istituti Scolastici (dato confermato nella rilevazione del MIUR del 28/5/2015 per il periodo 2010/2015). Le rimanenti assicurano percentuali marginali di mercato.
Questo stato di cose impedisce, di fatto, l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori. Ne deriva che una nuova Compagnia, con un ridotto numero di scuole clienti, potrebbe dover pagare, in sinistri, più danaro di quanto sia in grado di incassare e conseguentemente decida di non assicurare o di abbandonare il mercato dopo poco tempo.
In questi anni queste situazioni sono state più frequenti di quanto si pensi. Compagnie assicuratrici, sia italiane che estere, alcune anche molto rinomate, sono uscite dal mercato scolastico dopo breve tempo.

Ridotta concorrenza e concentrazioni di imprese

Questo tipo di problema non è tipico solo del mercato assicurativo scolastico. Ogni settore ad alta specializzazione, come ad esempio quello sanitario, vive una situazione di bassa concorrenza con pochi operatori iperspecializzati.
La ridotta concorrenza e le concentrazioni fra imprese è stata presa in considerazione fin dal 1996, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità ha richiamato, in più occasioni, come, la ridotta concorrenza, senza alcuna differenziazione qualitativa o economica significativa, non giovi né al mercato né al consumatore.

L’inadeguatezza dei premi

In relazione al mercato scolastico possiamo affermare, senza tema di smentita, che la guerra delle tariffe, ha contribuito in modo determinante a questo stato di cose.
L’esiguità dei premi pagati dalle scuole, associata ad un numero elevato di garanzie allontana i possibili concorrenti.
Un parallelo interessante in questo senso è riscontrabile con la compagnie aeree low-cost.
Solo vent’anni fa, volare tra Milano e Roma con una compagnia di linea poteva costare anche qualche centinaio di euro. Oggi è possibile volare in qualsiasi capitale europea al costo di pochi euro.
Passata l’euforia iniziale, chiunque ha capito, però, che le tariffe delle compagnie aeree low-cost erano dopate. La dimensione del bagaglio è diventata via via più ridotta, le priority sono diventate pressoché obbligatorie, il tempo a disposizione per il check-in s’è ridotto a pochi minuti. L’annullamento del viaggio non prevede rimborsi e il cambio del passeggero spesso costa più del viaggio stesso.
A conti fatti viaggiare con una compagnia di linea spesso diventa più vantaggioso. Eppure il riferimento economico, nell’immaginario collettivo, resta ancora quello proposto dalle compagnie low-cost.
Nelle tariffazioni assicurative scolastiche assistiamo ad un processo analogo.
Siamo così abituati a premi contenuti (4/5 euro) che una tariffa adeguata (10/12 euro) sembra un “furto”.
L’aumento del premio, al contrario, non determinerebbe solo un interessamento e coinvolgimento di un numero maggiore di Compagnie assicurative, ma consentirebbe anche una migliore distribuzione ed efficacia delle garanzie.
Ad oggi le tutele assicurative sono standardizzate per tutte le scuole indipendentemente dal tipo e dal grado. Solo l’intervento del broker assicurativo è in grado di mitigare quest’appiattimento.
Un innalzamento del premio consentirebbe, quindi, massimali più performanti soprattutto in quegli aspetti che risultano più critici come ad esempio le invalidità permanenti.

Se desideri maggiori approfondimenti sul mercato assicurativo scolastico, contattaci qui.

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Benvenuto Jacopo!

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Jacopo Cadei che è entrato nella squadra AB-International – Scuolabroker.
Jacopo ha maturato le sue prime esperienze nel settore assicurativo proprio nel comparto scolastico.
Successivamente, nell’ottica di ampliare le sue competenze, si è rivolto anche al settore privato acquisendo il ruolo di Account nella società di brokeraggio assicurativo, nostra partner, AssiBroker International Srl.
Dall’inizio di settembre torna con entusiasmo nel mercato assicurativo scolastico.

Facciamo a Jacopo, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Jacopo è disponibile al numero telefonico 328 2961141 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: jacopo.cadei@abint.it
Puoi contattare Jacopo anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

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